Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 dicembre 2013
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 137).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante: «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile» e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. del 1° febbraio 2013, concernente gli «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile» con la quale sono stati forniti, altresi', indirizzi riguardo alle modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nei richiamati articoli 9, 10 e 13 del predetto regolamento;
Considerato che le dimensioni e l'entita' degli eventi emergenziali hanno reso necessario ricorrere, su richiesta della regione Sardegna, alla mobilitazione di risorse di volontariato presenti nel territorio della medesima regione appartenenti ad organizzazioni iscritte nell'Elenco centrale di cui alla richiamata direttiva presidenziale del 13 novembre 2012 e che e', pertanto, necessario, dettare disposizioni specifiche relativamente alla modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del richiamato regolamento a tali organizzazioni;
Vista la nota del 3 dicembre 2013 del Commissario delegato;
Ritenuto di dover integrare le disposizioni contenute nell'art. 4 della richiamata ordinanza n. 122/2013 fornendo opportuni parametri di riferimento, anche sulla base delle disposizioni adottate in precedenti contesti emergenziali;
Vista la richiesta in data 13 dicembre 2013 della regione autonoma della Sardegna volta a consentire lo svolgimento delle attivita' di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 5 della legge n. 225/1992, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della richiamata ordinanza n. 122/2013;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1
Disciplina per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
122/2013
1. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 18 al 25 novembre 2013, sono posti a carico, entro il limite massimo di 50 ore procapite, dell'art. 11 della richiamata ordinanza. Il commissario delegato provvede al relativo ristoro nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi del citato art. 4, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013 e nei limiti di cui al presente comma.
2. Ai fini della predisposizione del piano di impiego previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 122/2013, puo' essere autorizzata:
a) la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti nel periodo dal 26 al 30 novembre 2013, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' previste dall'ordinanza n. 122/2013;
b) la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili procapite effettivamente rese, dal 1° dicembre 2013 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, in favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' previste dall'ordinanza n. 122/2013.
3. Per l'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza n. 122/2013 e' riconosciuta ai titolari di incarichi di alta professionalita' e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle predette attivita', una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, a decorrere al 18 novembre 2013 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Per l'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza n. 122/2013 al Commissario delegato e' riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Gli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 122/2013.
 
Art. 2
Impiego delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco
centrale del Dipartimento della protezione civile
1. Alla liquidazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9, 10 e 13 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio della regione Sardegna, ma iscritte solo nell'Elenco centrale del Dipartimento della protezione civile, attivate su richiesta della medesima regione, provvede direttamente il Dipartimento della protezione civile, entro il limite massimo di euro 140.000,00. L'onere relativo e' posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 11 dell'ordinanza n. 122/2013.
 
Art. 3
Attivita' dirette del Dipartimento della protezione civile

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 11 dell'ordinanza n. 122/2013 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente alla relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della presente ordinanza quantificate in complessivi 50.000,00 euro ed a quelle di cui all'art. 2 della presente ordinanza, quantificate in complessivi euro 140.000,00. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 122/2013.
 
Art. 4
Misure per la ricognizione dei fabbisogni prevista dall'art. 5
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
122/2013
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' tecniche finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 5 della legge n. 225/1992, prevista dall'art. 5 dell'ordinanza n. 122/2013, il commissario delegato e' autorizzato a riconoscere ai liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria impiegati gratuitamente nelle predette attivita' tecniche, il rimborso delle documentate spese sostenute per viaggio e vitto, in misura corrispondente a quanto previsto per i funzionari di categoria D della regione autonoma della Sardegna. L'onere massimo relativo, quantificato in complessivi euro 200.000,00, e' posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 11 dell'ordinanza n. 122/2013.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2013

Il capo del Dipartimento
Gabrielli
 
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