Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2014 (vai al sommario)
LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1 (Raccolta 2014)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Istituzione e funzioni della Commissione

1. E' istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) individuare le specifiche attivita' illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorita' di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche
merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attivita' di bonifica, nonche' alla gestione dei rifiuti radioattivi;
f) verificare la sussistenza di attivita' illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonche' alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 82 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della Autorita' giudiziaria.";
Il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale
e' il seguente:
"Art. 416. Associazione per delinquere.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti, coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni .
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."
"Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche
straniere.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.".
 
Art. 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta di quindici senatori e di quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Note all'art. 2:
La legge 4 agosto 2008, n. 132 (Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 2008.
 
Art. 3
Testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Note all'art. 3:
Gli articoli 366 e 372 del codice penale sono i
seguenti:
"Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte ."
"Art. 372. Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi
all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero,
ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai
fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione
da due a sei anni.
 
Art. 4
Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Note all'art. 4:
La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del
13 agosto 2007.
Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice
penale vedi nota all'articolo 1.
 
Art. 5
Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 326 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.".
 
Art. 6
Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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