Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 ottobre 2013
Indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive` CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";
Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni, recante: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2012, n. 222, concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2012;
Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto pertanto di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2013 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 3828 del 27 febbraio 2013, e successiva nota prot. n. 4302 del 6 marzo 2013, che relativo alla definizione degli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2013

Decreta:

Art. 1
Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 869,00.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 452,18.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 828,67.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Indennizzi previsti per gli' ovicaprini

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 81,06 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 ottobre 2013

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Girolamo
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 397
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone