Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 dicembre 2013 |
Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilita' interno delle Regioni e degli enti locali che, nell'esercizio 2013, partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilita' interno di cui agli articoli 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo; Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012, n. 45, della Regione siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio, nelle more dell'adozione delle procedure di attuazione statutaria previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la sperimentazione nel 2013 dei comuni di Ascoli Piceno, Bari, Cossignano, Firenze, Lodi, Manfredonia, Piazza Armerina, Poggio Mirteto, Portici, Sassuolo, Satriano, Scanzano Jonico, Trani, Vogogna; Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, per l'anno 2013, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero; Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013, n. 41930, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015, per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalita' di trasmissione; Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare, nell'esercizio 2013, la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 26 settembre 2013 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1 Criterio di riparto
1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo del patto di stabilita' interno tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 e' attribuito per 8 milioni di euro alle regioni, per 3 milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.
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| Art. 2 Incremento dell'obiettivo delle Regioni
1. Per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita' interno, in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinati ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elen co:
Regioni Importo in euro 1) Basilicata 400.000 2) Campania 1.800.000 3) Lazio 2.300.000 4) Lombardia 3.500.000 --------- 8.000.000
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| Art. 3 Riduzione dell'obiettivo delle province
1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per meta' in quota fissa, per meta' in proporzione all'obiettivo del patto di stabilita' interno. 2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuna provincia e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:
Provincia Importo in euro
1) Biella 154.410 2) Bologna 259.428 3) Brescia 292.114 4) Caserta 201.863 5) Catania 183.049 6) Firenze 286.253 7) Genova 254.799 8) Pescara 151.595 9) Potenza 182.016 10) Roma 634.715 11) Savona 175.569 12) Treviso 224.189 --------- 3.000.000
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| Art. 4 Riduzione dell'obiettivo dei comuni
1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i seguenti criteri: a) il 50% viene distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento e' definito in termini di saldo obiettivo di competenza mista. Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra; b) il restante 50% viene assegnato in relazione all'onere relativo che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere e' valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25mila abitanti, 6 per quelli fino a 50mila, 7 per quelli fino a 100mila e 8 per quelli maggiori di 100mila abitanti; c) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non puo' superare per ciascun ente l'8% del saldo obiettivo di competenza mista. L'eccedenza rispetto al tetto dell'8% e' ripartita in base al criterio di cui alla lettera b). 2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun comune e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:
COMUNE Importo in euro
1) Alba 136.619 2) Andora 101.743 3) Avezzano 128.374 4) Barlassina 29.398 5) Biella 141.808 6) Bisceglie 148.987 7) Bologna 665.887 8) Bossolasco 0 9) Brembate di Sopra 104.416 10) Brescia 392.195 11) Bronte 106.981 12) Budrio 101.935 13) Cagliari 391.946 14) Cattolica 119.774 15) Faggiano 20.901 16) Falconara Marittima 140.928 17) Fermo 143.162 18) Frascati 123.380 19) Genova 665.887 20) Giussano 96.616 21) Grottaferrata 106.229 22) Guglionesi 27.150 23) Iglesias 133.929 24) Lecce 242.179 25) Livorno 276.971 26) Magenta 116.727 27) Mandello del Lario 63.274 28) Matera 156.636 29) Milano 665.887 30) Modena 378.309 31) Morgongiori 0 32) Pavia 213.411 33) Perugia 280.141 34) Pescara 251.525 35) Pizzo 57.667 36) Potenza 200.632 37) Prato 262.659 38) Reggio Emilia 272.151 39) San Zenone degli Ezzelini 17.527 40) Sanluri 67.257 41) Sant?Angelo Le Fratte 10.945 42) Sorbolo 47.622 43) Sortino 60.747 44) Susegana 45.925 45) Trasacco 13.189 46) Treviso 193.950 47) Venezia 665.887 48) Vicenza 232.767 49) Viterbo 177.769 --------- 9.000.000
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| Art. 5 Esclusione dal sistema premiale
1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto. Roma, 17 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
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