Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 30 gennaio 2014
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 143).


IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
Considerato che il fenomeno franoso in argomento sta determinando una grave situazione di rischio per la pubblica incolumita' e per la viabilita' internazionale del traforo del Monte Bianco;
Considerato, altresi', che tale fenomeno gravitativo dal 19 maggio al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa 100 abitanti delle frazioni di La Palud e di Entreves e della Val Ferret, il blocco dell'intera circolazione nella stessa valle con gravi danni economici alle attivita' turistiche, nonche' il preallarme anche per la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco;
Tenuto conto che la situazione di rischio e' suscettibile di ulteriori aggravamenti in considerazione del progressivo stato di degradazione dei settori superficiali della frana, il quale facilita l'infiltrazione delle acque provenienti dallo scioglimento delle coltri nevose deposte in quota dalle precipitazioni invernali;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 23 agosto 2013, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che i costi necessari a fronteggiare l'evento franoso in rassegna, ammontano ad euro 11,55 milioni;
Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota prot. n. 719/GAB del 30 gennaio 2014;

Dispone:

Art. 1
Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dal movimento franoso di cui in premessa, il Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche della regione autonoma Valle d'Aosta e' nominato Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione autonoma Valle d'Aosta, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, al fine di mitigare gli effetti sul territorio del movimento franoso di cui in premessa, predispone, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza e nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, nonche' i primi interventi urgenti di monitoraggio e messa in sicurezza del territorio, gia' posti in essere dal comune di Courmayeur e dalla regione autonoma Valle d'Aosta;
b) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del movimento franoso in rassegna.
4. Il piano di cui al comma 1 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, quantificati in euro 11,55 milioni si provvede, nel limite del 70%, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, per il restante 30%, a valere sul bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3
Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 4
Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2014

Il Capo del dipartimento: Gabrielli
 
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