Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 ottobre 2013
Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per l'anno 2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;
Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 32, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e della finanze n. 41930 del 2013, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalita' di individuazione degli obiettivi 2013-2015 di ciascun ente locale ai sensi del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto l'articolo 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 - che dispone che ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno e' tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria e che la mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto l'articolo 31, comma 20, terzo e quarto periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 -, il quale dispone che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 e che decorso tale termine, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale o l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese;
Visto l'articolo 31, comma 20-bis, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come inserito dal comma 446, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 - che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno;
Vista la disposizione recata dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con la quale si prescrive che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha soppresso al primo periodo dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;
Visto l'articolo 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto l'articolo 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012 che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, sono assoggettati alla sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che s'intende cosi' ridefinita: il fondo sperimentale di riequilibrio o il fondo perequativo e' ridotto in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto l'articolo 1, comma 17-quinquies, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, a norma del quale agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti;
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, o sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del comma 20, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che nell'anno 2012 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno 24 comuni e 3 province;
Considerato che per effetto della declaratoria di incostituzionalita' dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 per la parte inerente alle Autonomie speciali, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale del 19 luglio 2013, n. 219, dei 24 comuni indicati sono sanzionabili solo 7, in quanto non ubicati nei territori delle Autonomie speciali;
Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione agli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno ammonta ad euro 2. 152.000 per i comuni e ad euro 8.776.000 per le province;
Visto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, commi 119, lettera a) e b), legge n. 228 del 2012, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un importo pari a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2014, e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
Visto, inoltre, il comma 6-bis del predetto articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, introdotto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012, che prevede che, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilita' interno non si applica la riduzione di cui al citato comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;
Visti i decreti del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 e del 31 gennaio 2013 con i quali sono state determinate le riduzioni delle risorse ai comuni ai sensi del richiamato articolo 16, commi 6 e 6-bis, del decreto legge n. 95 del 2012;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2013 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013;

Decreta:
Articolo unico

1. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l'anno 2012 l'obiettivo del patto di stabilita' interno, comunicano entro il termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro di cui necessitano per sostenere nell'anno 2013 spese inderogabili connesse a:
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell'anno 2012;
b) donazioni modali private ricevute in anni precedenti al 2013 con riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati nel 2013. Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente. Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi disponibili, la parte residuale e' attribuita ai comuni di cui al comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'obiettivo di un importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata nel triennio 2007-2009.
2. Le Province di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l'anno 2012 l'obiettivo del patto di stabilita' interno, comunicano entro il termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro, di cui necessitano per sostenere nell'anno 2013 spese inderogabili connesse a:
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell'anno 2012;
b) ordinanze di protezione civile inerenti ad eventi sismici, dissesti idrogeologici, conseguenze di maltempo e avversita' atmosferiche, per la parte non coperta da risorse regionali o nazionali. Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente. Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi disponibili, la parte residuale e' attribuita alle province di cui al comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'obiettivo di un importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata nel triennio 2007-2009.
3. La Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 ottobre 2013, pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti locali e dei relativi spazi finanziari attribuiti e aggiorna gli obiettivi di ciascun ente locale interessato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni Il Ministero dell'interno
Alfano
 
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