Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2013 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013
Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2013).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»);
Visto l'art. 4, comma 1, lettera e) del codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 21, comma 2, e 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'art. 22 del codice, che enuncia i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2013, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» e il regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, i quali prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei mediatori nonche' dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
Visti gli articoli 51 e 52 del codice in materia di informatica giuridica e ritenuta la necessita' di favorire la prosecuzione dell'attivita' di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione anche dell'affinita' che tali attivita' presentano con quelle di manifestazione del pensiero disciplinate dall'art. 137 del codice;
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del codice e il disciplinare tecnico di cui all'allegato B) al medesimo codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;
Visto l'art. 167 del codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Autorizza

Il trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del codice, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del codice.

Capo I
Rapporti di lavoro
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
a) sono parte di un rapporto di lavoro;
b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;
c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Il trattamento deve essere indispensabile per:
A. adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario;
B. verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i requisiti di onorabilita' dei dipendenti di societa' operanti nel settore del rating.
L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attivita' di composizione di controversie esercitata in conformita' alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualita' di:
a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi e, con riferimento a quanto previsto al punto 1), lettera B), limitatamente ai soli lavoratori effettivamente impiegati in attivita' di rating;
b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Capo II
Organismi di tipo associativo e fondazioni
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta:
a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalita' giuridica, nonche' a cooperative sociali e societa' di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi dell'8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.
Il trattamento deve essere indispensabile per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
a) ad associati, soci e aderenti, nonche', nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attivita' o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

Capo III
Liberi professionisti
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:
a) liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale, in forma individuale, associata o societaria, anche in conformita' al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;
c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
I dati relativi a terzi possono essere trattati solo ove cio' sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Capo IV

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali
1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalita' di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 del codice (onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonche' dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lettera n) del decreto ministeriale n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 del codice (onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonche' dall'art. 67 del codice (attivita' di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia e' autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del codice ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilita' di cui al decreto ministeriale n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche' dei singoli mediatori. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilita' previsti dal decreto ministeriale n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche' dei singoli mediatori («non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza» - art. 4 decreto ministeriale n. 180/2010). 3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalita' perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento. 4) Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore puo' comunicare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del codice:
agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilita' previsti dagli articoli 4, comma 2, lettera c) e 18, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;
agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 4, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.

Capo V
Imprese bancarie ed assicurative ed altri titolari dei trattamenti
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilita' nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;
2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
3) dell'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attivita'. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p), del codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalita' del trattamento;
b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attivita' di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;
c) alle societa' di intermediazione mobiliare, alle societa' di investimento a capitale variabile, alle societa' di gestione del risparmio e dei fondi pensione e alle societa' di gestione dei mercati regolamentati o alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilita' in applicazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento;
d) alle societa' operanti nel settore del rating, limitatamente alle informazioni strettamente indispensabili a verificare la sussistenza o meno dei requisiti di onorabilita' in capo ai soli soci responsabili di incarichi di revisione presso societa' italiane che abbiano emesso strumenti finanziari quotati su mercati finanziari non nazionali, in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativa nazionale e al fine di consentire la registrazione della societa' (e degli stessi soci) presso le organizzazioni governative responsabili della stabilita' e trasparenza dei mercati finanziari di riferimento. 2) Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato, di mediazione e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalita' e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;
c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento deve essere necessario:
1. per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalita' o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
2. su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397) e nel rispetto delle regole di comportamento dettate dal «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive» (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275) che costituiscono condizione essenziale per la liceita' e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del codice;
d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti.

Capo VI
Documentazione giuridica
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati relativi a sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, per finalita' di informazione giuridica, ovvero di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico. Il trattamento, disciplinato dagli articoli 51 e 52 del codice, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite nelle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalita' di informazione giuridica» (deliberazione del Garante del 2 dicembre 2010, Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2011, n. 2).

Capo VII
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni. 1) Dati trattati.
Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per le quali e' ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 2) Modalita' di trattamento.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonche' con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle finalita' precedentemente indicati. Fuori dei casi previsti dai Capi V, punto 2 e VI, o nei quali la notizia e' acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e successive modificazioni. 3) Conservazione dei dati.
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e) del codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalita' perseguite.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), d) ed e) del codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalita' medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni. 4) Comunicazione e diffusione.
I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalita' perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate. 5) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 6) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del codice, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare determinate indagini o comunque trattamenti di dati ovvero di preselezione di lavoratori.
Restano fermi, altresi', gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. 7) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novita' normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013

Il Presidente: Soro
Il relatore: Iannini
Il segretario generale: Busia

 
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