Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 ottobre 2013
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Subitex».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;
Vista la domanda presentata in data 24 luglio 2013 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Subitex», contenete le sostanze attive terbutilazina e flufenacet, uguale al prodotto di riferimento denominato Aspect registrato al n. 11944 con D.D. in data 19 dicembre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 7 maggio 2012, dell'impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Aspect» registrato al n. 11944;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Visto il decreto ministeriale del 2 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2003/84/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il regolamento 823/2012 del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il flefenacet, la cui inclusione approvazione risulta quindi prorogata al 31 ottobre 2016;
Visto il regolamento 823/2012 del 16 agosto 2011 che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione, approvando la sostanza attiva in questione fino al 31 dicembre 2021;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;
Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SUBITEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; l 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20.
Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi), nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo).
Il prodotto e' importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese estere:
Bayer SAS - Villefranche (Francia);
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte (Germania).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15862.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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