Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DECRETO 19 novembre 2013
Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili, per l'anno 2013.


IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale l'On. Kashetu Kyenge, detta Cecile, e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013 - Reg. n. 3 - Fog. n. 398, con il quale all'On. Kashetu Kyenge, detta Cecile, e' stato conferito l'incarico per l'integrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale il predetto Ministro Kashetu Kyenge detta Cecile e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito «Fondo»);
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2013 delega le suddette funzioni al Ministro per l'integrazione;
Vista l'Intesa in data 17 ottobre 2013 sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo» per il 2013 tra Regioni e Province Autonome e sistema delle Autonomie locali;
Ritenuto, in particolare, che l'Intesa medesima, ai fini della determinazione della quota-parte del «Fondo» destinata annualmente a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' dei Comuni (art. 3) e delle Province (art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali, come quantificati «dalla legge di stabilita' per l'anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015»;
Vista la «Tabella C», allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), che indica la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita';
Considerato che la dotazione iniziale del «Fondo» per il 2013, determinata dalla citata Tabella C, e' pari ad euro 6.208.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2012, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2013», che ha assegnato al capitolo 853 «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo», nell'ambito del C.d.R. n. 16 «Gioventu' e Servizio Civile Nazionale», una dotazione finanziaria di euro 6.208.000,00;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare «un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013», determinando cosi' una riduzione di euro 746.034,00 dall'ammontare del «Fondo» per l'anno 2013;
Considerato che, in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 e in applicazione delle clausole di salvaguardia relative ai mancati risparmi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stata determinata una riduzione del «Fondo», per l'anno 2013, pari a complessivi euro 77.123,00;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente «Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali»;
Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente (gia' autorizzativa di trasferimenti compensativi, a finalita' indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di quota-parte delle medesime riduzioni di risorse statali «al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria», sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011 e secondo criteri di riparto adottati nella precedente Intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 18 novembre 2010;
Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul «Fondo per le politiche giovanili», e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recitano testualmente: «Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si e' pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalita' di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni».
Visto il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione», in corso di conversione, in attuazione del quale e' stata determinata una riduzione del «Fondo», per l'anno 2013, pari ad euro 106.483,00;
Considerato che le risorse finanziarie non impegnate nel precedente esercizio finanziario 2012 e riportate, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al corrente esercizio finanziario, ammontanti ad euro 4.605.935,36, afferiscono interamente ad economie delle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione in data 7 novembre 2012 («Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni»), risultando integralmente assolti, nel citato esercizio finanziario 2012, gli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome e degli enti locali, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto medesimo;
Visto l'art. 2, comma 1, della citata Intesa 17 ottobre 2013, sancita in sede di Conferenza Unificata, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 62,49% dello stanziamento annuale del «Fondo» come determinato dalla legge di stabilita' 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 3.298.447,16);
Visto inoltre l'art. 3, comma 1, della citata Intesa 17 ottobre 2013 sancita in sede di Conferenza Unificata, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni nella misura del 12,50% dello stanziamento annuale del «Fondo» come determinato dalla legge di stabilita' 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 659.795,00);
Visto altresi' l'art. 4, comma 1, della piu' volte citata Intesa 17 ottobre 2013, sancita in sede di Conferenza Unificata, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle Province nella misura del 5,01% dello stanziamento annuale del «Fondo» come determinato dalla legge di stabilita' 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 264.445,84);
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province autonome prevista da leggi di settore - ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui o prestiti obbligazionari, nonche' dei rapporti giuridici gia' definiti;
Vista la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;
Tenuto conto che il 1° luglio 2014 iniziera' il semestre di Presidenza italiana del Consiglio Europeo;
Considerato che il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale, in qualita' di Struttura di supporto ad un Ministro le cui competenze sono ricomprese in un apposito Consiglio dei ministri europeo, dovra' assolvere i compiti istituzionali connessi alla partecipazione al citato Consiglio dei ministri, ad incontri con la Commissione, alla stesura di documenti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, nonche' alla predisposizione di raccomandazioni e risoluzioni da presentare al «Gruppo Gioventu'», al presidio di detto Gruppo ed alla presentazione degli atti al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) per la relativa approvazione di quest'ultimo e del Consiglio dei Ministri di settore che si terra' al termine del semestre europeo di Presidenza italiana;
Considerato che sul Dipartimento grava altresi' l'onere di adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del cosiddetto «dialogo strutturato» - strumento di mutua comunicazione tra giovani ed istituzioni, creato ed utilizzato al fine di attuare le priorita' della cooperazione europea nel settore delle politiche giovanili - nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo, ivi comprese l'organizzazione della Conferenza europea della Gioventu', cui dovranno partecipare i rappresentanti dei Forum Nazionali Giovani, delle strutture amministrative che si occupano di gioventu' e delle Agenzie Nazionali per i Giovani di tutti gli Stati membri, nonche' il Forum Europeo dei giovani, e della Conferenza dei Direttori Generali della Gioventu' degli Stati membri;
Considerato che il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale risulta gia' fortemente impegnato nell'attivita' preparatoria del citato semestre di Presidenza europea di turno affidato all'Italia;
Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2013, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta':

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli enti territoriali, secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.
 
Art. 2
Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Per l'anno 2013, alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale» e' destinata una quota del Fondo pari ad euro 1.055.672,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:
a) Compartecipazione finanziaria, ai sensi della normativa vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti pubblici, aventi ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani;
b) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani», destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia di eta' compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attivita', da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che hanno gia' manifestato la propria disponibilita' in merito (Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Marina Militare; Croce Rossa Italiana), di: difesa dell'ambiente, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze in materia di sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, di servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale;
c) Iniziative volte alla rimozione degli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni di disagio, e alla promozione di azioni positive per il rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica;
d) Iniziative relative al rafforzamento ed all'implementazione delle attivita' in materia di «dialogo strutturato» e di politiche giovanili, nel quadro del semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo e dei relativi eventi.
3. Costituiscono, altresi', azioni e progetti di rilevante interesse nazionale l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a valere sulle risorse di cui al presente articolo.
4. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e considerata in particolare la circostanza che comunicare ai giovani le opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro delegato ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».
5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 2, 3 e 4, il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale puo' stipulare con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agenzia di diritto pubblico vigilata dal Ministro per l'integrazione, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Accordi possono essere stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni e le Province Autonome e gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano.
6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2013, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le politiche giovanili.
7. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 3 e 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 nei confronti delle Regioni e Province Autonome e degli Enti Locali, eventuali incrementi e riduzioni, nel corrente esercizio finanziario, delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto in virtu' di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale di cui al presente articolo.
 
Art. 3
Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome

1. Una quota pari ad euro 3.298.447,16 e' ripartita fra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 17 ottobre 2013.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata Intesa i finanziamenti alle Regioni e alle Province Autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione di un provvedimento di Giunta che approvi i progetti da realizzare, i tempi di realizzazione, l'impegno alla realizzazione e l'indicazione del cofinanziamento, come determinato ai sensi del comma 4 dello stesso art. 2. Il progetto e la relativa documentazione dovranno essere allegati al provvedimento della Giunta.
3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della ripetuta Intesa.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome sono rese indisponibili.
 
Art. 4
Azioni e progetti destinati al territorio

1. A valere sugli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2013, quali risultanti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013) e dai successivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, citati nelle premesse, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti dai Comuni, in conformita' all'art. 3 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013, e' pari ad euro 659.795,00, mentre la quota parte destinata a cofinanziare azioni ed interventi proposti dalle Province, in conformita' all'art. 4 della citata Intesa, e' pari ad euro 264.445,84.
2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da Comuni e Province, trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 2, della ripetuta Intesa in data 17 ottobre 2013.
 
Art. 5
Attivita' strumentali

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 2, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale adeguate professionalita'.
Roma, 19 novembre 2013

Il Ministro: Kyenge

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 378
 
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