Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 novembre 2013
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali la sostanza attiva gibberelline;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/1/UE della commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 6-benziladenina che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei e nelle forme da esso stabiliti;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;
Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Considerato che ai sensi del citato decreto 24 febbraio 2011, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate entro il 31 maggio 2011, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste;
Considerato che e' attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;
Ritenuto, pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:
gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;
gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011 della Commissione.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,
gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame, tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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