Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 27 gennaio 2014, n. 2764
Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013, recante l'istituzione di un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree della Basilicata interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia.


Alle imprese interessate
Alla regione Basilicata
All'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia

1. Premessa
1.1 In attuazione dell'Accordo di programma stipulato, in data 8 febbraio 2013, tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, finalizzato alla reindustrializzazione e alla riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito, e' stato istituito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione produttiva dell'area del distretto ricadente nella regione Basilicata e/o alla riqualificazione del sistema produttivo locale.
1.2 La presente circolare fornisce, in base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 2, e 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 18 ottobre 2013, le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse, nonche' alle modalita' e ai termini di presentazione delle domande di agevolazione.
2. Definizioni
2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013 istitutivo di un regime di aiuto in favore dei programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree della regione Basilicata interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia;
b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
d) "Accordo di programma": l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito;
e) "Area del Distretto": i territori dei comuni di Ferrandina (MT), Matera, Montescaglioso (MT), Pisticci (MT), come individuati nell'ambito dell'Accordo di programma;
f) "Imprese del Distretto": le imprese con almeno un'unita' produttiva nell'Area del Distretto e che, in alternativa:
1) svolgano come attivita' economica prevalente l'attivita' economica di cui alla divisione 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio" o della divisione 31 "Fabbricazione di mobili" della sezione C "Attivita' manifatturiere" della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007;
2) producano componenti, lavorati e/o semilavorati per le imprese la cui attivita' e' classificata nei codici della classificazione Ateco 2007 di cui al punto 1) ed abbiano con le stesse realizzato, negli esercizi 2011 e 2012, almeno il 70 % del loro fatturato;
g) "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
h) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni, il cui periodo di applicazione e' stato prorogato al 30 giugno 2014 dal Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 320 del 30 novembre 2013;
i) "societa' di nuova costituzione": societa' iscritta nel Registro delle imprese da meno di 36 mesi;
3. Risorse finanziarie disponibili
3.1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al Decreto sono pari a euro 21.000.000,00, comprensive degli oneri relativi alla gestione degli incentivi.
4. Soggetti beneficiari
4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le societa' di capitale di piccola, media o grande dimensione che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
4.2. Relativamente ai programmi di investimento di cui al punto 5.3, lettera b), della presente circolare, i soggetti proponenti devono essere Imprese del Distretto con almeno un'unita' produttiva attiva, nell'Area del Distretto, alla data del 23 dicembre 2013.
4.3. Possono, altresi', presentare domanda di agevolazioni le Societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile; le domande in forma congiunta possono essere presentate esclusivamente con il ricorso allo strumento del "contratto di rete", di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che:
a) sia individuato il soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
b) le societa' partecipanti, proponenti i programmi di investimento, risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1.
4.4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.
5. Programmi ammissibili
5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attivita':
a) sezione C della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007;
b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;
c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1.
5.2. Con riferimento alle attivita' di cui al punto 5.1, lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato n. 1.
5.3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono:
a) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento delle unita' produttive esistenti, in grado di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, di unita' produttive di Imprese del Distretto che soddisfino una delle seguenti condizioni, ovvero, nel caso di domande in forma congiunta presentate con il ricorso al contratto di rete, che tutte le societa' aderenti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
1) essere titolare o detenere in licenza d'uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti - EPO - del "rapporto di ricerca" con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validita' in Italia; a tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione la cui domanda di registrazione e' stata presentata nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i disegni e modelli che sono stati registrati nel medesimo periodo, esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprieta' industriale siano attinenti all'ambito tecnologico del programma;
2) avere almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni che evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 2 % del valore della produzione;
3) essere risultata assegnataria, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero aver richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione;
4) avere impiegato, negli esercizi 2011 e 2012, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 10 % della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno 3 anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti che eroghino servizi specialistici volti a favorire la competitivita' delle Imprese del Distretto.
5.4. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata a un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazioni.
5.5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva ubicata nell'Area del Distretto. Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitivita' delle imprese aderenti.
5.6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.500.000,00 e non sia superiore a euro 5.000.000,00. L'importo minimo dei programmi di investimento, esclusivamente per le attivita' di servizi di cui al punto 5.1, lettera c), e' pari a euro 800.000,00.
5.7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 8. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, abbiano data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
5.8. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 10.4, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi
5.9. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale espulso dal bacino occupazionale della filiera produttiva del mobile imbottito dell'Area del Distretto, i cui parametri identificativi saranno indicati dalla Regione Basilicata.
6. Spese ammissibili
6.1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento (a tale riguardo, la superficie destinata ad uffici puo' essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto); il limite massimo e' aumentato al 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili nel caso in cui vengano valorizzate, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' gestionale dell'impresa (esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza), mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
6.2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.
6.3. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00, al netto di IVA.
6.4. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al punto 6.1, lettere a), b) e d), di proprieta' di uno o piu' soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine la societa' trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
6.5. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere a) e b) del punto 6.1, ai fini dell'ammissibilita' la spesa deve essere, in sede di rendicontazione, supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformita' dei fabbricati alle vigenti normative.
6.6. In relazione alle spese relative a brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate di cui alla lettera d) del punto 6.1, ai fini della ammissibilita' la spesa deve essere, in sede di rendicontazione, supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruita' del prezzo.
6.7. Le spese relative alle attrezzature di cui al punto 6.1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma bensi' presso altre unita', della stessa societa' o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche' tali unita' produttive siano ubicate nei territori ammissibili previsti dal Decreto e alle seguenti condizioni:
a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;
c) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al Decreto;
d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa societa', nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
g) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle della societa' cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
h) il legale rappresentante della societa' cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
6.8. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione».
6.9. Non sono ammissibili i programmi di investimenti, o parte degli stessi, realizzati con la modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano» e/o eseguiti tramite commesse interne; non possono, altresi', essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti del soggetto proponente o loro prossimi congiunti nonche' da societa' nella cui compagine siano presenti soci, amministratori, dipendenti della societa' proponente o loro prossimi congiunti. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
7. Forma e intensita' delle agevolazioni
7.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
7.2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e' concesso, nella misura del 30% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore a 0,5%. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
7.3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al punto 7.2, fermo restando quanto stabilito al punto 7.6, e' riconosciuto un contributo in conto impianti sino a concorrenza dell'intensita' massima di aiuto concedibile e comunque in misura non superiore al 45% degli investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al punto 7.2.
7.4. I soggetti proponenti possono richiedere la concessione delle agevolazioni nella sola forma del contributo in conto impianti nel limite dell'intensita' massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria vigente.
7.5. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria e' rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede di erogazione del saldo delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato e di quello del contributo cosi' definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.
7.6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma.
8. Procedura di accesso
8.1. Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a "graduatoria", secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
8.2. La domanda di agevolazioni puo' essere presentata a partire dal 3 marzo 2014 e sino al 4 aprile 2014.
8.3. La domanda di agevolazioni, unitamente agli allegati previsti al punto 8.4, deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, secondo le modalita' e gli schemi che saranno resi disponibili dallo stesso in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it almeno 30 giorni prima dell'apertura del bando. La domanda, unitamente ai citati allegati, deve essere firmata digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante. Quale data di presentazione della domanda si assume quella di trasmissione elettronica.
8.4. Alla domanda di cui al punto 8.3 devono essere allegati:
a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
1) l'eventuale ricevimento di aiuti di Stato, per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;
2) la classificazione del soggetto proponente quale impresa di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005;
3) il possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 4.
Qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresi', essere allegata la procura speciale;
b) bilanci, relativi ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; nel caso di societa' di nuova costituzione avente in compagine un'impresa in possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, devono essere allegati anche i bilanci di quest'ultima relativi ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni; in entrambi i casi qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato puo' esserne trasmessa la bozza sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata degli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio dovra' essere allegata la situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;
8.5. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate al punto 8.3 e quelle presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al punto 8.2 non saranno prese in considerazione.
8.6. Il soggetto richiedente e' tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
9. Istruttoria dei programmi
9.1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalita' e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida e' respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
9.2. Accertata la regolarita' e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza dei programmi di investimento presentati ai criteri di ammissibilita' di cui al punto 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.
9.3. Le domande di agevolazioni che abbiano superato le verifiche di cui ai punti 9.1 e 9.2 sono oggetto di una attivita' di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui e' articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonche' la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.
9.4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al punto 9.3.
9.5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito e' disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al punto 9.4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ultimo in ordine di graduatoria potra' essere ammesso alla valutazione di merito, previa accettazione del proponente, a condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di risorse finanziarie di importo non inferiore al 30% della spesa ammissibile. I programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilita' delle risorse finanziarie, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria.
9.6. Qualora piu' programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento che prevede il maggior incremento occupazionale; in caso di parita' di incremento occupazionale si terra' conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
9.7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma nella sua forma ristretta costituita dai rappresentanti di Ministero e Regione Basilicata, nel seguito «Comitato di coordinamento».
9.8. Il Comitato di coordinamento, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al punto 9.4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato di coordinamento, pubblica la graduatoria nel sito http://www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.
9.9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante PEC, ai soggetti proponenti dei programmi avviati alla fase di valutazione di merito ai sensi del punto 9.5, invitandoli a fornire la documentazione di cui al successivo punto 9.10, utile alla valutazione di merito.
9.10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 9.9, i soggetti interessati devono trasmettere per via elettronica, secondo le modalita' e gli schemi che saranno resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it, la seguente documentazione:
a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto;
b) business plan;
c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde, disponibili, ecc.; tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della societa' o suo procuratore speciale; in tale ultimo caso deve, altresi', essere allegata la procura speciale;
e) previsioni della spesa relativa al programma di investimenti con riferimento alle specifiche tecniche ed alle relative caratteristiche di funzionamento;
f) documentazione necessaria alla dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER;
g) nel caso di societa' di nuova costituzione per i soci che risultino essere:
1) persone fisiche devono essere inviati i curricula vitae;
2) imprese, in possesso di una partecipazione inferiore o uguale al 50% del capitale sociale, devono essere allegati i bilanci relativi ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato puo' esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa, corredata degli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio deve essere allegata la situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa.
9.11. La documentazione di cui al punto 9.10 e' oggetto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri:
a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) ammissibilita' degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita' del progetto;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
9.12. Sono oggetto di valutazione i seguenti ulteriori aspetti:
a) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui al punto5.3, lettera a), e' valutata la capacita' del progetto di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'introduzione di nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento;
b) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui al punto 5.3, lettera b), e' valutata la capacita' del progetto di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto/servizio nel mercato di riferimento o in nuovi mercati;
c) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui al punto 5.3, lettera c), e' valutata la capacita' del progetto di supportare processi di riorganizzazione, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale e la capacita' innovativa delle Imprese del Distretto.
9.13. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al punto 9.10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;
b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;
c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;
d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;
e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni.
9.14. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o piu' dei criteri di valutazione di cui ai punti 9.11 e 9.12, il Soggetto gestore invia al soggetto proponente una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Nel caso in cui il programma di investimento soddisfi tutti i criteri di valutazione di cui ai punti 9.11 e 9.12, il Soggetto gestore procede alla concessione delle agevolazioni.
9.15. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto gestore puo' richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione gia' prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale la societa' stessa e' tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. L'invio della nota interrompe i termini di cui al precedente punto 9.11. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere inviati al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e il Soggetto gestore stesso ne da' immediata e motivata comunicazione alla societa' interessata.
9.16. Entro lo stesso termine di cui al punto 9.10, i soggetti interessati devono inviare la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218; qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresi', essere allegata la procura speciale.
9.17. Nel caso in cui, al termine della fase di valutazione di merito, il periodo di validita' del Regolamento GBER sia decorso, la concessione delle agevolazioni sara' subordinata all'approvazione del nuovo regolamento generale di esenzione per il periodo di programmazione 2014/2020 ed alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.
10. Concessione delle agevolazioni
10.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui al punto 9, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
10.2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
10.3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 10.1 unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, se previsto; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
10.4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 10.3, provvede a sottoscrivere con il soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti ed a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, se previsto, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.
11. Erogazione delle agevolazioni
11.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori, nel seguito «SAL», ciascuno non inferiore al 30% delle spese ammissibili. La richiesta delle erogazioni deve essere effettuata esclusivamente in formato digitale e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore secondo le modalita' e gli schemi dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it. Ciascuna quota di agevolazione e' costituita da una parte di contributo in conto impianti e da una parte di finanziamento agevolato, se previsto, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del progetto di investimento a cui si riferisce la richiesta di agevolazione.
11.2. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato, se previsto, di cui al punto 10.4.
11.3. Il Soggetto gestore opera sulle singole erogazioni una ritenuta del 10%, a valere sulla sola quota di contributo in conto impianti maturato, che viene versata ai soggetti beneficiari successivamente alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione del programma di investimento.
11.4. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione del programma di investimento, cosi' come definita al punto 5.8.
11.5. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30% delle agevolazioni complessivamente concesse a titolo di contributo in conto impianti, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a scalare a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2013. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti.
11.6. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
b) il titolo di disponibilita' del suolo aziendale o dell'immobile in cui e' situata o sara' situata la sede operativa oggetto dell'agevolazione;
c) la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia; qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresi', essere allegata la procura speciale.
Il Soggetto gestore puo', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
11.7. L'anticipazione e' recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali alle agevolazioni che il soggetto beneficiario matura sui singoli SAL o, su richiesta del soggetto beneficiario, sugli importi erogabili per ciascun SAL fino a concorrenza del valore dell'anticipazione; la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e' svincolata solo a seguito dell'avvenuto recupero dell'anticipazione concessa; il valore della fideiussione puo' decrescere in ragione dei parziali recuperi operati dal Soggetto gestore.
11.8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative a ciascun SAL, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto o altri titoli di spesa;
b) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
c) i contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";
d) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori di avvenuto pagamento e gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta' del Soggetto gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
e) la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale del soggetto beneficiario, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento, nonche' le seguenti attestazioni:
1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti nel programma;
2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio del soggetto beneficiario;
3) che le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura";
4) che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto, ne' sara' riconosciuto, alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
6) che la versione digitale dei documenti trasmessa per via elettronica e' conforme agli originali in possesso del soggetto beneficiario;
7) di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
8) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del soggetto beneficiario e che non sussistono a carico dello stesso imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
9) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola «de minimis», aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
f) la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia;
g) nel caso di apporto di mezzi propri, la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento di risorse finanziarie mediante versamento in conto capitale sociale o in conto futuro aumento capitale sociale;
h) le perizie giurate relative all'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile, alle spese per brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate come specificato ai punti 6.5 e 6.6.
Qualora le dichiarazioni di cui alle lettere e) e f) siano rese da un procuratore speciale deve, altresi', essere allegata la procura speciale. Il Soggetto gestore puo', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
11.9. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa a ciascun SAL, pervenuta regolare e completa, il Soggetto gestore verifica, eventualmente anche mediante sopralluogo presso l'unita' produttiva, effettuato direttamente o tramite soggetti terzi, l'ammissibilita' delle spese, in relazione alla loro pertinenza, congruita' e regolarita' amministrativa e contabile e provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. I beni relativi alla richiesta di SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, cosi' come attestato con l'elenco di cui al punto 11.8, lettera e), che dovra' essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del punto 6.7. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Bando DM MiSE 18 Ottobre 2013. Spesa di € n.nnn,nn (nnnnnnnn/nn di euro) dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n. ...... ".
11.10. La richiesta di erogazione del saldo del contributo in conto impianti, pari alla somma delle ritenute complessivamente effettuate dal Soggetto gestore ai sensi del punto 11.3, deve essere presentata entro 180 giorni dalla conclusione del programma di investimento, cosi' come definita al punto 5.8, salvo proroghe autorizzate dal Soggetto gestore a fronte di motivata richiesta del soggetto beneficiario. La richiesta deve includere la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attivita' oggetto del programma di investimento e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresi', essere allegata la procura speciale.
11.11. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilita' dell'importo dell'intera fornitura. L'erogazione del saldo e' in ogni caso subordinata all'espletamento di un accertamento presso l'unita' produttiva effettuato dal Soggetto gestore, anche a mezzo di soggetti terzi, teso alla verifica dell'effettivo completamento del programma d'investimento, l'installazione e il funzionamento del complesso degli impianti e l'avvio dell'attivita' produttiva.
11.12. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Ministero e del Soggetto gestore per almeno i 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, successivi alla data di ultimazione di cui al punto 5.8.
12. Variazioni
12.1.Eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le proposte di modifica e di variazione non sono state approvate, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
12.2.Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario e' ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante e' rilevata, con i criteri di cui al punto 4.4, e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
Le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.
12.3.Il Soggetto gestore procede all'esame delle modifiche sostanziali e delle variazioni di cui al punto 12.1, valutandone in particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del soggetto beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'attivita' istruttoria effettuata.
12.4.In caso di modifiche sostanziali del programma di investimento il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita' tecnica ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione. Nel caso di contratto di rete la verifica e' riferita al permanere dei requisiti di validita' tecnica ed economica del programma proposto nel suo complesso, anche in riferimento a quanto espresso al punto 5.5.
13. Monitoraggio, ispezioni, controlli
13.1.In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
13.2.Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 10.3, invia al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione alla societa' inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
13.3.I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 10.
14. Cumulo delle agevolazioni
14.1.Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al Decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.
15. Revoca delle agevolazioni
15.1.Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato, se previsto, risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto al punto 5.8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' per la quale sono state concesse le agevolazioni, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
h) non ripristini, laddove richiesto dal Soggetto gestore, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;
n) non dimostri l'effettivo impiego di capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% del totale delle spese ammissibili;
o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.
15.2.In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del punto 15.1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
16. Informazioni e punti di contatto
16.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso:
- portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it
- portale di Invitalia: www.invitalia.it
- portale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it.
17. Elenco allegati
17.1. Allegato 1
- Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
- Elenco delle attivita' di servizi ammissibili
- Attivita' non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie
- Precisazioni sulle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
17.2. Allegato 2
- Griglia di valutazione dei programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione delle aree interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia
Roma, 27 gennaio 2014

Il direttore generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali:
Sappino
 
Allegato n. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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