Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 febbraio 2014
Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalita' di presentazione.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita' di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalita' attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonche' l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ed in particolare l'art. 8, paragrafo 6, che prevede che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;
Visto il decreto dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 ed in particolare l'art. 2, paragrafo 2, che differisce la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;
Considerato che tra il Sistema Informativo Biologico (SIB), istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 2012, e i sistemi informativi autonomi regionali la cooperazione applicativa non e' divenuta ancora pienamente operativa;
Ritenuto altresi' opportuno stabilire la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 citato e consentire fino al 30 settembre 2014 l'invio anche in formato cartaceo dei Programma di produzione vegetale e zootecnico, allo scopo di agevolare gli operatori biologici nella presentazione degli stessi programmi e permettere il completamento dei servizi di cooperazione applicativa;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:
Articolo unico

1) Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6561 il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, in materia di gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione con metodo biologico, e' fissato al 1° marzo 2014.
2) Dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014 gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle regioni e province autonome che si avvalgono del SIB (Allegato I), presentano i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) al SIB oppure in modalita' cartacea secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2000.
3) Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle regioni e province autonome che si avvalgono del SIB (Allegato I), presentano, relativamente all'anno 2015, i Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA), sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione, al SIB entro il 31 gennaio 2015.
4) Gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna ed Umbria) applicano le disposizioni adottate dalle amministrazioni regionali medesime al fine della presentazione dei programmi annuali di produzione.
5) La presentazione del programma annuale di produzione completo di tutte le unita' produttive ad un sistema informativo autonomo regionale (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia ed Umbria) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 18321 del 9 agosto 2012.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 febbraio 2014

Il capo dipartimento: Esposito
 
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