Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 dicembre 2013 |
Direttive per l'attuzione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di tranches di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 47 recante «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide» con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la convenzione in data 22 marzo 2011 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' del tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e dei conti ad esso assimilati; Visto il decreto ministeriale n. 19080 del 29 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata approvata la suddetta convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita'; Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalita' di movimentazione della liquidita' in essere sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni; Considerato che il Dipartimento del tesoro puo' porre in essere: contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2014;
Decreta:
Art. 1 Emissione dei prestiti
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2014 le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della direzione II del Dipartimento del tesoro (di seguito «Direttore della direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega continuativa. Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.
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| Art. 2 Limiti dell'indebitamento
Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2014, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 5%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri nel corso del 2014, al netto dei rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. Inoltre, il Dipartimento del tesoro potra' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.
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| Art. 3 Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico
Il Dipartimento del tesoro potra' effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall'autorita' emittente. Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, citato in premessa, verranno disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II. Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Il Dipartimento del Tesoro potra', altresi', effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata. Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216. In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'.
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| Art. 4
Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terra' conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche. Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del tesoro ha facolta' di porre in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral).
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| Art. 5
Accordi connessi con l'attivita' di ristrutturazione del debito pubblico
Il direttore generale del tesoro o, per sua delega, il direttore della direzione II potra' stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compresi quelli che disciplinano gli accordi di prestazione di garanzia di cui all'art. 4, terzo comma che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'art. 3. Il direttore generale del tesoro o, per sua delega, il direttore della direzione II firmera' gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione.
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| Art. 6 Operazioni di gestione del conto disponibilita'
Le operazioni di gestione del «conto disponibilita'» di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal direttore della direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.
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| Art. 7 Decreti di approvazione e di accertamento
I decreti di' approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita' di cui all'art. 6, verranno firmati dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II.
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| Art. 8 Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del tesoro dara' regolare comunicazione all'ufficio di gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici. Il Dipartimento del tesoro dara' preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
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