Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163
Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo tributario;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 8, che ha previsto l'individuazione, attraverso uno o piu' regolamenti governativi, di «particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia»;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione dei Ministeri e, tra l'altro, all'ordinamento e alle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale «e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Visto l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013 recante «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;
Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o piu' parti intendano avvalersi di tali modalita';
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «copia per immagine su supporto informatico» del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;
e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;
h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;
i) «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
j) «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;
k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
n) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
o) «segretario di sezione»: addetto all'ufficio di segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
p) «processo verbale dell'udienza»: documento attestante le attivita' svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione e da chi presiede l'udienza;
q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.
Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1992, n. 257, S.O., dispone che:
«lett. mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
42.
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita:
«2. Al fine della realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o piu' contratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni
ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'Amministrazione Digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
- Il testo degli articoli 16 e 16 bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2008, n. 280, S.O e convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi' recita:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'art. 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i
commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata
anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia
necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di
stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli
articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel
territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art.
50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul
valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis.L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del
codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa
che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis.L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i
soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art.
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
sono obbligati a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle
partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis.1, numero
3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'art. 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e' inserito
il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione informatica). -
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la
cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle
dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma
12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'art. 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso
e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del codice
civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza
indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'art. 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies.All'art. 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'art. 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'art. 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.
Art.16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e
per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita'
ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato
civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,
l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto comma,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle
altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella
trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo
di danno erariale.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni
o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono
senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente
articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e
validazione temporale dei documenti informatici) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi
urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.
- Il testo dell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, cosi' recita:
«8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal
codice dell'amministrazione digitale nella materia della
giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la
celerita' del relativo processo sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) nell'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma
seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi
dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo
di posta elettronica certificata del difensore o delle
parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera
a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche'
individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano
gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla
lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo
tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione
dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il
piu' generale adeguamento del processo tributario alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.».
- L'art. 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito
in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 14
settembre 2011, n. 148, cosi' recita:
«35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 18, comma 2, lettera b), dopo le parole:
«codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;
b) all'art. 18, comma 4, dopo le parole: «codice
fiscale» sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di
posta elettronica certificata»;
c) all'art. 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio,
il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al
ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore
che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del
contendere, del valore della controversia e della data di
notificazione del ricorso».".
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 marzo 2013 (Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
- INI-PEC), e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83
del 9 agosto 2013.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato d.lgs. n. 546/92 e'
il seguente:
«Art. 1 (Gli organi della giurisdizione tributaria). -
1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle
commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni
tributarie regionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente
decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse
compatibili, le norme del c.p.c.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lett. p) ed i-ter del
citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente:
«p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;»
«i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;».
- Il testo dell'art. 41 del citato d.lgs. n. 82 e
dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente:
«Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e'
attuata in modo da consentire, mediante strumenti
automatici, il rispetto di quanto previsto all'art. 54,
commi 2-ter e 2-quater.
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per
esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione,
l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi
ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e
trasmissione del documento informatico, ivi comprese le
regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema
pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa;
regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'art. 71, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento,
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collegabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241
del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
amministrazioni medesime.».
«Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale.
Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte). -
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il
ricorso nel registro generale e forma il fascicolo
d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del
ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti
prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei
verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia
delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al
fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine
del processo. Le parti possono ottenere copia autentica
degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e
d'ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della
commissione tributaria il fascicolo del processo appena
formato.».
- Il testo dell'art. 1 comma 1, lett. r) ed s) del
citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente:
«r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;»
«s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;».
- Il testo dell'art. 1 comma 1, lett. g) del citato
D.P.R. n. 68/2005 e' il seguente:
«g) posta elettronica certificata, ogni sistema di
posta elettronica nel quale e' fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna
di documenti informatici;».
- Il testo degli artt. 17-bis e 22, comma 1, del citato
d.lgs. n. 546/92 e' il seguente:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro,
relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi
intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a
presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e'
esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di
procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso
prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al
comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale
costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita'
del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita',
rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo
le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.
4. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'art. 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale
o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali
provvedono attraverso apposite strutture diverse ed
autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti
reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'art.
22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di
mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare
della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,
ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio
una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e
interessi. Si applicano le disposizioni dell'art. 48, in
quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato
notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata
conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del
ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono
dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di
novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini
processuali.
9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute
in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
data dalla quale decorre il termine di cui all'art. 22,
fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli
interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La
sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di
cui al comma 2.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte
soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle
spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle
spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del
procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle
medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare
parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se
ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a
disattendere la proposta di mediazione.».
«Art. 22. - 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita'
deposita, nella segreteria della commissione tributaria
adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato
senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del
ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti
del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito
per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente
l'indicazione delle parti, del difensore che si
costituisce, dell'atto impugnato, della materia del
contendere, del valore della controversia e della data di
notificazione del ricorso.».
- Il testo dell'art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82/2005
e' il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la
presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il
Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art.
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito web e senza necessita' di
autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 35, comma 2, del citato d.lgs. n.
545/92 e' il seguente:
«2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale
assistono i collegi giudicanti nelle udienze e
controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro
intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il
loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono
compiti di carattere amministrativo e contabile e
provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati;
possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei
funzionari della qualifica funzionale immediatamente
superiore.».
- Per i riferimenti al d.lgs. n. 546/92, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.
2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche' di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalita' informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.
3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche di cui al presente regolamento e' tenuta ad utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del d.lgs. n. 82/2005, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:
a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l'individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.
2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonche' i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attivita' di consulenza.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 11, 12 e 7 del citato d.lgs.
n. 546/92 e' il seguente:
«Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1.Le parti
diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in
giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o
affini entro il quarto grado ai soli fini della
partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche
da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui
confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio
direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della
direzione regionale o compartimentale ad esso
sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il
ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente
dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso
in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni
tributarie provinciali.».
«Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse
dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale
nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del
lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione
pubblica. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti,
i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli
agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
una stessa particella, la consistenza, il classamento delle
singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le
materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia
delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive
comunitarie in materia di esercizio di attivita' di
consulenza tributaria e del conseguente riordino della
materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica,
se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati
nell' art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., primo comma,
numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono
parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro
controllate, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l' attuazione delle disposizioni
del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari
delle associazioni di categoria che, alla data di entrata
in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano
iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza
competente per territorio, ai sensi dell' art. 30, terzo
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata od anche in calce o a margine di un atto del
processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e'
certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica
l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto
a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio
di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura
dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di
lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e
degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all' art.
10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere
proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei
procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche
senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso
di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il
presidente della commissione o della sezione o il collegio
possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di
assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la
stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire
l'incarico a un difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel
comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza di altri difensori.».
«Art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie). - 1.Le
commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei
fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di
accesso, di richiesta di dati, di informazioni e
chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente
locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire
elementi conoscitivi di particolare complessita', possono
richiedere apposite relazioni ad organi tecnici
dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici
compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti
tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8
luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e
integrazioni.
3.
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova
testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo
un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della
decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella
diversa sede competente».
- Per i riferimenti al d.lgs. n. 82/2005 si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 4

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalita' di cui all'articolo 9.
2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.
3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n.
546/92, si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 82/2005 e'
il seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la
firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma
2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'art. 23, comma 5.».
- Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e'
il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al
comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici
permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
 
Art. 5
Notificazioni e comunicazioni telematiche

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).
4. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.
Note all'art. 5:
- Il Capo VIII del citato d.lgs. n. 82/2005 reca:
«Sistema Pubblico di Connettivita' e Rete Internazionale
della Pubblica Amministrazione».
- Il testo degli art. 45 e 48 del citato d.lgs. n.
82/2005 e' il seguente:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1.».
- Il testo dell'art. 137 del c.p.c. e' il seguente:
«Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.
Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da
un documento informatico e il destinatario non possiede
indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di
una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata
conforme all'originale, e conserva il documento informatico
per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale
giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica
dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione
dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su
supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
 
Art. 6
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 18 del citato d.lgs. n. 546/92 e'
il seguente:
«Art. 18 (Il ricorso). - 1. Il processo e' introdotto
con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2.Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui e' diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante,
della relativa residenza o sede legale o del domicilio
eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche'
del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata;
c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'
ente locale o del concessionario del servizio di
riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore
del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a
norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia
sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto
disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del
difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'
originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle
altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14,
comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e'
assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e
all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e'
sottoscritta a norma del comma precedente.».
- Il testo dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 546/92 e'
il seguente:
«Art. 17 (Luogo delle comunicazioni e notificazioni). -
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la
consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in
mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla
parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le
variazioni del domicilio o della residenza o della sede
hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui
sia stata notificata alla segreteria della commissione e
alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e
l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i
successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la
dichiarazione della residenza o della sede nel territorio
dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non e'
possibile, questi sono comunicati o notificati presso la
segreteria della commissione.».
 
Art. 7
Indirizzo di posta elettronica certificata

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di iscrizione a ruolo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo.
4. Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.
5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi', essere utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nell'INI-PEC.
7. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del
citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente:
«1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide:
a)
b)
c)
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In
tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono
l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel
settore tributario.».
- Per il testo dell'art. 16, comma 7 del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92
si veda nelle nota all'art. 3, comma 2.
- Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012 e' il
seguente:
«Art. 5 (Posta elettronica certificata - indice
nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'art. 16, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dall'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che
presentano domanda di prima iscrizione al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a
procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso
l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30
giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che
riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione
della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile,
sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con
l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per
quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda
si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
l'art. 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la
presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il
Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art.
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito web e senza necessita' di
autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 47, comma 3, del citato d.lgs. n.
82/2005 e' il seguente:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1. -
1-bis. - 2.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
- Per il testo dell'art. 16, commi 6 e 7 del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6-bis del citato d.lgs. n.
82/2005 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 8

Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni
telematiche e dei depositi telematici

1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.
2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 16, comma 5, del citato d.lgs. n.
546/92 e' il seguente:
«Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni). - 1.
(omissis)
1-bis.(omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
 
Art. 9
Notificazione e deposito degli atti

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.
2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.
 
Art. 10
Modalita' di costituzione in giudizio

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.
2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresi', il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e'
il seguente:
«Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale.
Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte). -
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il
ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'
ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del
ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti
prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei
verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia
delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al
fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine
del processo. Le parti possono ottenere copia autentica
degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e
d'ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della
commissione tributaria il fascicolo del processo appena
formato.».
 
Art. 11
Deposito degli atti successivi alla costituzione
in giudizio

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.
 
Art. 12
Deposito di atti e documenti non informatici

1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le modalita' di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e'
il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al
comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici
permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
 
Art. 13
Giudizio d'appello

1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalita' indicate negli articoli 10, 11 e 12.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale e' valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 52 e seguenti del
citato d.lgs. n. 546/92:
«Art. 52 (Giudice competente e legittimazione ad
appellare). - 1. La sentenza della commissione provinciale
puo' essere appellata alla commissione regionale competente
a norma dell'art. 4, comma 2.
2.
Art. 53 (Forma dell'appello). - 1. Il ricorso in
appello contiene l'indicazione della commissione tributaria
a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei
cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza
impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto
della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il
ricorso in appello e' inammissibile se manca o e'
assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o
se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui
all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti
che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve
essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3.
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita',
depositare copia dell'appello presso l'ufficio di
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato
la sentenza impugnata.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la
segreteria della commissione tributaria regionale chiede
alla segreteria della commissione provinciale la
trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere
copia autentica della sentenza.
Art. 54 (Controdeduzioni dell'appellato e appello
incidentale). - 1. Le parti diverse dall'appellante debbono
costituirsi nei modi e termini di cui all' art. 23
depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di
cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena
d'inammissibilita', appello incidentale.
Art. 55 (Provvedimenti presidenziali). - Il presidente
e i presidenti di sezione della commissione tributaria
regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del
presidente e dei presidenti di sezione della commissione
tributaria provinciale.
Art. 56 (Questioni ed eccezioni non riproposte). - "Le
questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della
commissione provinciale, che non sono specificamente
riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
Art. 57 (Domande ed eccezioni nuove). - 1. Nel giudizio
d'appello non possono proporsi domande nuove e, se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi
maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano
rilevabili anche d'ufficio.
Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Il giudice
d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le
ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte
dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado
di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre
nuovi documenti.
Art. 59 (Rimessione alla commissione provinciale). - 1.
La commissione tributaria regionale rimette la causa alla
commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata
nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la
giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado
il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o
integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata,
erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo
in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione
tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da
parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la
commissione tributaria regionale decide nel merito
previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti
nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al
primo grado e' formalmente passata in giudicato, la
segreteria della commissione tributaria regionale, nei
successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo
del processo alla segreteria della commissione tributaria
provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di
parte.
Art. 60 (Non riproponibilita' dell'appello dichiarato
inammissibile). - 1. L'appello dichiarato inammissibile non
puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine
stabilito dalla legge.
Art. 61 (Norme applicabili). - Nel procedimento
d'appello si osservano in quanto applicabili le norme
dettate per il procedimento di primo grado, se non sono
incompatibili con le disposizioni della presente sezione.».
 
Art. 14
Fascicolo informatico

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.
5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 41, comma 2-bis del citato
d.lgs. n. 82/2005 si veda nella nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92
si veda nella nota all'art. 10.
- Il testo dell'art. 38 del citato d.lgs. n. 546/92 e'
il seguente:
«Art. 38 (Richiesta di copie e notificazione della
sentenza). - 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla
segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria
e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla
richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente
alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma
dell'art. 16 depositando, nei successivi trenta giorni,
l'originale o copia autentica dell'originale notificato,
ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita
per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che
ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'
ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione
della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del c.p.c.
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita
dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per
nullita' della notificazione del ricorso e della
comunicazione dell' avviso di fissazione d'udienza.».
 
Art. 15
Processo verbale dell'udienza

1. Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui e' richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.
2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalita' di cui all'articolo 12.
 
Art. 16
Redazione e deposito dei provvedimenti

1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.
2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 36, comma 3, del citato d.lgs. n.
546/92 e' il seguente:
«Art. 36 (Contenuto della sentenza). - 1. - 2.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della
deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e
dall'estensore.».
- Il testo dell'art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92 e'
il seguente:
«Art. 37 (Pubblicazione e comunicazione della
sentenza). - 1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo
integrale originale, mediante deposito nella segreteria
della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data
della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto
deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la
data.
2. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle
parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al
precedente comma.».
 
Art. 17
Formula esecutiva

1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
 
Art. 18
Trasmissione dei fascicoli

1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.
2. La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita' stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.
 
Art. 19
Pagamento del contributo unificato
e delle altre spese di giustizia

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita' e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti e' tenuta ad utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
Note all'art. 19:
- Il testo degli articoli 191 e 196 del D.P.R. n.
115/2002 e' il seguente:
«Art. 191 (Determinazione delle modalita' di
pagamento). - 1. Le modalita' di pagamento del contributo
unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti
telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate
all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate
dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
«Art. 196 (Determinazione delle modalita' di
pagamento). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento,
anche con riferimento all'estensione dei collegamenti
telematici, del diritto di copia, del diritto di
certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile.».
 
Art. 20
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 359
 
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