Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2013
Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, che prevede che lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 6 dello stesso decreto-legge, prevedendo altresi' i principi di tale adeguamento;
Vista la deliberazione del 23 dicembre 2013, con la quale l'assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia ha approvato il nuovo statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.
2. Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 27
 
Allegato

STATUTO BANCA D'ITALIA
TITOLO I
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA
Art. 1.

1. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
3. Quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato).
4. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.
5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attivita' strumentali alle proprie funzioni.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
2. Puo' avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
3. La struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale e delle filiali, definita nei regolamenti, si ispira a principi di funzionalita' e di efficienza.

Art. 3.

1. Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale e' indicato dalla legge.
2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'articolo 40, comma 2, lett. b).
3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente ai soggetti indicati dalla legge.
4. Nessun partecipante puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore a quanto previsto dalla legge. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore.
5. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalita' e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca puo' acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalita' sono altresi' stabilite idonee forme di pubblicita' atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parita' di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca il diritto di voto e' sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.

Art. 4.

1. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.
2. La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvedera' al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente.
3. Il cessionario potra' fare valere i diritti di partecipante solo dal momento dell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti tenuto presso l'Amministrazione centrale della Banca.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
Art. 5.

1. Gli organi centrali dell'Istituto sono:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale (nella versione inglese: Senior Deputy Governor) e i Vice Direttori generali (nella versione inglese individualmente definiti Deputy Governor).

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
Art. 6.

1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.
2. L'assemblea non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di quote complessivamente pari o superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'.
4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 7.

1. L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non piu' tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
2. L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.

Art. 8.

1. Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo' aggiornare l'assemblea a quello successivo.
2. Nel caso in cui, nel secondo giorno, l'assemblea non sia regolarmente costituita, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalita' indicate nell'articolo 10.

Art. 9.

1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che sono iscritti nel registro dei partecipanti da almeno tre mesi. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante.
2. Ogni partecipante avente diritto puo' intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di procura speciale.
3. Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di quattro partecipanti.

Art. 10.

1. L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando e' rappresentato almeno un quarto del capitale.
2. In mancanza, l'assemblea e' rinviata a non meno di 8 e a non piu' di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
3. Del rinvio dell'assemblea e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.
4. Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

Art. 11.

1. L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10.

Art. 12.

1. I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a cio' delegati dall'assemblea.

Art. 13.

1. Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti e' convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
2. L'assemblea e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10.
3. L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.
4. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare sia pari o superiore a sette, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalita' stabilite per l'assemblea ordinaria.
5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

Art. 14.

1. Sono validamente assunte le deliberazioni che ottengono il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
2. Le nomine devono farsi per schede segrete.

CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 15.

1. Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13 consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 13, fra i candidati individuati dal comitato previsto dal comma 5, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16.
2. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile per non piu' di due volte.
3. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo.
4. I Vice Direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.
5. Il Consiglio superiore costituisce al proprio interno un comitato nomine, composto di tre consiglieri effettivi e due supplenti, con il compito di vagliare il possesso, da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere, dei requisiti di cui all'art. 16. Il Consiglio superiore disciplina il funzionamento di tale comitato attraverso un regolamento.
6. Su proposta del Governatore il Consiglio puo' costituire al suo interno altri comitati, per l'esame di specifiche materie.

Art. 16.

1. I candidati alla carica di consigliere superiore sono individuati tra personalita' con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell'attivita' libero-professionale, nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della pubblica amministrazione che siano altresi' in possesso di requisiti di onorabilita' e di indipendenza.
2. Il comitato nomine verifica il possesso dei requisiti prima della presentazione dei nominativi dei candidati all'assemblea, anche sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle quali risulti comprovato che il nominativo interessato:
a) non e' incorso in alcuna delle cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del codice civile per gli amministratori di societa';
b) non ha riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, ne' alcuna condanna a pena detentiva, anche ove applicata su richiesta delle parti;
c) non ricopre cariche o funzioni pubbliche di governo centrale o locale, ne' ha incarichi di carattere politico;
d) non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche presso banche e societa' operanti nei settori finanziario o assicurativo o presso altri soggetti che per natura, attivita' esercitata o per altre circostanze anche contingenti, siano sottoposti a poteri di controllo, di vigilanza o comunque autoritativi della Banca d'Italia;
e) non svolge ne' ha svolto negli ultimi due anni attivita' di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di lavoro autonomo di carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti indicati alla lettera che precede;
f) non si trova per qualsiasi ragione personale o professionale in posizione di conflitto di interessi con la Banca d'Italia.
3. Il consigliere si impegna a portare a conoscenza del Consiglio ogni circostanza successiva alla nomina che possa dar luogo all'eventuale perdita dei requisiti.

Art. 17.

1. Il Consiglio superiore si riunisce di norma presso l'Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.
2. Le riunioni possono svolgersi, qualora particolari circostanze lo richiedano, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza ubicati presso le sedi della Banca, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione e di votare in tempo reale.
3. Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio e' legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parita' di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.
6. I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono sottoscritti dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 18.

1. La nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore.
2. Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore e' convocato e presieduto dal componente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio, e' rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice Direttori generali rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di tali provvedimenti, il Consiglio e' convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
4. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
5. Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore Generale e dei Vice Direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 19.

1. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonche' la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
2. Il Consiglio superiore non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
3. In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:
a) esamina e approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e la destinazione dell'utile netto secondo le modalita' previste dal Titolo V;
b) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
c) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
d) emana i regolamenti interni dell'Istituto;
e) determina la pianta organica del personale, nomina i dipendenti e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
f) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
g) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonche' l'assetto organizzativo generale della Banca;
h) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;
i) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;
j) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
k) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;
l) vigila sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca previsti dall'art. 3, sulla ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile;
m) delibera su tutte le altre questioni concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:
- sugli indirizzi strategici aziendali;
- sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
- sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
- sugli impieghi delle disponibilita' dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.

COLLEGIO SINDACALE E CENSORI
Art. 20.

1. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni; i sindaci effettivi sono rieleggibili non piu' di tre volte.
2. I membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2.
3. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento generale.
4. Verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, esamina il bilancio, senza alcun pregiudizio per l'attivita' svolta dal revisore esterno di cui all'art. 44, ed esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto.
5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.
6. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.
7. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

Art. 21.

1. I censori non possono essere piu' di quattro presso ciascuna sede o succursale.
2. I censori prendono contezza dell'andamento dell'attivita' delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.
3. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.
4. Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.

DIRETTORIO
Art. 22.

1. Il Direttorio e' costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali.
2. I membri del Direttorio durano in carica sei anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
3. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
4. Spettano altresi' al Direttorio le competenze derivanti dalla partecipazione della Banca d'Italia al SEBC, salvi i poteri e le competenze del Governatore previsti dall'art. 25, comma 2.
5. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio puo' rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalita' di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.

Art. 23.

1. Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri previsti dagli artt. 26 e 27; per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tre membri.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto un verbale.
4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con delibera.
5. I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli artt. 26 e 27, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.
6. Nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 22 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli artt. 26 e 27. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.

Art. 24.

1. Il Direttorio puo', con delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 22, comma 3, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, secondo le modalita' previste ai commi successivi.
2. Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unita' organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.
3. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti si intendono adottati dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione.
4. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti e' rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.
5. Dei provvedimenti presi con le suddette modalita' deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.

GOVERNATORE
Art. 25.

1. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
2. Ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo statuto del SEBC.
3. Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.
4. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 19.
5. Al Governatore e' rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non e' espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.

DIRETTORE GENERALE E VICE DIRETTORI GENERALI
Art. 26.

1. Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.
2. Attua le decisioni del Consiglio superiore e gli indirizzi della Banca e sovrintende alla gestione e all'organizzazione dell'Istituto; in tale ambito emana la normativa interna, dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando cio' non sia di competenza del Governatore, e ha la competenza generale per gli atti di ordinaria amministrazione.
3. Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca; puo' delegare al personale della Banca la conclusione di contratti e il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 27.

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Direttore generale e' affiancato dai Vice Direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi puo' sostituire il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.
2. La firma di uno dei Vice Direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.

TITOLO III
FILIALI DELLA BANCA
SEDI
Art. 28.

1. In ciascuna sede vi e' un Consiglio di reggenza.
2. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Il loro numero varia, in ragione dell'attivita' delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
3. I reggenti delle sedi devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.
4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per meta' ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
5. I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.
6. Ogni Consiglio nomina fra i reggenti, per un periodo di tre anni, un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 29.

1. Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.
2. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
4. Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

Art. 30.

1. Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
2. Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.
3. Il Consiglio di reggenza vigila affinche' siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

SUCCURSALI
Art. 31.

1. In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attivita' delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, tra persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Essi durano in carica sei anni, si rinnovano per meta' ogni triennio e sono rieleggibili.
2. I consiglieri devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.
3. I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
4. I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2.

DIRETTORI
Art. 32.

1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca e' esercitata da un direttore sulla base delle disposizioni interne emanate dall'Amministrazione centrale.
2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
3. Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale e possono delegare tali firme agli addetti della rispettiva sede o succursale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne.
4. Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attivita' di piu' filiali, in ambiti territoriali e con modalita' e limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto.

Art. 33.

1. In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, la' dove non vi sia un vice direttore, alla sostituzione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.
2. Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il piu' anziano di nomina e, a parita' di nomina, di eta' dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.

Art. 34.

1. Il Governatore ha facolta' in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
2. I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta' di questi.

TITOLO IV
OPERAZIONI DELLA BANCA
Art. 35.

1. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

Art. 36.

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 35, la Banca puo' altresi' compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa puo':
- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare e gestire strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 37.

1. La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Puo' svolgere altri servizi per conto dello Stato.

Art. 38.

1. Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilita' degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali.
2. I titoli, valori o merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o societa' che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
3. Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia garantiscono altresi' di pieno diritto con l'intero loro valore qualsiasi altro credito diretto e indiretto della Banca verso chi le ha costituite, anche se il credito non e' liquido ed esigibile ovvero e' sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO V
BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITA'
Art. 39.

1. Ogni anno deve essere redatto il bilancio d'esercizio, corredato della relazione sulla gestione.
2. Le risorse patrimoniali e la destinazione dell'utile netto devono assicurare presidi coerenti con l'indipendenza della Banca.
3. Il Consiglio superiore approva, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e ne delibera l'invio per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti, cui vengono presentate anche la relazione del Collegio sindacale e quella prevista al comma seguente.
4. Il revisore o la societa' che esercita la revisione esterna esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.

Art. 40.

1. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
2. L'utile netto e' cosi' destinato:
a) alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento;
b) ai partecipanti, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale;
c) alla riserva straordinaria e ad eventuali fondi speciali fino alla misura massima del 20 per cento;
d) allo Stato, per l'ammontare residuo.
3. La riserva ordinaria, se diminuita per perdite, deve essere reintegrata in misura corrispondente al suo precedente ammontare prima di dar luogo alle altre destinazioni previste dal secondo comma.

Art. 41.

1. Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
2. I rischi derivanti dalla complessiva attivita' della Banca sono presidiati da un apposito fondo da alimentare in relazione alla rischiosita' generale.

Art. 42.

1. La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita' nei termini previsti dalla legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 43.

1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attivita' nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita' di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi societa', partecipare a societa' in nome collettivo o, come accomandatario, in societa' in accomandita. Essi si attengono al rispetto di un codice etico approvato dal Consiglio superiore.
2. Il Consiglio superiore puo' tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di societa' o di altri enti, quando riconosca che cio' sia nell'interesse della Banca.
3. Per gli stessi motivi, puo' anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di dipendenti.
4. I componenti degli organi e i dipendenti della Banca osservano la massima riservatezza su tutte le notizie e informazioni che acquisiscono in ragione del proprio ufficio.

Art. 44.

1. La revisione dei conti e' esercitata da un revisore esterno o da una societa' di revisione esterna scelti ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello statuto SEBC.
2. Il revisore o la societa' di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale, esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio previsto dall'art. 39.
3. Il revisore o la societa' di revisione ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili e riceve e puo' chiedere ogni informazione utile alla revisione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45.

1. Anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, per il periodo indicato dalla legge, decorrente dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea il 23 dicembre 2013, alle quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'art. 3, comma 4, sono riconosciuti i relativi dividendi, ferma restando l'esclusione del diritto di voto.

Art. 46.

1. I requisiti previsti nell'art. 16 si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 47.

1. Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore il 31 dicembre 2013.
 
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