Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2013 (vai al sommario) |
REGIONE LIGURIA |
COMUNICATO |
Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014). |
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IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: (Omissis);
Art. 23.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "1.L'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi) e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attivita' comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite ad attivita' economiche, secondo la classificazione denominata ATECO 2007: a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attivita' di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione; b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari - escluso l'arricchimento di uranio impoverito); c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata); d) 53.10.00 (Attivita' postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attivita' postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili). 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: "1bis.Ai fini dell'inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l'attivita' principale esercitata.". (Omissis);
Art. 28. Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF)
1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno indicato all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni anche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota base dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e' incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a euro 28.000,00; c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a euro 55.000,00; d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a euro 75.000,00; e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00. 2. L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale) e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato a decorrere dal termine indicato al comma 1.
Art. 29. Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2013
1. Per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 e' fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Per l'anno d'imposta 2013 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.492,93, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.492,93 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF). 4. Il minor gettito derivante alla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 27.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.208 "Finanziamento ripiano disavanzi" dello stato di previsione della spesa. (Omissis),
Art. 31. Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 23 dicembre 2013
Il presidente: Burlando
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