Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 dicembre 2013
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Visto il regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 maggio 2012, n. 2012/248/UE, «che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria», con cui la Commissione ha ravvisato l'opportunita' di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica;
Ribadito quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria;
Considerato che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che pertanto e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Rilevato in particolare:
che nell'estate 2013 nella regione Emilia Romagna, dopo 13 anni dall'ultimo focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicita', e' stato rinvenuto, in un'area rilevante per la presenza di volatili selvatici, un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H7N7 presso un'azienda di galline ovaiole allevate all'aperto;
che successivamente l'infezione si e' estesa nella regione, interessando un allevamento industriale di tacchini da carne, tre allevamenti industriali di galline ovaiole e, in ultimo, un piccolo allevamento rurale, per un totale di 6 focolai;
Visto l'art. 9 della decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi nonche' del contributo finanziario dell'Unione a tali programmi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011, in data 5 dicembre 2013 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b) del medesimo art. 26, relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici di nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI, tra cui «Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105», con decorrenza dal 1° aprile 2015;
Ravvisata peraltro la necessita' di confermare fino alla suindicata data di entrata in vigore del predetto regolamento di esecuzione per l'applicazione del regolamento n. 1169/2011, e pertanto fino al 31 marzo 2015 le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza del 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernenti le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche' agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;
Ritenuto per quanto sopra, e nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita' animale di disciplina delle misure di biosicurezza, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'o.m. 26 agosto 2005, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e N7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessatole regioni ad elevata vocazione avicola;
Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, espresso con nota prot. n. 11693 del 29 novembre 2013;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzione del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione del sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 336/1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 158/2006»;
2) il comma 3 e' abrogato;
b) all'art. 5-bis:
1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»;
2) al comma 2, dopo la parola «venatoria» sono aggiunte le seguenti: «sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
c) all'art. 5-ter:
1) al comma 1, le parole «individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «individuano e trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle aree nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad elevato rischio sia di introduzione sia di diffusione dell'influenza aviaria»;
2) il comma 2 e' abrogato.
d) all'allegato A:
1) al capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti», paragrafo 2, lettera c), le parole «dei riproduttori» sono sostituite dalla seguente: «industriale»;
2) al capitolo «Norme di conduzione», paragrafo 8, dopo la parola «volatili» sono inserite le seguenti: «e nelle aree del territorio non incluse dell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C»;
3) al capitolo «Pulizie e disinfezioni», paragrafo 4, dopo la parola «Allegato C)» sono inserite le seguenti: «e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili»;
4) al capitolo «Animali morti», paragrafo 3, le parole: «Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.» sono espunte.
e) all'allegato C: «Fattori di rischio di introduzione del virus nel pollame», le parole «- distanza dell'azienda da», sono sostituite dalle seguenti: «- vicinanza dell'azienda a».
 
Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza e' prorogata fino al 31 marzo 2015 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2013

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 159
 
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