Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2013 |
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai World S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e' tenuta la societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla societa' stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che "la societa' concessionaria" effettui, sulla base di "convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato", "programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo ..."; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni; Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero stipulata il 5 luglio 2010 ed approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2010; Considerato che la suddetta convenzione, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1, ha una durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in base al quale "la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"; Considerato, altresi', che l'anzidetto art. 10, prevede, al comma 2, che "le condizioni e le modalita' stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio"; Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione e' scaduto alla data del 31 dicembre 2012; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante "Offerta per l'estero"; Visto che i servizi prestati dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero, ai sensi degli articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103; Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione; Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, con riferimento alla Convenzione avente ad oggetto le trasmissioni per gli Italiani all'estero, ha richiesto a questa Amministrazione di destinare un contributo pluriennale bloccato, congruo alla programmazione richiesta e in linea con le raccomandazioni espresse dalla Commissione permanente di monitoraggio prevista dall'art. 5 della predetta Convenzione; Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita' della programmazione per le comunita' italiane all'estero e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo del singolo anno, e' stata richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilita' della Presidenza del Consiglio; Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce al predetta nota; Visto il d.P.C.M. del 14 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013; Visto il verbale in data 5 dicembre 2012 con il quale la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi dell'art. 5 della sopra citata convenzione, ha formulato indicazioni volte ad un miglioramento dell'offerta radiotelevisiva e multimediale in conformita' a quanto evidenziato nella Nota informativa predisposta dal Ministero degli affari esteri con particolare riferimento alla valorizzazione di programmi a contenuto culturale ed informativo e con una connotazione a piu' ampio respiro internazionale, all'introduzione della sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue per un maggior coinvolgimento dei cittadini stranieri interessati all'Italia nonche' alla valorizzazione delle esperienze degli Italiani all'estero; Visto il prospetto del 21 dicembre 2012 presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai World S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 dicembre 2012; Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 6, comma 1, un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 7.000.000,00 annui compresa IVA di legge; Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni."; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3/5/2013 con il quale l'on. Giovanni Legnini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Visto il d.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai World S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero. 2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2013
p. il Presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini Il Ministro degli affari esteri Bonino Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni p. Il Ministro dello sviluppo economico il Vice Ministro Catricala' Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 211
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| Allegato
CONVENZIONE per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione
E RAI WORLD Spa (partita IVA n. 07438661006), di seguito indicata anche come "Rai World", con sede legale in Roma, nella persona di Piero Alessandro Corsini, nella sua qualita' di Amministratore Delegato Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana quale societa' concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni destinate a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolate mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione; Visto il testo unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante "Offerta per l'estero"; Rilevato che, ai sensi dell'art. 45, lett. e) del testo unico della radiotelevisione, la RAI ha costituito la societa' NewCo. Rai International Spa (ora Rai World) per lo svolgimento, in forma imprenditoriale, delle attivita' previste da tale disposizione, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della lingua, della cultura e della impresa italiana nel mondo, in coerenza con le finalita' di cui alla presente convenzione; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero stipulata il 5 luglio 2010 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2010; Considerato che la suddetta convenzione, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1, ha una durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in base al quale "la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"; Considerato, altresi', che l'anzidetto art. 10, prevede, al comma 2, che "le condizioni e le modalita' stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio"; Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2012; Considerato, pertanto, che occorre procedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati; Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, con riferimento alla Convenzione avente ad oggetto le trasmissioni per gli Italiani all'estero, ha richiesto a questa Amministrazione di destinare un contributo pluriennale bloccato, congruo alla programmazione richiesta e in linea con le raccomandazioni espresse dalla Commissione permanente di monitoraggio prevista dall'art. 5 della predetta Convenzione; Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita' della programmazione per le comunita' italiane all'estero e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo del singolo anno, e' stato richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilita' della Presidenza del Consiglio; Vista l'autorizzazione del Segretario generale annotata in calce alla predetta nota; Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione; Visto il verbale in data 5 dicembre 2012 con il quale la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi dell'art. 5 della sopra citata convenzione, ha formulato indicazioni volte ad un miglioramento dell'offerta radiotelevisiva e multimediale in conformita' a quanto evidenziato nella Nota informativa predisposta dal Ministero degli affari esteri con particolare riferimento alla valorizzazione di programmi a contenuto culturale ed informativo e con una connotazione a piu' ampio respiro internazionale, all'introduzione della sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue per un maggior coinvolgimento dei cittadini stranieri interessati all'Italia nonche' la valorizzazione delle esperienze degli Italiani all'estero; Visti i prospetti presentati dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'alimentazione dell'offerta concernente la suddetta programmazione televisiva, per l'anno 2013, con i relativi costi previsionali; Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 - recepisce la direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni; Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
Stipulano quanto segue Art. 1. Oggetto e finalita' della convenzione
1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa anche per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero. 2. La RAI potra' effettuare le attivita' di cui al primo comma anche attraverso rapporti negoziali con Rai World (gia' NewCo. Rai International Spa) costituita ai sensi dell'art. 45, lett. e), del T.U. citato in premessa. 3. In particolare, la RAI si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a: promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento); realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale; assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita' tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una "informazione di ritorno"; affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero; informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali; garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento; effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonche' della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4. 4. La RAI si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunita' italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri concede alla RAI, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione, per le proprie finalita' istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo, della library nella propria disponibilita' contenuti aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita', formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 3 e 4. 6. La RAI, in caso di utilizzo dei suddetti materiali ai sensi del precedente comma, e' tenuta ad inserire un'opportuna dizione nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno appositamente realizzati in virtu' della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura "documentazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 2. L'offerta televisiva e multimediale
1. Alla luce delle premesse e delle finalita' di cui al precedente articolo, la RAI riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualita' dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento e in conformita' alle indicazioni formulate dalla Commissione permanente di monitoraggio nel verbale citato nelle premesse. 2. La programmazione deve prevedere n. 8.760 ore annue di programmazione di cui 293,7 ore annue di programmazione originale dedicate ai seguenti generi: a) Informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa; b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualita'; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute; c) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori; d) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita', turismo e qualita' del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana, generi che saranno definiti in coerenza con le previsioni del Contratto di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2010-2012. 3. Con riguardo alla programmazione multimediale, la RAI si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali per l'estero di cui abbia la disponibilita' dei diritti. 4. La RAI si impegna ad utilizzare nell'ambito della programmazione per l'estero i diritti che abbia potuto acquisire inerenti la trasmissione delle partite di calcio dei Campionati italiani di calcio di Serie A e Serie B compatibilmente con la disponibilita' dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato. 5. La RAI si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito degli accordi definiti con Enti ed Istituzioni per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero.
Art. 3. Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale
1. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il mese di novembre antecedente a ciascun anno di riferimento della convenzione successivo al 2013, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui all'art. 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche' la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredata da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione. Per l'anno 2013 lo schema di palinsesto e' stato consegnato alla PCM il 21 dicembre 2012. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa le eventuali osservazioni. 3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 4. Monitoraggio
1. Il monitoraggio della presente convenzione e' svolto dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa con cadenza semestrale e le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti di cui ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse al termine di ciascun semestre e comunque non oltre il mese successivo al semestre di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della presente convenzione. 2. Il suddetto monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva trasmessa da RAI Internazionale raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2 nonche' attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonche' le modalita' di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonche' sulla qualita' tecnica del segnale. 3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli affari esteri fa pervenire, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di ciascun anno di riferimento della convenzione stessa, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualita', diffusione, ricezione del segnale nonche' al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.
Art. 5. Commissione di monitoraggio
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria si impegna ad istituire un'apposita Commissione permanente di monitoraggio cosi' composta: Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e quattro rappresentanti designati dalla RAI. La Commissione e' presieduta dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria che, in caso di impedimento, puo' designare, con formale atto un proprio delegato. 2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. 3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonche' della nota del Ministero degli affari esteri di cui al medesimo art. 4. 4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla suddetta Convenzione, alle parti ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 8 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della Convenzione stessa. 5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente. 6. Il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Commissione permanente di monitoraggio nonche' della segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione stessa si avvale per l'assolvimento dei propri compiti. 7. La Commissione permanente di monitoraggio, per quanto non disposto dalla presente convenzione, puo' approvare, per il proprio funzionamento, uno specifico regolamento. 8. La Presidenza del Consiglio dei ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri,del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.
Art. 6. Corrispettivo
1. La Presidenza - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5, corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, alla RAI, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 7.000.000,00, compresa IVA di legge. 2. Il suddetto corrispettivo si intendera' comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti, etc. 3. La RAI rimettera' alla Presidenza, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dal legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale. 4. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 - entro 30 gg dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue, emesse dalla RAI alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformita' delle trasmissioni effettuate ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5. 5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo annuo previsto per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'art. 2, comma 1, della convenzione stessa, secondo i seguenti parametri: euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva. 6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista al successivo art. 9.
Art. 7. Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 350.000,00 in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. 2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta societa'.
Art. 8. Risoluzione delle controversie
1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. 2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sara' competente il Foro di Roma.
Art. 9. Penalita'
1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali: euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale oltre il termine previsto dal precedente art. 3; euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 4; euro 2.500,00, per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo; euro 5.500,00, per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo. 2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso terzi. 3. Il pagamento della penalita' sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 5. In caso di impossibilita' di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'art. 7, che dovra' essere tempestivamente reintegrato. 4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissioni di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 10. Ulteriori accordi
Le Parti convengono che costituira' oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina dei seguenti aspetti (che, se condivisi, si tradurranno in accordi applicativi alla presente convenzione): il potenziamento di una offerta televisiva internazionale che preveda, accanto al canale generalista, dovunque possibile e nel tempo piu' breve possibile, un canale "all news", avvalendosi, per questo canale, prevalentemente di RAI News 24. Ulteriori offerte potranno essere realizzate utilizzando contenuti d'archivio, programmi tratti dalle Reti e Testate RAI e programmi originali di produzione e/o d'acquisto, privilegiando in particolare sport e news; l'ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva dell'attuale RAI Italia per singole aree geografiche, con un interesse specifico, per quanto riguarda l'offerta televisiva, per l'area del Mediterraneo e dei Balcani nonche' l'adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l'offerta televisiva, almeno in parte, anche a chi non conosce l'italiano; la separazione dei palinsesti tra Asia ed Africa; il potenziamento della promozione di RAI Italia ovunque si realizzano nuove iniziative di distribuzione; l'implementazione di un sistema che, impiegando strumenti ed indicatori idonei - quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito alla qualita' della programmazione percepita e alla qualita' tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonche' sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti; l'attivazione, sulla base delle risultanze del predetto monitoraggio, di specifiche iniziative volte a modificare la programmazione di RAI Italia rispetto ai target di riferimento nei diversi territori con l'obiettivo di incrementare i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.
Art. 11. Durata
1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015. 2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla precedente convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 3. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione. 4. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Art. 12. Tracciabilita' dei flussi finanziari
1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. 2. A tal fine la RAI utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. 3. La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. Roma, 31 dicembre 2012
p. la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria Sepe p. la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. Tarantola p. Rai World S.p.a. Corsini
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