Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2013
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;
Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 21 dicembre 2012 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2012 (Tabella 2);
Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 49,79 per cento per l'anno 2012.
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2010.
3. Resta ferma, per il 2012, la quota dell'accisa sulle benzine, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, mentre risulta incrementata dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'Irpef.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 140
 

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