Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 novembre 2013, n. 162
Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e, in particolare, l'articolo 2-bis, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura;
Visto il comma 5 del citato articolo 2-bis, in cui e' previsto che le norme regolamentari per l'attuazione del Fondo di solidarieta' civile, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto siano definite con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 11001/118/7 del 7 novembre 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, individuando l'ambito di applicazione del Fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto, nonche' la procedura, le modalita' di surrogazione del Fondo e i criteri per l'eventuale rinunzia dell'amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Misure urgenti in
materia di Sicurezza):
«Art. 2-bis (Fondo di solidarieta' civile). - 1. A
favore delle vittime di reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni
di diversa natura, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile, di seguito
denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) a una quota del Fondo unico giustizia in misura
non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al
Ministero dell'interno con le modalita' ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le
sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente
decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da
lasciti da chiunque effettuati.
2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente
disponibili, provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di
una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del
danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con
l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a
causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati
dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano
comportato la morte o un'invalidita' permanente superiore
al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato
non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di
solidarieta' civile nei confronti delle vittime di azioni
delittuose avvenute in occasione o a causa di
manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a),
per le quali la vigente normativa non prevede altre
provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio
dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative
di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione
transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni
alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte
dal giudice.
3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui
al comma 2, nonche' all'individuazione delle modalita'
relative all'esercizio del diritto di rivalsa o
all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero
dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da
un prefetto, la cui composizione e' stabilita con decreto
del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede
il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari
necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri
per la destinazione delle risorse annualmente disponibili
del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto,
nonche' per la procedura e la modalita' di surrogazione del
Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il
soggetto condannato al risarcimento del danno e per
l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in
parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo
soggetto.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2-bis del testo del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per «decreto-legge», il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»;
b) per «Fondo», il Fondo di solidarieta' civile istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge;
c) per «Collegio», il Collegio previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le elargizioni e gli interventi a carico del Fondo;
d) per «Ufficio di supporto», l'Ufficio competente all'attivita' di funzionamento del Fondo, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
e) per «elargizioni», le somme di denaro corrisposte, a titolo di contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
f) per «interventi di solidarieta' civile», le provvidenze a favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento di somme disposte dal giudice.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2-bis del testo del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Alimentazione del Fondo

1. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge, il Fondo e' alimentato:
a) da una quota del Fondo Unico Giustizia, determinata complessivamente ogni anno con il decreto o i decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 26 agosto 2009, nel limite massimo del venti per cento delle risorse riassegnate al medesimo Ministero come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge;
b) dalle somme riscosse, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 3-sexies, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge;
c) dalle contribuzioni volontarie, dalle donazioni e dai lasciti da chiunque effettuati, di cui al predetto articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, alimentano il Fondo attraverso le procedure di cui all'articolo 9, comma 1.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 1, del testo del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3-sexies, del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme
a sostegno della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive):
«Art. 1 (Misure per la sicurezza degli impianti
sportivi). - (Omissis).
3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed
accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui
al comma 3-quinquies si applica anche alle societa'
sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-ter, in
numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal
Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del
medesimo art. 2-ter.».
 
Art. 4
Funzionamento del Fondo

1. Per il suo funzionamento il Fondo si avvale, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che assicura, attraverso le risorse disponibili:
a) l'assistenza tecnica e il supporto al Collegio;
b) la trattazione delle istanze trasmesse ai sensi dell'articolo 10, nonche' gli adempimenti connessi agli atti istruttori ed ai pareri espressi dal Collegio ed ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13 e 14;
c) la gestione finanziaria, anche, ove del caso, attraverso lo strumento della convenzione di cui all'articolo 9, comma 2.
 
Art. 5
Condizioni e limiti per l'accesso al Fondo

1. L'accesso al Fondo e' subordinato alla pronuncia, anche in primo grado, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno o al pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Sono esclusi dall'accesso al Fondo le richieste di elargizione o gli interventi relativi alle sentenze passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate:
a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
b) a disporre interventi di solidarieta' civile alle vittime di azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di diversa natura, comunque connesse a fatti che hanno determinato danni alle persone, anche attraverso il concorso economico alla definizione transattiva di liti ed all'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 2, lettere a) e
b), del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Individuazione degli aventi diritto all'accesso al Fondo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, l'accesso al Fondo e' consentito alle persone fisiche che rientrano tra le vittime di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che non abbiano percepito a titolo di risarcimento somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato e che, alla data di presentazione della domanda:
a) non siano sottoposti ad una misura di prevenzione, ovvero ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o, limitatamente al risarcimento di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge, non siano destinatari di un provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
b) non risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
2. L'accesso al Fondo e' consentito altresi' alle Amministrazioni statali ed agli enti pubblici che abbiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, anche a titolo di definizione transattiva ovvero di provvisionale, somme alle vittime legittimate alla presentazione della domanda ai sensi del presente regolamento.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 2, lettera a),
del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco
e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive):
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate anche con sentenza
non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno
dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1
e 2, e all'art. 6-ter della presente legge, ovvero per aver
preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che
nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o
indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto
di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui
al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,
specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il
divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi',
disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi
oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata
alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da
porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a
causa delle manifestazioni stesse.».
- Si riportano i testi degli articoli 444 e 380, commi
1 e 2, del Codice di procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'art. 609-octies del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e
5), nonche' 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in
questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e
dall'art. 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della Costituzione:
«Art. 28. - I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.».
 
Art. 7
Attivita' del Collegio

1. Al fine di formulare il parere di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, il Collegio, costituito con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del medesimo comma 3, approva un regolamento interno per il suo funzionamento.
2. Il Collegio esamina le domande istruite dall'Ufficio di supporto e formula il relativo parere.
3. Nei casi in cui si renda necessario acquisire ulteriori elementi, il Collegio puo' richiederli agli organi competenti attraverso l'Ufficio di supporto.
4. Per la partecipazione al Collegio non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 3, del testo del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 8
Limiti e criteri
per la destinazione delle risorse

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate ai soggetti indicati all'articolo 6, che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 10 e 11, nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 2-bis, comma 2, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b), del decreto-legge.
2. Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1 tra i soggetti legittimati all'accesso al Fondo, si provvede attraverso elargizioni ed interventi di solidarieta' civile in misura dell'intero ammontare del danno subito e riconosciuto in sede giudiziaria e comunque non superiore a euro 3 milioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge e dal presente regolamento.
3. Quando, in relazione alle istanze positivamente istruite, le risorse disponibili di cui al comma 1 non sono sufficienti per disporre le elargizioni secondo quanto previsto dal comma 2, si provvede ad una riduzione pari al venti per cento per tutte le istanze, fatta salva la possibilita', previo parere del Collegio, di disporre un aumento, ovvero una diminuzione della predetta percentuale, in relazione all'ammontare massimo di cui al comma 2, nonche' anche sulla base della gravita' dell'evento, delle lesioni riportate, compreso il decesso, nonche' del numero delle vittime del medesimo evento e del contesto in cui e' avvenuto il fatto, fermo restando il limite massimo di euro 3 milioni.
4. Il Collegio formula il parere sulle elargizioni e sugli interventi di solidarieta' civile, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2-bis, commi 2 e 3, del testo
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 9
Gestione del Fondo

1. Le somme che alimentano il Fondo, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge, sono iscritte sul pertinente capitolo da istituire nel programma della Missione Ordine Pubblico e Sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le somme di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente integralmente riassegnate sul capitolo di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per la gestione del Fondo, non disponibili nell'ambito del medesimo Dipartimento, anche con riferimento ad eventuali donazioni o lasciti, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge, ed alla procedura di surrogazione di cui all'articolo 16 del presente decreto, puo' stipulare, con oneri a carico del Fondo e subordinatamente alla presenza delle occorrenti disponibilita' sul Fondo stesso, un'apposita convenzione con la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP).
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 1, lettere a),
b), c), del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge
3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga dei termini):
«Art. 19 (Societa' pubbliche). (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.».
 
Art. 10
Presentazione della domanda
e termini del procedimento

1. La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata dopo la sentenza di condanna in primo grado e, comunque, non oltre tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente.
3. Il Prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e all'Ufficio di supporto le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui al medesimo articolo.
4. Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso al Fondo, cosi' come stabilito dal decreto-legge e dal presente regolamento, avvalendosi anche, a tal fine, degli organi di polizia, integrando eventualmente gli atti istruttori e acquisendo, ove ritenuto necessario in ordine alla valutazione del danno alla persona, il parere di un medico dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, esperto in medicina legale.
5. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria all'Ufficio di supporto, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.
6. La domanda dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e' presentata direttamente al Fondo.
 
Art. 11
Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di reati di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge e di essere legittimato ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato, di cui all'articolo 6.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.
3. Alla domanda e' allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale e, nel caso di presentazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 1, lettere a) e
b), del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si vveda
nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso, per un periodo massimo di sessanta giorni, nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ovvero del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;
b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 11;
c) qualora il Collegio, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario acquisire ulteriori elementi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del Codice
di procedura penale, si veda nelle note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, si veda nelle note dell'art. 6.
 
Art. 13
Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo
al diritto di rivalsa

1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge e' disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui all'articolo 5, comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 8, alla gravita' delle lesioni riportate dalla vittima, all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui e' avvenuto il fatto, al comportamento posto in essere dall'imputato e, per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto, alla complessita' ed alla difficolta' dell'intervento, nonche' al grado di imprudenza, di imperizia e di superficialita' accertati. La rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa del Fondo e' disposta anche sulla base della difficolta' di recupero del credito.
2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su parere conforme dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 2-bis, commi 3 e 5, del testo
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 14
Adozione del decreto

1. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di elargizione delle somme, di interventi di solidarieta' civile, di definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale, di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge.
2. L'ufficio di supporto provvede, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 3, del testo del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 15
Procedimento per la revoca
e la riforma dei provvedimenti

1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso, pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'Ufficio di supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14.
 
Art. 16
Surrogazione

1. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno, anche attraverso la gestione del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
 
Art. 17
Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto e' pertanto vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l'Ufficio di supporto forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.
Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Il decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, reca:
«Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
 
Art. 18
Disposizioni transitorie

1. Per le sentenze passate in giudicato dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le domande di cui all'articolo 10, comma 1, possono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 19
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014 Interno, foglio n. 26
 
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