Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 dicembre 2013
Dimissioni del commissario liquidatore della «Atlantide piccola soc. coop. a r.l.», in Milano.


IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
della direzione generale per le piccole
e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visti gli artt. 2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. al c.c.;
Visto l'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001;
Visto il dPR n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il d.m. del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";
Visto il d.m. del 16 dicembre 2008, del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la societa' cooperativa "Atlantide Piccola soc. coop. a.r.l." con sede in Milano e' stata sciolta ai sensi dell'art 2545-septiesdecies c.c. ed e' stato nominato il dr. Luigi Brughieri;
Considerato che il predetto dr. Luigi Brughieri non ha ottemperato alle disposizioni impartite con nota ministeriale del 14 giugno 2012 prot.0136970;
Tenuto conto che e' stato dato avvio all'istruttoria, per la revoca dell'incarico ai sensi 8 legge 241/90 e all'art. 37 LF, con diffida del 9 gennaio 2013 prot. 0002806;
Preso atto della rinuncia all'incarico di commissario liquidatore formulata dal dr. Luigi Brughieri con nota del 12 febbraio 2013;
Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2003 e non presenta attivita' immobiliari da liquidare;
Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;
Rilevata l'opportunita' di revocare la figura del Commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte e per ragioni di economia per l'erario;

Decreta:

Art. 1

Sono accettate le dimissioni del dott. Luigi Brughieri, nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa "Atlantide Piccola soc. coop. a.r.l." con sede in Milano, C.F. 03602180964 costituita in data 19 giugno 2002, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la predetta, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2013

Il dirigente: di Napoli
 
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