Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 dicembre 2013 |
Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata; Visto l'annesso alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995 nella sua versione aggiornata; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, nella sua versione aggiornata; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007 ("Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare"); Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2011 ("istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con apparato motore principale fino a 750 Kw"); Vista la comunicazione di Procedura d'infrazione 2012/2210 - Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare -formazione e rilascio brevetti - Direttiva 2008/106/CE della Commissione europea; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione I - Personale marittimo, con nota n. 19672 in data 25 novembre 2013; Visti gli IMO Model Courses 7.01- Comandante e Primo Ufficiale di coperta e 7.02 Direttore di macchina e Primo Ufficiale di macchina; Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"), prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una specifica attivita' formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 6; Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalle Regole II/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione STCW relativamente ai requisiti minimi obbligatori per la formazione degli ufficiali di coperta e di macchina;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione per gli ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive di cui alle Regole Il/2 e III/2 dell'annesso alla Convenzione STCW 78/95. 2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle sezioni A-II/2 e A-III/2 del Codice STCW.
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Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 2 Organizzazione del corso
1. Il corso di formazione, della durata non inferiore alle 300 ore per gli ufficiali di coperta e non inferiore alle 570 ore per gli Ufficiali di macchina, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A) per il settore coperta e B) per il settore macchina. 2. Il corso di formazione di cui all'art. 1 e' tenuto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli istituti tecnici nautici che sono gia' autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del modulo di allineamento di cui al comma 3 degli artt. 3 e 12 del decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2007oppure potra' essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006. 3. L'organizzazione, la progettazione e la conduzione scientifica del corso sono affidate ad un Comitato tecnico-scientifico, costituito a cura del dirigente della struttura sede del corso e dallo stesso presieduto. Il Comitato e' composto dal presidente e da altri quattro membri di cui almeno due esperti di formazione negli specifici ambiti tecnico-scientifici. 4. Per ogni corso di formazione possono essere ammessi non piu' di 25 frequentatori. 5. Le dotazioni di laboratorio e i materiali didattici sono coerenti con quelli previsti dai modelli di corso IMO 7.01 e 7.02. 6. L'insegnamento nel corso di formazione e' affidato a docenti in possesso di abilitazione nelle classi di concorso delle discipline oggetto del corso e ad esperti qualificati con specifica esperienza maturata nel settore per almeno 5 anni. Il Comitato tecnico-scientifico procede all'individuazione dei docenti sulla base dell'esame del curriculum professionale presentato dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. La qualita' di componente del Comitato tecnico-scientifico e' incompatibile con lo svolgimento dell' attivita' di docenza.
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Art. 3 Valutazione finale
1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore e' effettuata da una commissione a seguito di superamento di un esame che garantisca la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacita' di applicare i contenuti dell'indottrinamento. 2. La commissione e' composta dai docenti del corso e presieduta dal presidente del Comitato tecnico scientifico ed e' integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. L'esame finale si articola in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la commissione ha a disposizione 10 punti. L'esame e' superato con un punteggio minimo di 18/30, con non meno di 6/10 in ciascuna prova. 4. All'esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato il corso per un periodo non inferiore al 90% del monte ore totale. 5. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore e' rilasciato un attestato conforme al modello riportato nell'allegato C per il settore coperta e nell'allegato D per il settore macchina del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2013
Il comandante generale: Angrisano
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