Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II, titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;
Acquisito il parere dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013 e con voto n. 29/2013, reso nell'adunanza del 17 maggio 2013;
Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
2. Il presente decreto definisce altresi' la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.
3. Il corrispettivo e' costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo del capo IV, titolo I, parte II,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

"Capo IV
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Sezione I
Progettazione interna ed esterna livelli della
progettazione

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994).
1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37
in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione
a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e
architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato
secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della
presente legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e
5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n.
109/1994).
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o
superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei
settori di cui alla parte III del codice, possono affidare
le progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.
Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate. I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7
nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le
attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica
l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e
per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994).
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327.
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di
servizi e forniture e requisiti dei progettisti.
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti
dei progetti nella materia degli appalti di servizi e
forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e
qualificazione dei progettisti, in armonia con le
disposizioni del presente codice.
Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare (art. 2-ter,
d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente
codice in materia di appalti di lavori pubblici, le
stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia
del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio
di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli
esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente
codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero
dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e
seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto
qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche
detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In
caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori
il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e
alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e
acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti
informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le
integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui
al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e
le attivita' culturali procede, contestualmente alla
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
del procedimento di verifica o di dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari
previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di
prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano
altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le
zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96. Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico(articoli 2-quater e
2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n.
109/2005).
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in due fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione
preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una
sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione
definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della
relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento puo'
motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, relativamente a singoli
rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
presente articolo, il direttore regionale competente per
territorio del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3
dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione
procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono
graduare la complessita' della procedura di cui al presente
articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei
lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti
del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati
raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi
che precedono del presente articolo le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.

Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini
urbanistici ed espropriativi.

Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti.
1. L'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme
dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle
disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di
sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un
livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto
previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di
ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti
fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche
quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il
progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilita'.
Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi (artt. 14, comma 13, e 38-bis,
legge n. 109/1994).
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli
effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici
ed espropriativi.
2. Al fine di accelerare la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a
migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle
citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
gli effetti.

Sezione III
Concorsi di progettazione

Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto (art. 67,
direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la
presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate
nell'allegato IV come autorita' governative centrali, a
partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate
nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore
a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una
soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di
progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8
dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di
riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati
nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto
di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e' il valore
stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti
ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la
«soglia» e' il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda
tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo
109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un
intervento da realizzarsi con il sistema della concessione
di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la
redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e
delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti
meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal
regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando, possono essere affidati con procedura
negoziata senza bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilita' e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi (art. 68,
direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17).
1. Le norme di cui alla presente sezione non si
applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle
circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati
o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti
aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti
esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma
1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione,
o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui
alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti
che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli
articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di
tali attivita'.
Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai
concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18).
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una
parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello
Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti
debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Il
regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai
concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102. Bandi e avvisi (art. 69, direttiva 2004/18).
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un
concorso di progettazione rendono nota tale intenzione
mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso
di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati
del concorso in conformita' all'articolo 66 e devono essere
in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni
appaltanti hanno la facolta' di non procedere alla
pubblicazione delle informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui
divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure
possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i
prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti possono applicare le
disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.
Art. 103. Redazione e modalita' di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18).
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102
contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in
base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente
all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104. Mezzi di comunicazione (art. 71, direttiva
2004/18).
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte
le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di
informazioni sono realizzati in modo da garantire
l'integrita' dei dati e la riservatezza di qualsiasi
informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da
non consentire alla commissione giudicatrice di prendere
visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e
dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche
necessarie alla presentazione di piani e progetti per via
elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere
messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i
dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato
XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla
sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione
in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a),
si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul
sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105. Selezione dei concorrenti (art. 72, direttiva
2004/18).
In vigore dal 1 luglio 2006.
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le
stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle
disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia
ammessa la partecipazione di un numero limitato di
partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri
di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di
garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero
di candidati invitati a partecipare non puo' essere
inferiore a dieci.
Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18).
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di
compatibilita'.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e'
richiesta una particolare qualifica professionale, almeno
un terzo dei membri della commissione deve possedere la
stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18).
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di
giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai
candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei
criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato
dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori
della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da
tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte
effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le
osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al
fine di dare conto delle valutazioni finali.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha
indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale
completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati.
Art. 108. Concorso di idee (art. 57, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le norme della presente sezione trovano
applicazione, nei limiti della compatibilita', anche ai
concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una
proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un
congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i
soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
preliminare. Il termine di presentazione della proposta
deve essere stabilito in relazione all'importanza e
complessita' del tema e non puo' essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai
soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante e, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a
base di un concorso di progettazione o di un appalto di
servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a
partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
Art. 109. Concorsi in due gradi(art. 59, commi 6 e 7,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita' la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano
previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
possono procedere all'esperimento di un concorso in due
gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo. Il bando puo'
altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione definitiva al soggetto che
abbia presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110. Concorsi sotto soglia.
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di
importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere
espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione e
proporzionalita' con la procedura di cui all'articolo 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel
regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le
disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione
di giovani professionisti.

Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione

Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994).
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i
progettisti incaricati della progettazione posta a base di
gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente
del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo,
di una polizza di responsabilita' civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve
sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma
1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10
per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di
importo pari o superiore a un milione di euro, il
regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i
progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della
compatibilita'.
Art. 112. Verifica della progettazione prima
dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.
109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994).
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni
appaltanti verificano, nei termini e con le modalita'
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e
2, e la loro conformita' alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, il
responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione
dell'incarico, di una polizza di responsabilita' civile
professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il
premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per
intero dell'amministrazione di appartenenza ed e'
ricompreso all'interno del quadro economico;
l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto. Il
premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
sia soggetto esterno.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c).
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.
Art. 112-bis. Consultazione preliminare per i lavori di
importo superiore a 20 milioni di euro.
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a
20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta
di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano
nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una
consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio
tra le parti.". Il decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), come modificato
dall'articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. (Omissis).;
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. - 4. - 5. - 6.- 7. - 8. (Omissis).".
Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012,
n.140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).;
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4. ter. (Omissis).".

Note all'art. 1:
Per il capo IV, titolo I, parte II del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, vedi nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'ultimo periodo dell'articolo 9
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, citato alle
premesse:
"Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate.
1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).;
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b) parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
 
Art. 3
Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, e' individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e' corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro "G", relativo alla complessita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro "Q", relativo alla specificita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento;
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione:

P=0,03+10/V0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non puo' superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
 
Art. 4
Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, e' determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita' della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

 
Art. 5
Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori e' stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
 
Art. 6
Altre attivita'

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonche' del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).
 
Art. 7
Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:
• Pianificazione e programmazione;
• Attivita' propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell'esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilita';
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralita', Foreste;
• Territorio e Urbanistica.
 
Art. 8
Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita', fermo restando che gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2013 Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283
 
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