Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2013
Disciplina e procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione del settembre 2003 relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, n. 12081 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (registrato dalla Corte dei Conti il 27/8/12, reg. 10 fgl. 22);
Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;
Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato "AMIS" (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari;
Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti le produzioni, i consumi e le giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari;
Considerato l'obiettivo assunto nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto necessario monitorare le giacenze dei principali cereali e della soia, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati;
Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, di istituire una procedura informatizzata per le comunicazioni delle giacenze da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il decreto stabilisce le modalita' di comunicazione delle giacenze dei prodotti, di seguito elencati, detenuti in stoccaggio, alla data del 31 maggio di ogni anno, sotto forma di granella destinata alla commercializzazione, dagli operatori delle filiere cerealicole e della soia:
Frumento duro [cod. NC 1001 19 00], escluso quello destinato alla semina;
Frumento tenero e frumento segalato [cod. NC 1001 99 00], esclusi le sementi per la semina;
Granturco [cod. NC 1005 90 00], diverso da quello destinato alla semina;
Risone [cod. NC 1006], escluso quello destinato alla semina;
Semi di soia, anche frantumati [cod. NC 1201 90 00], esclusi i semi per la semina.
2. L'obbligo, per gli operatori di risone di cui alla NC 1006, si considera assolto con l'adempimento delle comunicazioni effettuate a norma dell'art. 1 lettera a) e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione del 26 settembre 2003.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Prodotto detenuto in stoccaggio», prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto, detenuto, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore della filiera;
c) «Granella destinata alla commercializzazione», la granella tal quale, di qualita' sana, leale e mercantile, destinata alla commercializzazione ad eccezione della granella destinata alla semina;
d) «Campagna di commercializzazione», la campagna di commercializzazione che per i cereali e la soia inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo e per il risone inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo;
e) «Operatori della filiera cerealicola e dei semi oleosi», gli operatori della filiera cerealicola e della filiera dei semi oleosi che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono o destinano alla trasformazione, uno o piu' prodotti di cui all'art. 1 del decreto;
f) «Reimpiego aziendale», il prodotto raccolto nella propria azienda agricola e non posto in commercio, destinato a essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici.
g) «Procedura SIAN», la procedura descritta nell'allegato I.
 
Art. 3
Comunicazioni

1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, a qualsiasi titolo, granella destinata alla commercializzazione dei prodotti nazionali, europei o d'importazione, indicati all'art. 1, devono comunicare il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico istituito dal Ministero, di cui all'allegato II;
2. L'Ente Nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 21 dicembre 1931, provvede a comunicare, entro il 15 novembre, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, al Ministero, Ufficio PIUE IV, utilizzando il sistema telematico previsto dal decreto. Le informazioni devono essere riferite alla singola impresa, secondo le modalita' dei cui all'allegato II;
3. Le associazioni di operatori, riconosciuti dalla normativa vigente, comunicano i dati relativi ai prodotti detenuti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato;
4. I soggetti interessati devono presentare richiesta d'iscrizione al sistema telematico, secondo le modalita' descritte nell'allegato I che, unitamente all'allegato II, costituiscono parte integrante del decreto. All'operatore registrato e' assegnato un codice identificativo;
5. I dati comunicati dagli operatori sono trattati in modo riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata;
6. Le comunicazioni di cui al comma 1. devono essere effettuate entro il 10 giugno di ogni anno;
7. L'Ufficio PIUE IV puo' provvedere, con apposita circolare, a definire le procedure e le modalita' tecniche ed operative, da utilizzare per la gestione delle comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati.
 
Art. 4
Gestione dei dati

1. I dati acquisiti mediante la procedura di cui al decreto, sono elaborati dal Ministero per attuare le disposizioni previste dalle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento (CE) n. 1234/2007) e comunicati alla Commissione UE, nonche' ai competenti Servizi degli Organismi internazionali per ottemperare agli accordi sottoscritti dall'Italia;
2. I dati di cui al comma 1 dell'art. 3 sono pubblicati entro il 31 luglio di ogni anno nel sito Mipaaf. I dati di cui al comma 2 dell'art. 3 sono pubblicati entro il 15 dicembre di ogni anno;
3. I dati dei soggetti interessati sono trattati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
 
Art. 5
Deroghe

1. I soggetti che detengono prodotti di cui all'art. 1, per il reimpiego aziendale, sono esonerati dalla comunicazione delle giacenze di cui al comma 1 dell'art. 3.
 
Art. 6
Comitato tecnico

1. E' istituito, presso il Ministero, un comitato tecnico per monitorare l'andamento dei mercati e della politica agricola comune afferente ai settori concernenti i prodotti di cui all'art. 1.
2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 e' a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennita', neanche a titolo di rimborso spese. Alle spese di funzionamento del Comitato tecnico si fa fronte nei limiti delle risorse finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Le modalita' operative verranno definite con decreto direttoriale.
 
Art. 7
Composizione del Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico, di cui all'art. 6, e' presieduto dal Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.
2. La composizione dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli operatori delle filiere interessate e' la seguente:
tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
tre rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
un rappresentante dell'Ente Nazionale Risi;
quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali degli agricoltori;
cinque rappresentanti delle Organizzazioni del settore della trasformazione e del Commercio;
un rappresentante dell'ISTAT;
due rappresentanti del mondo della ricerca;
due rappresentanti delle associazioni sementiere.
 
Art. 8
Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9
Disposizioni finali

Il decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 245
 
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