Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 19 giugno 2013
Criteri e modalita' per l'erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca scientifica finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli archivi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici in diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali";
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica peri beni e le attivita' culturali";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni;
Considerato che la Direzione generale per gli archivi, attraverso il Servizio III - Studi e ricerca, provvede, tra gli altri suoi compiti, a finanziare sul capitolo 7682 programmi di ricerca scientifica con soggetti pubblici e privati, destinati a essere realizzati sulla base di apposite convenzioni;
Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni archivistici ha emanato la circolare n. 18 del 28 gennaio 1994 con la quale si stabiliscono i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti di ricerca finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche;
Considerato che si ritiene opportuno aggiornare tale circolare per renderla meglio rispondente ai criteri di trasparenza e parita' di trattamento, garantendo al contempo una ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi", modificato dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA.";
Visto l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni, trasferendone le attivita' ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
Vista la circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 6 agosto 2012, n. 41, che fornisce istruzioni operative sull'applicazione della norma sopra specificata;

Decreta:

Art. 1
Progetti di ricerca scientifica

Il presente decreto disciplina ai sensi della vigente normativa i finanziamenti per i progetti di ricerca scientifica di competenza della Direzione generale.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Destinatari dei contributi

Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al precedente art. 1:
1) le istituzioni culturali di natura pubblica o privata;
2) gli enti ecclesiastici e gli istituti o associazioni di culto i cui archivi rivestano interesse culturale riconosciuto dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio;
3) le associazioni culturali pubbliche e private senza scopo di lucro.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai finanziamenti, redatte su carta intestata dai soggetti di cui all'art. 2, sono presentate, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, alla Direzione generale per gli archivi - Servizio III Studi e Ricerca, via Gaeta, 8a - 00185 Roma.
Le domande contengono, a pena di esclusione, i seguenti dati:
denominazione e sede legale del soggetto pubblico o privato;
numero telefonico ed eventuale fax;
casella di posta elettronica certificata (PEC), se esistente;
codice fiscale e/o partita I.V.A.;
estremi del conto corrente intestato al soggetto proponente (ABI, CAB, IBAN, CIN) su cui erogare l'eventuale finanziamento.
Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
copia dello statuto vigente;
se istituto riconosciuto, copia autentica o estremi del decreto di riconoscimento della personalita' giuridica;
dichiarazione circa eventuali finanziamenti ottenuti per le medesime finalita' dalla Direzione generale per gli archivi, da altre pubbliche amministrazioni statali o non statali e da privati;
fotocopia del documento di identita' del legale rappresentante.
Le domande contengono una descrizione dell'intervento con l'indicazione dei criteri metodologici che si intendono seguire, nonche' i mezzi di corredo, gli strumenti di ricerca, le banche dati che si prevede di realizzare; le ore di lavoro necessarie; la durata complessiva dell'intervento espressa in mesi; il numero di operatori prescelti con i relativi titoli di studio e professionali; il quadro economico in cui siano dettagliati i costi dell' intervento stesso. Si fornisce nell'Allegato 1 un modello di domanda con tutte le informazioni richieste.
 
Art. 4
Termini di scadenza
e invio delle domande

Al fine di predisporre tempestivamente il piano dei finanziamenti, le domande pervengono alla Direzione generale per gli archivi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento all'indirizzo indicato all'art. 3, nel caso di invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere espresso o consegna a mano. Le domande possono essere altresi' spedite alla seguente casella di posta certificata (PEC) della Direzione generale per gli archivi: mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it.
Qualora il predetto termine cada in un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Non sono valutabili le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete nella documentazione prescritta.
 
Art. 5
Funzioni delle Soprintendenze archivistiche

La Direzione generale per gli archivi invia per conoscenza i progetti pervenuti alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. La Direzione generale per gli archivi puo' chiedere un parere motivato sul progetto alla Soprintendenza archivistica che, ove opportuno, puo' essere ascoltata dalla Commissione di cui all'art. 6. La Soprintendenza archivistica e' altresi' incaricata di svolgere verifiche sugli stati di avanzamento del progetto e di redigere una relazione tecnica finale attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori.
 
Art. 6
Commissione per la valutazione delle domande

E' istituita con decreto del Direttore generale per gli archivi una Commissione per la valutazione dei progetti inviati. La Commissione e' composta dal Direttore generale per gli archivi in qualita' di presidente, dal dirigente del Servizio III - Studi e Ricerca, dal dirigente del Servizio II - Tutela e conservazione, da un funzionario dell'area Contabilita' e bilancio del Servizio I, ed e' assistita nella sua attivita' da un segretario.
 
Art. 7
Criteri di assegnazione del finanziamento

La Commissione, tenuto conto dell'entita' dei fondi finanziari disponibili, effettua la selezione dei progetti sulla base delle seguenti priorita':
1) progetti che consentano l'implementazione dei Portali tematici realizzati dalla Direzione generale per gli archivi e che siano comunque interoperabili con il Sistema archivistico nazionale (SAN);
2) progetti di riordinamento e inventariazione di archivi;
3) censimenti di archivi;
4) edizioni di fonti.
A conclusione del processo valutativo la Commissione redige l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e un verbale sulla selezione effettuata.
 
Art. 8
Stipula della convenzione

I soggetti prescelti stipulano con la Direzione generale per gli archivi un'apposita convenzione in cui sono indicati l'oggetto dei lavori, la durata degli stessi, le modalita' di erogazione di fondi, il conto corrente postale o bancario del beneficiario, la contitolarita' dei risultati ottenuti e l'utilizzo di questi ultimi da parte della Direzione generale per gli archivi. Le convenzioni sono firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal direttore generale o da un suo delegato.
 
Art. 9
Erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti possono essere erogati in piu' rate. Le rate sono corrisposte a conclusione delle diverse fasi di lavoro, previo invio alla Direzione generale per gli archivi dei materiali lavorati, corredati da una relazione tecnica redatta dalla Soprintendenza archivistica competente.
 
Art. 10
Collaudo

La Direzione generale per gli archivi effettua il collaudo dei lavori sulla base dell'invio dei risultati del progetto, corredati da una relazione tecnica finale redatta dalla competente Soprintendenza archivistica e provvede, quindi, al pagamento del finanziamento accordato.
 
Art. 11
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio III - Studi e ricerca.
 
Art. 12
Registrazione e decorrenza

Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e avra' decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Roma, 19 giugno 2013

Il direttore generale ad interim: Rummo

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 7
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone