Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2013 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerita' e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;
Considerato che la volonta' espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si e' sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerita' del sistema politico;
Considerata altresi' l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Abolizione del finanziamento pubblico e finalita'

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticita' da essa stabiliti.
 
Art. 2
Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 3
Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto e' allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nonche' dello Stato di diritto, indica:
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita' della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche' il soggetto fornito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita' del partito;
e) i criteri con i quali e' assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalita' per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo statuto puo' prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
 
Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici
previsti dal presente decreto

1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verificata la conformita' dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.
 
Art. 5
Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di interoperabilita'.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresi' pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonche' dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' per garantire la tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonche' alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita' degli statuti e dei bilanci.
 
Art. 6
Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali, nonche' quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.
 
Art. 7
Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
 
Art. 8
Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonche' sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita' di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano gia' percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.
10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.
 
Art. 9
Parita' di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parita' nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. A decorrere dall'anno 2014, e' istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
 
Art. 10

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche'
limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreche' si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine e' fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalita' per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.
7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui ne' comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito e' pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito e' tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.
8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di societa' e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualita' abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne' concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo e' stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non puo' accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.
 
Art. 11

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti
politici

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;
b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.
3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito e' altresi' detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e' consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualita' per persona.
4. La detrazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine e' fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita' di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalita' di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attivita' sul territorio nazionale, nonche' i costi preventivati.
5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attivita' manifestamente estranee alle finalita' di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito e' tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.
6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi.
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.
9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalita' di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 12

Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonche' da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
 
Art. 13
Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, e' disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
 
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