Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 dicembre 2013 |
Modifica del decreto 1° agosto 2011 recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Vista in particolare la procedura di cui all'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria; Visto il decreto ministeriale n. 18850 del 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa» a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea circa le giustificazioni di tale misura; Vista la nota 21 ottobre 2013 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea fa presente che il dibattito in merito all'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale della I.G. «Grappa» si protrarra' oltre la data prevista per l'entrata in vigore di tale misura, per cui invita ad evitare il blocco della circolazione della I.G. «Grappa» sfusa prima che la Commissione si pronunci definitivamente sulla questione; Ravvisata l'opportunita' di differire l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine del 1° gennaio 2014 di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 1° agosto 2011, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, e' differito al 30 giugno 2014. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2013
Il Ministro: De Girolamo
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