Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 28 ottobre 2013
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' all'Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (pos. 833/13). (Delibera n. 13/337).


LA COMMISSIONE

Premesso:
che la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO), nata dalla fusione fra AMC di Moncalieri (TO) e NOVARESE di Orbassano (TO), e' un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano del Comune di Moncalieri (TO);
che, in data 6 marzo 2013, la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO) e la R.S.U., hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, con nota del 26 giugno 2013, prot. 10503, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;
che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:
la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);
che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresi', che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero";
Rilevato:
che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate:
Servizi urbani/suburbani: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
Servizi extraurbani: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
che il servizio all'utenza, garantito nelle fasce, dovra' svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio e dei fogli di servizio, tutti i giorni, compresi quelli festivi. Dovranno, inoltre, essere portate a termine le corse il cui orario di partenza e' incluso nelle fasce orarie sopra indicate;
che, durante l'astensione dal lavoro, dovra' essere garantita l'operativita' di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (personale di movimento, strettamente necessario ad effettuare i turni di servizio predisposti a norma dei punti precedenti; quattro unita' di personale di officina, quattro unita' di personale degli uffici);
che, in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto", di cui all'art. 15 della citata Regolamentazione provvisoria del settore, le parti hanno individuato, come assolutamente indispensabili, i seguenti servizi:
a) il trasporto urbano ed extraurbano, assicurabile durante le fasce gia' definite, mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre ai servizi strettamente indispensabili per garantirne la funzionalita' logistica;
b) i collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e gli aeroporti;
c) i servizi specializzati di rilevanza sociale, come il trasporto dei disabili, ovvero il trasporto a mezzo di scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari. E' previsto, in ogni caso, un confronto preventivo con la R.S.U., al fine della individuazione dei singoli servizi, di volta in volta garantiti, nell'ambito di quelli sopra indicati;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO);

Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO), alla R.S.U., nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Torino.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 28 ottobre 2013

Il Presidente: Alesse

 
Allegato

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