L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 12 dicembre 2013; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2-bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico); Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige» e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 47; Vista la legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 17 luglio 2002, n. 10, recante «Norme sul referendum previsto dall'art. 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige»; Visto il decreto del 18 novembre 2013, n. 310/2.1, recante «Data di svolgimento del referendum confermativo provinciale 2014», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 26 novembre 2013, adottato dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano a seguito della seduta della Commissione per i procedimenti referendari del 25 ottobre 2013, con la quale e' stata dichiarata la procedibilita' delle due richieste di referendum confermativo relative alla legge provinciale «Partecipazione civica in Alto Adige» del 6 giugno 2013, presentate da consiglieri provinciali e sottoposte alla consultazione referendaria con il seguente quesito: «Approvate il testo di legge concernente Partecipazione civica in Alto Adige, approvata dal Consiglio provinciale il 6 giugno 2013 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 25 giugno 2013?»; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'»;
Delibera: Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al referendum confermativo della legge provinciale «Partecipazione civica in Alto Adige» del 6 giugno 2013, indetto per il giorno 9 febbraio 2014 dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con il seguente quesito: «Approvate il testo di legge concernente Partecipazione civica in Alto Adige, approvata dal Consiglio provinciale il 6 giugno 2013 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 25 giugno 2013?» nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano interessata dalla consultazione referendaria trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli artt. da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 febbraio 2014. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del decreto di indizione dei comizi referendari. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso disponibile sul sito web della stessa Autorita': www.agcom.it. Napoli, 12 dicembre 2013
Il Presidente: Cardani Il commissario relatore: Posteraro
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