Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157
Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche' di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta' anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 24, comma 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), e' il seguente:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis).
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 24, comma 18 del
decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), e' il seguente:
«Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1. I
soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato
ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano
le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano
le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai
trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si
applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30
aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma
inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle
seguenti: «come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.».
 
Art. 2
Soppresso fondo spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 16
luglio 1997, n. 230 (Soppressione del Fondo previdenziale
ed assistenziale degli spedizionieri doganali), e' il
seguente:
«Art. 2 (Trattamento per i soggetti gia' iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria). - 1. Per gli
spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni
assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati
dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile
nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
, e' conservata la quota di pensione maturata sulla base
delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso
Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate
dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta
ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle
anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione
generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle
normative vigenti per tali gestioni.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia
di totalizzazione dei periodi assicurativi.), come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Totalizzazione ai fini della pensione di
vecchiaia e di anzianita'). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di
assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, nonche' alle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e al soppresso Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali, che non siano gia' titolari di trattamento
pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni,
e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non
coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo
precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica.».
 
Art. 3
Pensionamento anticipato per lavoratori
di aziende in crisi - Poligrafici

1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della
legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare,
entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare
delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio
secondo quanto previsto dalla presente lettera.».
 
Art. 4
Personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio».
2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e' soppresso.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e
comma 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e
71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di
soppressione del Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto), e successive
modificazioni, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 3 (Regime pensionistico degli iscritti al
soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995). - 1.
Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e' prevista la
possibilita' di liquidare i seguenti trattamenti
pensionistici:
a) pensione di vecchiaia, di invalidita' e ai
superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di
vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico
ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in
vigore nel regime generale obbligatorio;
c) pensione di invalidita' specifica ai sensi degli
articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma,
lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 ;
d) pensione di anzianita'.
2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al
comma 1, lettera a), l'importo della pensione e'
determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite nel Fondo
di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a
tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle anzianita'
contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianita'
contributiva maturati nell'assicurazione generale
obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono
considerati utili ai fini della maturazione del diritto al
trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo
della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite nel Fondo
di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a
tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle anzianita'
contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato
secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria
per i lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al
comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo
pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio
1996 danno luogo, al compimento dell'eta' prevista per la
corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le
norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla
riliquidazione del trattamento pensionistico, da
effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la
liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2,
lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 .
5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici
di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo
retributivo, non puo' in ogni caso superare il piu'
favorevole tra i seguenti due importi:
90 per cento della retribuzione pensionabile
determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di
cui al comma 2, lettera a);
80 per cento della retribuzione pensionabile
determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6. Restano altresi' confermate le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione
esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge
29 dicembre 1990, n. 407 , e dell'art. 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
7. Fino all'attuazione della normativa in materia di
lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e
37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per i lavoratori di
cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma,
lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830 , con le
modalita' di accertamento dell'invalidita' previste
dall'art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30
settembre 1920, n. 1538 , e dall'art. 29 dell'allegato A
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e di cui
all'art. 13, primo comma, lettere a) e b), della citata
legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio
1988, n. 270.
La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le
predette disposizioni e' fissata dal primo giorno del mese
successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto.
8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio
sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilita' con la
rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo
evento invalidante.
9. Per le forme di invalidita' diverse da quelle
disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a), e
13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio
1961, n. 830, si applicano le disposizioni
dell'assicurazione generale obbligatoria.
10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in
alternativa a quanto disposto dal presente articolo, e'
confermata la possibilita' di utilizzare, secondo le norme
che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di
pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso
Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto, nonche' quelli acquisiti nello stesso
Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e
successivamente al 1° gennaio 1996.».
 
Art. 5
Lavoratori marittimi

1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3
della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi), e' il seguente:
«Art. 4 (Iscrizione dei lavoratori marittimi alle
assicurazioni generali obbligatorie gestite dell'Istituto).
- 1. I lavoratori marittimi gia' iscritti alla Gestione
marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono
iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente
alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa
unica assegni familiari gestite dall'Istituto.
2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle
predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che
esercitano la navigazione a scopo professionale e che,
secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero
avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della
soppressa Cassa e, in particolare:
a) le persone di nazionalita' italiana o straniera
che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi
munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
b) le persone assunte con contratto di arruolamento
che prestano servizio sui galleggianti, aventi le
caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera
e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole
della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;
c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in
corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice
della navigazione;
d) i civili imbarcati su navi militari, in qualita'
di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi
quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961,
n. 90;
e) il personale imbarcato con contratto di
arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi la
caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera
e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della
gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria,
escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata
legge 5 marzo 1961, n. 90;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi
militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente
tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva
ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel
caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964,
n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali
di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n.
1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e
delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di
cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di
carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano
stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle
navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di
abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di
radiotelegrafia;
i) il personale in ruolo organico appartenente ai
servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante
dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di
preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti
servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58,
primo comma; della legge 27 luglio 1967, n. 658.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate
dal precedente primo comma i marittimi abilitati al
pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della
navigazione.».
- Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 413
del 1984, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 31 (Eta' di pensionamento per particolari
categorie). - 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la
pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del
cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015,
cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e
cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio
2018, purche' facciano valere millequaranta settimane di
contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non
corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai
sensi della presente legge nonche' della normativa
preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di
effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica di bordo.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al
comma precedente i servizi militari sono considerati utili
e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio
previsto dall'articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo e'
equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia
prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria
e spetta ai superstiti in base alle norme
dell'assicurazione stessa.».
 
Art. 6
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS), e successive modificazioni, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche). - 4. Per i lavoratori
dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei
e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini e
donne al compimento del quarantaseiesimo anno di eta'
anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica
integralmente il sistema contributivo o misto, del
coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'eta'
superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui
al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno
raggiunto o superato l'eta' pensionabile, e' data facolta'
di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare
in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso
formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto
alla pensione, fermo restando il limite massimo di
pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le
donne e di anni cinquantadue per gli uomini.».
 
Art. 7
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituita dalla seguente:

«Tabella C

(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione



-------------------------------------------- Uomini | dal 1° gennaio 2014 | 64 |
| | anni | ---------|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2014 | 60 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2016 | 61 |
| | anni |
|-----------------------|---------| Donne | dal 1° gennaio 2018 | 62 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2020 | 63 |
| | anni |
|-----------------------|---------|
| dal 1° gennaio 2022 | 64 |
| | anni | --------------------------------------------



».
 
Art. 8
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 61 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n.182 del 1997, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art . 4 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 , gia' iscritti alla data del 31
dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata
in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al
raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato
al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C
per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicembre
1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed
attrazioni, presentatori e disc-jockey;
b) attori generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
c) direttori d'orchestra e sostituti;
d) figuranti e indossatori.
3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti
alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie
degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali,
coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la
pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 61 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito
e' fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere
dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio
2022.
4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile
e' fissata per uomini e donne al compimento del
quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego,
per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema
contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo
indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'eta'
pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione,
rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale
opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza
da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre
mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione,
fermo restando il limite massimo di pensionamento di
vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni
cinquantadue per gli uomini.
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i
lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla
pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla
data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino
versati in loro favore un numero di contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica
di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i
lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420 , fermi restando i requisiti per il pensionamento
di anzianita' previsti dall'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'importo
del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del
requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le
percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo
11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i
requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli
6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive
prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.
L'articolo 6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno
due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative
svolte nel settore dello spettacolo» dell'articolo 9,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420 , sono abrogati.
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici
aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per la quota di pensione relativa
alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre
1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e'
applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera
pensionabile corrispondente al limite massimo della
retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
suddetto limite sono computate secondo le aliquote di
rendimento previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7,
l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 .
10. L'aliquota di computo per il calcolo delle
prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento.
La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai
criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata
legge n. 335 del 1995.
11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano
altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota
di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b),
della citata legge n. 335 del 1995.
12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si
applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge
n. 335 del 1995.
13.
14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi
datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta'
pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di
un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari,
rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.».
 
Art. 9
Fondo sportivi professionisti

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e' sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 53 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 166 (Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per
gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi
professionisti istituito presso l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(Enpals)), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 3 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche). - 1. Per i lavoratori
gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la
pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 53 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito
e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere
dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio
2022.
2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto
alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni
dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e
risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20
anni di contributi giornalieri, compresi quelli per
prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve
risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la
qualifica di professionista sportivo.
3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici
aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per la quota di pensione relativa
alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre
1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e'
applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera
pensionabile corrispondente al limite massimo della
retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
suddetto limite sono computate secondo le aliquote di
rendimento previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9,
l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. L'aliquota di computo per il calcolo delle
prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento.
La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai
criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata
legge n. 335 del 1995.
6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano
altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota
di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b),
della citata legge n. 335 del 1995.
7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si
applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge
n. 335 del 1995.
8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente
alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita'
contributiva alla predetta data, stante la specificita'
dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito aggiungere
alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento
dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20,
della citata legge n. 335 del 1995 , un anno ogni quattro
di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche,
fino ad un massimo di cinque anni, applicando i
coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma
6, della citata legge n. 335 del 1995.
9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e'
coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del
contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi 3 e
4.».
 
Art. 10
Perdita del titolo abilitante

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con eta' inferiori ai 60 anni e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 e' applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 60 anni; tale percentuale annua e' elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, e' abrogato.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei
dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per
il traffico aereo generale), e' il seguente:
«Art. 5. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il
servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti
ai profili professionali sottoindicati, ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza
e' computato, senza oneri a carico degli interessati,
secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei
profili professionali di controllore del traffico aereo,
pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo
della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei
profili professionali di esperto di assistenza ai volo e
meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro
cumulabili.».
- Il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 149 (Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di regime pensionistico per il personale
dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo), come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Requisiti di accesso e modalita' di calcolo
del trattamento pensionistico). - 1. Per i dipendenti
dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)
appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo
5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n.
248, e in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno
diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.
2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili
professionali indicati al comma 1 e in possesso di
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla
data del 31 dicembre 1995, e' fatta salva l'anzianita'
contributiva maturata alla predetta data per effetto
dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 248.
3. Ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile e
dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione
previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai dipendenti dell'ENAV
in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a
diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' consentito
aggiungere alla propria eta' anagrafica, per un massimo di
cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio
effettivo complessivamente prestato nei profili
professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque
anni interi e' elevato a sette anni interi per i profili
professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
5 della citata legge n. 248 del 1990.
4. (abrogato).».
 
Art. 11
Deroghe

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche' alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall'attivita' lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal presente decreto, laddove piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sono i
seguenti:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12
e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Il testo dell'articolo 7, commi 1, 2, 6, 7 della
citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente:
«Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1,
hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito
indicata, del trattamento straordinario di integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro
spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.».
- Il testo dell'articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151(Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il seguente:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e
successive modificazioni, e' il seguente:
«6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni.».
- Il testo degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice
di procedura civile e' il seguente:
«Art. 410 (Tentativo di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce
mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e'
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo
delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In
ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del
convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato,
l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si
trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di
conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e
le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga,
ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita'
giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito,
la commissione fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai
sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non
puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo e
colpa grave.».
«Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se la
conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce,
anche limitatamente ad una parte della domanda, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti della commissione di conciliazione. Il
giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo
415 devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se
il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di
un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.».
«Art. 412-ter (Altre modalita' di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La
conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui
all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le
sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
- Per il testo dell'articolo 37, comma 1, lettera a),
della citata legge n. 416 del 1981 si veda il riferimento
normativo all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 24, commi 14 e 15, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, e' il seguente:
«14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' il
seguente:
«2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e
con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi
tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio
di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di
cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione
di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti
elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro
risulti da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad
altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto
ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla
previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.».
- Il testo della legge 24 febbraio 2012 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Differimento di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2012, n. 48, S.O.
- Il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), e' il seguente:
«Art. 22 (Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico). - 1.
Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite
dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i presupposti e le
condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha
determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui alle
predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano
stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011
accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi
lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita'
lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove
prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7,
commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai
lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia di indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con
particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a
quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla
data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla
suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
al sessantaduesimo anno di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,
lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla
data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel
periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), e' il seguente:
«231. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni
caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,
con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche'
abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di
lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e
collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
attendere il termine della fruizione della stessa per poter
effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011.».
- Il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di
IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), e'
il seguente:
«Art. 11 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).
- 1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "31 dicembre
2011," sono inserite le seguenti: "in ragione della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo
ovvero". Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni
per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di
cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al
1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un
reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro
7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151
milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per
l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85
milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per
l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini
della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori,
si applicano le procedure relative alla tipologia dei
lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171, e successivamente integrate dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, con
particolare riguardo alla circostanza che la data di
cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi,
quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni
Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti
equipollenti individuati sulla base di disposizioni
normative o regolamentari e alla procedure di presentazione
delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del
lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle
stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a
seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al
comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al
finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori
finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma
235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583
milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di
euro per l'anno 2019".».
 
Art. 12
Disposizione finale

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento, valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 11, comma 3, primo
periodo, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, si veda
nelle note all'articolo 11.
- Il testo dell'articolo 1, comma 235, della citata
legge n. 228 del 2012, e' il seguente:
«235. Al fine di finanziare interventi in favore delle
categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno
2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di
monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e del comma 234 del presente articolo complessivamente a
309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.110 milioni di
euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro
per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a
45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono
destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo
del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
e' effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le
occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166
 
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