Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2013
Modifica parziale del decreto 29 dicembre 2005, in materia di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree minori della Sardegna.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio europeo del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 15, 16 e 17;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006, avente per oggetto «Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa»;
Visto l'art. 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di continuita' territoriale e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione autonoma della Sardegna firmato il 17 settembre 2010;
Visto l'avviso, pubblicato on-line in data 26 ottobre 2012 sul sito web della Regione autonoma della Sardegna, rivolto ai vettori aerei comunitari che fossero intenzionati ad accettare senza compensazione economica gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte da e per la Sardegna secondo le modalita' previste nel decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005;
Tenuto conto che in tale occasione nessun vettore aereo comunitario ha accettato le rotte onerate Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa;
Considerato che, non essendo state operate per oltre 12 mesi le predette rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, dal 26 ottobre 2013, i relativi oneri di servizio pubblico risultano scaduti;
Visto l'avviso, pubblicato on-line in data 25 ottobre 2013 sul sito web della Regione autonoma della Sardegna, concernente la formale accettazione entro l'11 novembre 2013 da parte dei vettori comunitari di operare le singole rotte onerate Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, senza compensazione economica e secondo le modalita' previste nel decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005;
Considerato che nessun vettore aereo comunitario ha accettato entro il predetto termine di effettuare i collegamenti Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa;
Vista la nota n. 14912 del 17 dicembre 2013 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto, da ultimo, che siano abrogati gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa al fine di restituire la suddette rotte al libero mercato, mantenendo la validita' del decreto stesso per le rimanenti rotte Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, in attesa della conclusione nuova procedura onerata;
Ritenuto opportuno che gli effetti del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 di imposizione degli oneri di servizio pubblico cessino limitatamente ai collegamenti aerei Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, per consentire, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, ai vettori aerei comunitari di esercitare in regime di libera concorrenza i diritti di traffico sulle predette rotte;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, a parziale modifica del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006 cessano gli effetti del decreto stesso limitatamente all'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.
Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro: Lupi
 
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