Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 dicembre 2013
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;
Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la domanda presentata dall'Associazione Pecorino della Balze Volterrane, con sede in Volterra (PI), Localita' San Giusto, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Vista la nota protocollo n. 52595 del 18 ottobre 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione Pecorino della Balze Volterrane, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Pecorino della Balze Volterrane, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Pecorino delle Balze Volterrane.
 
Art. 2

La denominazione Pecorino delle Balze Volterrane e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
 
Art. 3

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 
Art. 5

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2013

Il capo dipartimento: Esposito
 
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