Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2013 (vai al sommario)
REGIONE PIEMONTE
COMUNICATO
Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF.


IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
(Omissis).

Art. 2.
Variazioni dell'aliquota
dell'addizionale regionale IRPEF

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonche' per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 curo: 1,08 per cento;
d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;
e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,08 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressivita' a cui e' informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrsipondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. L'art. 13 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e' abrogato e non trovano ulteriore applicazione le maggiorazioni di aliquota previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2013, n. 48 (Assunzione provvedimenti in qualita' di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e smi. Ridetrminazione delle aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF).

Art. 3.
Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 68/2011, di un importo pari a 200,00 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Giunta e' autorizzata a prevedere misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione della maggiorazione delle detrazioni di cui al comma 1.
3. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. (Omissis).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 19 dicembre 2013

p. Roberto Cota
il Vice Presidente
Pichetto Fratin
 
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