Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 settembre 2013
Modifica al decreto 22 luglio 2010 recante: «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti».


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a nonna dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 «OCM Vino - Modalita' attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» - Campagne 2010-2011 e seguenti»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 7 del citato decreto ministeriale 22 luglio 2010, il quale stabilisce che le attivita' di promozione sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto, nel caso in cui i soggetti richiedenti abbiano ricevuto il,pagamento anticipato del contributo, previa costituzione di una cauzione/. pari al 120% dello stesso;
Visto il decreto ministeriale n. 19329 del 6 settembre 2012 che, previa richiesta di AGEA e parere positivo da parte della Commissione Europea, posticipava, limitatamente all'annualita' 2011/2012, il sopra indicato termine di esecuzione delle attivita' contrattuali dal 15 ottobre al 31 dicembre 2012;
Vista la comunicazione del 7 giugno 2013 con cui Coldiretti, Confagricoltura, Fedagri - Confcooperative, Federdoc, Federvini, Legacoop, UIV, CIA e AGCI AGRITAL chiedono di confermare tale posticipo anche per le future annualita';
Ritenuto di condividere le esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria, ritenendo che la proroga del termine di effettuazione delle azioni progettuali ammesse da programmi di attivita' proposti ed approvati dalle amministrazioni e dagli enti competenti possa contribuire a migliorare l'efficacia delle azioni di promozione delle produzioni vinicole in essere sui mercati esteri ed ottimizzare la spesa comunitaria correlata;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla modifica del comma 7 dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 4-123 del 22 luglio 2010 al fine di migliorare l'efficacia delle azioni di promozione delle produzioni vinicole in essere sui mercati esteri ed ottimizzare la spesa comunitaria correlata;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 7 dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e' modificato come segue:
7) Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attivita' svolte e' presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 28 febbraio successivo.
Il presente decreto e' inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per la registrazione.
Roma, 10 settembre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013 Ufficio controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 246
 
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