Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136
Testo del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .... ))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in
Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. (( Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia gia' in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania )).
(( 1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, (( del Corpo delle capitanerie di porto, )) dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici (( ed enti di ricerca )) pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. (( In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualita' effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita' percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. )) Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti (( di proprieta' e di diritti )) reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini (( dirette )) di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. (( Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni. )) Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, (( qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni )).
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, (( sui tempi e sui costi )) relativi ai terreni (( e alle acque di falda )) indicati come prioritari dalla medesima direttiva. (( Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine )).
6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo (( e al terzo periodo del comma 5 )), con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, (( anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, )) i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse (( in considerazione delle capacita' fitodepurative. )) Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare (( solo a determinate produzioni agroalimentari. )) (( Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresi' indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalita' di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo )).
(( 6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilita' di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania.
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.» ))
.
Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 14 e 15 del
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. 31/L dell'1 febbraio 2002:
«Art. 14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti). - 1.
Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul
mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi
seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre
prendere in considerazione quanto segue:
a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte
del consumatore in ciascuna fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del
consumatore, comprese le informazioni riportate
sull'etichetta o altre informazioni generalmente
accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici
effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o
categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la
salute occorre prendere in considerazione quanto segue:
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a
breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla
salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella
dei discendenti;
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un
alimento;
c) la particolare sensibilita', sotto il profilo della
salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso
in cui l'alimento sia destinato ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al
consumo umano, occorre prendere in considerazione se
l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo
l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a
materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a
putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita,
lotto o consegna di alimenti della stessa classe o
descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in
quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno
che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti
infondato ritenere che il resto della partita, lotto o
consegna sia a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni
comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono
considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle
specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce
alle autorita' competenti di adottare provvedimenti
appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul
mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi
siano motivi di sospettare che, nonostante detta
conformita', l'alimento e' a rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie,
un alimento e' considerato sicuro se e' conforme alle
specifiche disposizioni della legislazione alimentare
nazionale dello Stato membro sul cui territorio e' immesso
sul mercato, purche' tali disposizioni siano formulate e
applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli
articoli 28 e 30 del medesimo.
Art. 15 (Requisiti di sicurezza dei mangimi). - 1. I
mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato
ne' essere somministrati a un animale destinato alla
produzione alimentare.
2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso
previsto, nei casi seguenti:
se hanno un effetto nocivo per la salute umana o
animale,
se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento
ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.
3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai
requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o
consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si
presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna
siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di
una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere
che il resto della partita, lotto o consegna non sia
conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.
4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni
comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono
considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime.
5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche
disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle
autorita' competenti di adottare provvedimenti appropriati
per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o
per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi
di sospettare che, nonostante detta conformita', il mangime
e' a rischio.
6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie,
un mangime e' considerato sicuro se e' conforme alle
specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi
previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro
sul cui territorio e' in circolazione, purche' tali
disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del
trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del
medesimo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, (S.O.):
«143. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143:
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.".
- Si riporta il nuovo testo dell'articolo 166 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica). -
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
loro competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire le
reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli
acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai
sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle
competenti autorita' corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro centoventi
giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine,
la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi
sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono
regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla
qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte
terza del presente decreto, chiunque, non associato ai
consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche
se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle
spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata
di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' determinato dal
consorzio interessato e comunicato al soggetto
utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i
competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le
relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa
disciplina di attuazione e anche considerati gli standard
di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita'
effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con
il regolamento di cui al presente comma si provvede,
altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
n. 185».
 
Art. 2

Azioni e interventi di monitoraggio, (( anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte ))

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di (( prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, )) monitoraggio, (( anche di radiazioni nucleari, )) tutela e bonifica nei terreni, (( nelle acque di falda e nei pozzi )) della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (( e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. )) Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle attivita' della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, (( previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia' acquisiti da parte del medesimo Comitato, )) al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, (( nelle acque di falda e nei pozzi )) della regione Campania come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, e' istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e della regione Campania, (( nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. )) Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. (( La Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati )).
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, (( nonche' dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, )) adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. (( La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate dalla regione che operano in tali ambiti. )) Il programma puo' essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita' di cui al presente comma. (( Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica )).
(( 4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunita' locale alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita' di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies. II Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanita', stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ))
.
5. (( All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, )) nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. (( Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 )).
(( 5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e' determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalita' organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania )).
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, (( commi 1, 5 e 6, )) nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di (( 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica )).
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4
agosto 2010 (Disposizioni urgenti di protezione civile),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010:
«Art. 11
1. Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario
delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19
febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualita' di
Soggetto attuatore della Societa' Sogesid s.p.a., e nel
rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da
assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria, alla
realizzazione degli interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania
(Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1
si provvede nel limite massimo di € 47.807.351,01 a valere
sulle risorse presenti nella contabilita' del sopra citato
commissario delegato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88:
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.".
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2001, n. 85, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 241 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 241 (Regolamento aree agricole). - 1. Il
regolamento relativo agli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento e' adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole e forestali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150:
«Art. 4 (Misure per la velocizzazione delle procedure
in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali
cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del
Piano di Azione Coesione). - 1. Al fine di rendere
disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei
programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali
2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a),
all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le
Amministrazioni titolari dei programmi operativi
interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, le
necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base
della vigente normativa comunitaria.
2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le
risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione
Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui
al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1°
agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3
agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla
base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle
predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse
destinate alle misure del Piano di Azione Coesione.
Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente
comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da
assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo
2014-2020.
3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione
secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di
Azione procede periodicamente, in partenariato con le
amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di
avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti
rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si
rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di
monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.
4. L'operativita' delle misure di cui all'articolo 1,
comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del
presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei
rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«8. Su proposta del Ministro per la coesione
territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, effettua la ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80
per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le
amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con
una o piu' proposte, le azioni e gli interventi da
realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della
realizzazione, identificando i relativi fabbisogni
finanziari annuali e indicando, per gli interventi
infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la
progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale,
avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico,
istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti,
le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo
altresi' gli strumenti di cooperazione istituzionale
eventualmente necessari per la loro realizzazione. I
programmi degli interventi e delle azioni positivamente
istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in
via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua,
su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i
quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove
possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso
di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati.
Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna
amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati,
ferma restando la necessita' del trasferimento delle
risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle
disponibilita' annuali. Sulla base delle indicazioni
pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale
comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i
fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli
interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro
rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di
stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla
base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni,
presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno,
una relazione sullo stato della programmazione per gli anni
2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
contenente lo stato di attuazione degli interventi in
corso, quelli da avviare e l'individuazione degli
interventi revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il
triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono
comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15
settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai
fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali
nell'ambito del disegno di legge di stabilita',
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il
Ministro dell'economia e delle finanze adotta i
provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle
amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6
su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
settembre 2008, n. 217:
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riportano gli articoli 259 e 260 del citato citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti). 1. Chiunque
effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento in
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e
d), del regolamento stesso e' punito con la pena
dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena
e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.
Art. 260 (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti). 1. Chiunque, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo
codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.".
 
(( Art. 2 bis
Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza
nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo
svolgimento delle attivita' di monitoraggio e di bonifica delle
aree inquinate
1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attivita' di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' le modalita' attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato.
5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma ))
.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
«Art. 180 (Disciplina regolamentare art. 15, d.lgs. n.
190/2002). - 1. I soggetti aggiudicatori indicano negli
atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano
applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilita'
e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture, sono individuate le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a
carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- I riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono riportati nelle note all'articolo 2.
 
Art. 3
Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. (( Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica )).
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, (( e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 )) in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
(( 3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 )).
4. La pena e' aumentata (( di un terzo )) se (( il fatto di cui al comma 1 e' commesso )) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. (( I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. )) Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del (( concorrente nel reato, )) fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, (( di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unita' )) di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
(( 2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonche' di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.
29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 264, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4
milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione
di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e
di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75
dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 1
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita'
provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei
compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle
leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno
relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo
nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 263, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea
antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il
programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei
velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento
del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi
boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale (( o da leggi speciali )) comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. (( I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformita' alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravita', sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento dei fatti addebitati, puo' sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare strumenti cautelari.» )).
Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.
 
Art. 5
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.
3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unita' Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidita' per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.
4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla societa' ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
(( 5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma, di personale, anche gia' operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 )).
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28
gennaio 2011 (Disposizioni urgenti di protezione civile),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio
2011:
«Art. 15
1. In considerazione della necessita' di provvedere
all'adozione di misure di carattere straordinario ed
urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche
inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto,
in provincia di Avellino nonche' di assicurare
l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle
strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' istituita, con decreto
del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile, apposita Unita' Tecnica
Amministrativa.
2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e'
preposta, altresi', alla gestione delle attivita'
concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle
Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del
sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli
interventi anche infrastrutturali;
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di
accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a tale scopo;
c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto
conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle
attivita' dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione
del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra
e del relativo impianto di servizio nonche' riferite alla
convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici.
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se
richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei
rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di
necessita' ed urgenza normativamente previste.
3. Il piano d'impiego del dispositivo militare
autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e
dei siti di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
e' disposto, su proposta del Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9,
dal Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa di San
Giorgio a Cremano in Napoli.
4. L'incarico di Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce
incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile
ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti numerici ivi previsti.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di
due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che
coadiuva il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa nello
svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui
al presente comma possono essere conferiti, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Per il soddisfacimento delle esigenze della
Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa e' autorizzato, inoltre, ad
avvalersi, dell'Ing. Angelo Pepe, gia' soggetto attuatore
per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e)
dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri
del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli
articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, all'articolo 3, comma 54, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 ed all'articolo 72, comma 5, del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge la legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', altresi',
autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unita' di:
a) personale militare e civile appartenente a pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene
posto in posizione di comando previo assenso degli
interessati anche in deroga alla vigente normativa generale
in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori
previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni
di appartenenza degli oneri relativi al trattamento
economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime
finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi di personale
dipendente da societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente
la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle
medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con
rimborso degli
emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche'
degli oneri contributivi ed assicurativi.
b) personale con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, sulla base di una scelta di carattere
fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma
1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo
3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo,
presso il Dipartimento della protezione civile.
8. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e',
inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto
eccezionale del supporto, nel limite di due unita', di
personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad
enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite
massimo di 30 ore mensili.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potra' essere
individuato anche nell'ambito delle risorse umane gia' a
disposizione delle Unita' Operativa e Stralcio di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26.
10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 e'
attribuito, per il servizio prestato nella Regione
Campania, ove non residente nella medesima regione, il
trattamento di missione dal luogo di residenza. Al
personale di cui al comma 7, e' attribuito il trattamento
economico accessorio previsto per il personale in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile.
11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del
personale impiegato per le esigenze afferenti alla
situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto,
in provincia di Avellino, sono posti a carico del
Dipartimento della protezione civile previa anticipazione
da parte della Struttura di missione di cui al comma 1.
12. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo esoppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10
novembre 2010.
13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
al comma 1 subentra nella titolarita' delle contabilita'
speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unita'
Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della
contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita'
Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010.
14. Gli oneri di cui alla presente articolo gravano
sulle pertinenti contabilita' speciali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012
(Proroga della attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio
2011.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2013,
n. 121:
«Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
ordinanza si fa fronte mediante le risorse disponibili alla
data del 31 dicembre 2012 sulle contabilita' speciali nn.
5146, 5147 e 5148, di cui il Capo dell'UTA prosegue la
gestione ai fini della presente ordinanza. Alle citate
contabilita' speciali continua ad applicarsi l'art. 6 del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82:
«10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
maggio 2012, n. 4022 (Disposizioni urgenti per fronteggiare
la situazione di criticita' negli impianti di colletta
mento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,
Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione
Campania), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1
giugno 2012:
«Art. 1.
1. A far data dall'entrata in vigore della presente
ordinanza l'Ing. Luigi Bosso subentra alla regione Campania
in qualita' di Commissario delegato nella gestione, fino al
31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma.
2. Il Commissario delegato provvede altresi', in
termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa
vigente in materia degli impianti di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione
Campania provvede all'immediato trasferimento al
Commissario delegato degli impianti di collettamento e
depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente
documentazione tecnica e contabile, e puo' avvalersi delle
unita' di personale attualmente in servizio presso i
medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato di durata non superiore al termine del 31
marzo 2013.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015) e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013, n. 97:
«Art. 3 (Disposizioni per far fronte all'emergenza
ambientale nella Regione Campania). - 1. In deroga al
divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso
il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e
ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare
il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni
degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra,
Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto
di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione
Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania delle procedure
per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento
e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti
rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi
all'ordinanza 4022/2012.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse gia' previste per la
copertura finanziaria della richiamata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e'
sostituita dalla seguente: "trentasei".
3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette
semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno
degli impianti di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione
economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute
in relazione alla gestione commissariale;
d) le attivita' svolte, anche per il superamento delle
criticita', in relazione allo stato di attuazione delle
opere;
e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti
e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere
sulle aree a monte e a valle degli impianti, con
l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche' con
l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle
acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza
dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14
gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".
3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, per la regione Campania la somma
corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo
28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e'
considerata tra i costi di gestione degli impianti che
concorrono alla determinazione della TARES.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2012, n. 113:
«2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e
all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012,
n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a
continuare la gestione operativa della contabilita'
speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti
riferiti ad attivita' concluse o in via di completamento,
per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium
parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo
Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia,
avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita',
rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di
Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non
una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
per la prosecuzione dei relativi interventi trova
applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni
locali interessate.».
L'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 (Misure
per il fiume magra, La Maddalena e la frana di Montaguto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010, e' riportato nelle note all'articolo 2.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3554, del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 288, del 12 dicembre 2006, reca: "Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 10 maggio 2012:
«Art. 1.
1. Il dott. Mario Pasquale De Biase e' confermato
Commissario delegato e provvede al completamento, entro e
non oltre il 30 giugno 2012, delle iniziative di carattere
liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica di cui all'articolo 11 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891/2010.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato a porre in
essere le iniziative di carattere solutorio in relazione
alle situazioni debitorie certe, liquide ed esigibili
ancora pendenti, a valere sulle risorse di cui al comma 7.
3. All'esito delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il
Commissario delegato provvede, altresi', al trasferimento
alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti
dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione
delle finalita' connesse al superamento del contesto
critico in rassegna, unitamente alla documentazione
contabile ed amministrativa relativa alla gestione
commissariale.
4. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad
avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla
base delle vigenti disposizioni in materia, delle ventuno
unita' di personale gia' operanti presso la struttura
commissariale ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3849/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per un
onere massimo complessivo pari ad euro 375.413,64.
5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti
conferiti, e' riconosciuto un compenso mensile
omnicomprensivo pari ad euro 3.250,00.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 si provvede,
nel limite di euro 394.913,64, a valere sulle risorse di
cui al comma 7.
7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle
iniziative di cui al presente articolo provvede utilizzando
le risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 1731
aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale
dello Stato di Napoli ed al medesimo intestata.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: (( «non oltre i cinque anni» ));
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato.»;
(( a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari» ));
b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (( I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma )); al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».
(( 1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresi' avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalita' attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136» ))
.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio
della fase post emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2009, n. 302, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Interventi urgenti nelle situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale). - 1. In considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire
nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al
fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e
il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque
non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, possono essere nominati commissari
straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi
da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e
meridionale del territorio nazionale, come individuate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, le regioni o province autonome
interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo'
comunque essere adottato. I commissari attuano gli
interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli
atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato
articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del
2008 e le disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in
attuazione del presente articolo per garantire l'efficace
espletamento dell'incarico dei commissari. Si applicano il
medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del
decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle
dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla
data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della
normativa vigente e mantiene il trattamento economico in
godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo. Possono essere nominati commissari anche i
presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni
interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi, per
le attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei
lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai
decreti di nomina di cui al primo periodo del presente
comma; al personale degli enti di cui i Commissari si
avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle
spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento,
annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla
propria attivita'.
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti
delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche
nella titolarita' delle contabilita' speciali per la
gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla
predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A
decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle
contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono
trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e
devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I
Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i
rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla
data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la
corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le
proprie strutture organizzative e possono altresi'
avvalersi, per le attivita' di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi
dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di
bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse
finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo
di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque,
le modalita' attuative previste dal citato articolo 1,
comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte
salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a
valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».
2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi
incluso un ispettorato generale, cui e' preposto un
dirigente di livello dirigenziale generale e con due
dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo
Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero
rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si
provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato
generale, fermo restando il numero degli uffici
dirigenziali non generali fissato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di
euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di
spesa recata dall' articolo 8, comma 11, della legge 23
marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di
spesa recata dall' articolo 5, comma 1, della legge 31
luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione
di spesa recata dall' articolo 6, comma 1, della citata
legge n. 179 del 2002.
2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori
delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti
dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di
dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di
cui all' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal
CIPE a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100
milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi
gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti
sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma si provvede
a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono
corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno
2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo
le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE
del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di
risanamento ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e'
inserito il seguente:
«5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato
di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali
e imprevedibili che subiscono danni riconducibili
all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 111, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto
idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre
2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600
milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo
dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7
milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti
immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole
agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del
rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma
e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di
massimizzare la celerita' degli interventi in relazione
alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle
persone e, se del caso, propone alle regioni le
integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30
aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
finalizzano le risorse disponibili agli interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per
il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, presentano specifica informativa al
CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di
attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata
pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta
la revoca del finanziamento statale e la contestuale
rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad
altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo
restando il vincolo territoriale di destinazione delle
risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
programma, ove esistano progetti immediatamente
cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A
decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed
evoluzione degli accordi di programma, unitamente al
fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi
successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: "non oltre i tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni"».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
ciascun programma attuativo regionale destina a interventi
di risanamento ambientale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3,
lettera a) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
«Art. 58 (Competenze del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare). - 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando
le competenze istituzionali del Servizio nazionale di
protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
a) formula proposte, sentita la Conferenza
Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi
dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo
svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna e per la realizzazione, gestione e
manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo
69, da allegare alla relazione previsionale e
programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo
stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio
geologico d'ltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la
tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela
dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli
interventi in materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane,
alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel
medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni
ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in
merito agli interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei
rappresentanti del Ministero in seno alle Autorita' di
bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai
valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo,
nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle
trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di
raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico
d'ltalia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), e di consultazione dei dati, definizione di
modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' definizione
degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli
elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali
di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione
dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
-Legge di stabilita' 2012) , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 4. Il
complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 e'
determinato, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale
risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
[f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti
locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli
enti locali ove disponibili;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il
limite di 1600 milioni;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
[n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo
sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti
nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale e
sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del
Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per
il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato;
n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a
valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del
comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'.
n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle
risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE
n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di
euro, limitatamente all'anno 2014.
n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere
sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del
decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136.».
 
Art. 7
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89
1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni» sono inserite le seguenti: (( «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata» ));
(( a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo' essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo» ));
b) al comma 7, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno (( l'80 )) per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano (( delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, )) dal piano industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro (( sessanta )) giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura medesima entro (( trenta )) giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di (( trenta giorni )). La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita' (( preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale )) o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;
f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
(( g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, e' attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o piu' volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalita' previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.
11-quinquies. Qualora con le modalita' di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale» ))
.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela
dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Commissariamento straordinario). - 1. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, puo' deliberare il commissariamento
straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di
societa', che impieghi un numero di lavoratori subordinati,
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia
comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e
rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a
causa della inosservanza reiterata , dell'autorizzazione
integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera
del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Con gli stessi
procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca del commissario e del sub commissario. Al
commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per
i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei
confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee
garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1,
previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni
contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il
supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con
l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce
deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo
decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti
dal comma 9 del presente articolo.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di
12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un
massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva
durante il commissariamento e' funzionale alla
conservazione della continuita' aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla
copertura dei costi necessari per gli interventi
conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti
al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata del commissariamento. Al commissario e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di
credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti
l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento,
anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono
trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e
2558 del codice civile.
4. E' garantita al titolare dell'impresa, ovvero al
socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale
all'atto del commissariamento o ad altro soggetto,
appositamente designato dall'Assemblea dei soci,
l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a due
terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i
componenti restano in carica per la durata del
commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il
commissario straordinario, predispone e propone al
Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in
conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo
schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli
enti locali interessati, a cura del commissario
straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni,
che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
del medesimo comitato.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di
approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario
straordinario, comunicato il piano industriale al titolare
dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al
rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad
altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei
soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni
pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte
degli enti locali interessati nel cui territorio insistono
gli impianti dell'impresa commissariata predispone il piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive,
che consente la continuazione dell'attivita' produttiva nel
rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria
e di sicurezza di cui al comma 5.
7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni
dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine della formulazione della proposta di cui al
periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato
di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
Commissario straordinario e quello della regione
competente, che sono resi entro dieci giorni dalla
richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo'
essere formulata anche senza i pareri richiesti. La
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni
dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre
quarantacinque giorni dalla richiesta di ricevimento della
proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo
periodo. Il piano di cui al comma 6 e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici
giorni dalla presentazione del piano medesimo. Il
rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre
osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni
dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal
comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5.
L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a
modifica dell'a.i.a, limitatamente alla modulazione dei
tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che
consenta il completamento degli adempimenti previsti
nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione
del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici
stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2
del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del
danno sanitario non puo' unilateralmente modificare le
prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validita', ma
legittima la regione competente a chiedere il riesame ai
sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano
di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,
costituisce integrazione alla medesima autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere
modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
8. Fino all'adozione del decreto di approvazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria di cui al comma 7, il commissario straordinario
garantisce comunque la progressiva adozione delle misure
previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle
altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela
ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione
dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni
del presente comma. La progressiva adozione delle misure,
prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso
che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le
seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona
esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati
dalle apposite centraline di monitoraggio gestite
dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle
vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e
comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto
alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla
data di approvazione del piano, siano stati avviati gli
interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per
cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando
la non applicazione dei termini previsti dalle predette
autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5,
trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente
i suddetti interventi.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle
previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i
medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e
gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla
responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli
illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati degli enti locali, regionali,
dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle
attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del
commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il
termine di sessanta giorni dalla convocazione. La
conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se
dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica
di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta
giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici
giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di
VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di
approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La
determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'
adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai
piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e'
necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso
di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela
ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il
Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa
intesa con la regione o provincia autonoma interessata,
entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si
intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura
di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da
altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi
tecnici".
9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora
vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai
commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non
si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o
comportamenti imputabili alla gestione precedente al
commissariamento, non possono essere poste a carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del
commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti
atti o comportamenti.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in
presenza dei presupposti di cui al comma 8 e,
successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di
pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non
risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia
agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle
somme per le quali in sede penale sia stato disposto il
sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231
del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti
l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
nonche' degli enti o dei soggetti controllati o
controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo
svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme
sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle
finalita' indicate al periodo precedente. Le somme di cui
al presente comma, messe a disposizione del commissario e
utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni
dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro
destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica.
11-bis. Al commissario straordinario, previa
approvazione del piano industriale, e' attribuito il
potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie
ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria,
di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura
necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o
piu' volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi:
offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in
proporzione al numero delle azioni possedute, con le
modalita' previste dall'articolo 2441, secondo comma, del
codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di
cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo,
ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in
tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando
l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa
predisposizione della relazione di cui al citato articolo
2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale
ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere
sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro
quindici giorni dalla comunicazione della predetta
relazione allo stesso e al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla
presente lettera, le azioni di nuova emissione possono
essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in
denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono
sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli
individuati per il collocamento dell'aumento di capitale
presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione,
impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a
disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai
fini dell'attuazione del piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria e del piano
industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione
dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono
scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate,
anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.
11-quinquies. Qualora con le modalita' di cui al comma
11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per
l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con
le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e
comunque non oltre l'anno 2014, al commissario
straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme
sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto
costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali
o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata
ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in
caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico
dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi
soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima
del commissariamento. In caso di proscioglimento del
titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo
precedente da tali reati, le predette somme, per la parte
in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione
integrata ambientale e delle altre misure previste nel
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non
sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare
dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i
suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato
e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura
accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della
cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al
commissario straordinario che derivano da sequestri penali,
ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo,
rivive il vincolo di sequestro penale.
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa
commissariata restano nella disponibilita' del commissario
nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla
gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del
presente decreto e altresi', nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area
dello stabilimento secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario
straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti
dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici,
dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario e'
determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata
per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario
e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza
assegni. Il compenso dei componenti del comitato e'
determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata
per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonche'
gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della
struttura commissariale sono per intero a carico
dell'impresa.
13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio
sull'attivita' di ispezione e di accertamento svolta
dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai
commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta semestralmente alle
Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali
che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
dall'ISPRA e dalle ARPA.».
 
Art. 8
Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure
ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto (( dei commi 2 e 3 )).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualita' delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondita' dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalita' previste al comma 3 (( e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della societa' Ilva Spa ));
d) se nel corso delle attivita' di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario (( provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e )) della prosecuzione dell'intervento (( , dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalita' si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento ));
e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito (( solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della societa' Ilva Spa )).
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita':
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica e' effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita' di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».
(( 4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» ))
.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni
urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro
nell'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno
2013, n. 129, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi
previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per
l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area
dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle
porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno
evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate
ambientali e dal piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei
commi 2 e 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati
indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel
rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine di non
interferire con la successiva bonifica delle acque
sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla
regione, alla provincia, al comune territorialmente
competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la
data di inizio dei lavori, unitamente al relativo
cronoprogramma;
b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare
riferimento all'attivita' di scavo, devono essere adottate
tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire
e impedire un peggioramento della qualita' delle acque
sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve
essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del
suolo superficiale per una profondita' dal piano di fondo
scavo di 0-1 metri, con le modalita' previste al comma 3 e
in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle
analisi effettuate dall'A.R.P.A. puglia sono a carico della
Societa' Ilva Spa;
d) se nel corso delle attivita' di scavo vengono
rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario provvede
all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti,
prima del campionamento sul suolo superficiale e della
prosecuzione dell'intervento, dandone comunicazione agli
enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con
le medesime modalita' si procede alla rimozione dei rifiuti
contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti
nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali
contenenti amianto presenti nello stabilimento;
e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai
sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori
alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il
commissario straordinario ne da' comunicazione all'A.R.P.A.
Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il
raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere
alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono
essere riutilizzati in sito solo dopo essere stati
analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono
a carico della Societa' Ilva Spa.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al
comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti
modalita':
a) individuazione di celle uniformi per litologia di
terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella
litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella
ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il
campione, che deve riguardare i medesimi analiti gia'
ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con
i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un'aliquota di campione a
disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici
suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1
possono essere realizzati solo previa verifica della
compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di
messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari;
tale verifica e' effettuata da A.R.P.A. Puglia e la
relativa istruttoria con indicazione delle modalita' di
esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni
dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali
fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro
trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito
protocollo tecnico operativo.
4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e
disciplinati dal presente articolo devono essere
documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto
superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello
studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di
interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e
aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
merito ai registri delle malformazioni congenite e ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla
sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi
di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente
della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le
priorita' definiti con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'attuazione del presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
 
Art. 9

Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in
amministrazione straordinaria

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1
della L. 30 luglio 1998, n. 274) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n.
298.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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