Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2014 (vai al sommario)
LEGGE 19 dicembre 2013, n. 153
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
 
Allegato

AGREEMENT AMONG THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE
HELLENIC REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC
RELATING TO
THE TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA
GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA
SU
PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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