Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2014 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2014
Modificazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II» ai sensi della legge n. 240/2010;
Visto il decreto rettorale n. 2897 del 4 settembre 2013 con il quale lo statuto di Ateneo, emanato ai sensi della legge n. 240/2010, e' stato modificato e riemanato;
Visto in particolare l'art. 58 del predetto statuto;
Vista la delibera n. 6 del 17 dicembre 2013 con la quale il consiglio di amministrazione, a voti unanimi, ha espresso parere favorevole in ordine alla modifica degli articoli 29, comma 15, lettera c), e 30, comma 9, lettera c), del vigente statuto di Ateneo;
Vista la delibera n. 3 del 17 dicembre 2013 con la quale il senato accademico, a voti unanimi, ha approvato la modifica degli articoli 29, comma 15, lettera c), e 30, comma 9, lettera c), del vigente statuto di Ateneo nel testo di cui alla citata delibera del consiglio di amministrazione;
Vista la nota prot. n. 2937 del 12 febbraio 2014, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla predetta proposta di modifica dello statuto ed ha, pertanto, espresso «il proprio nulla osta alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale»;

Decreta:

Art. 1

Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II», emanato ai sensi della legge n. 240/2010, e' modificato relativamente agli articoli 29, comma 15, lettera c) e 30, comma 9, lettera c), che, nel testo riformulato, sono di seguito riportati:
art. 29, comma 15, lettera c): «rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalita' stabilite dal regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito regolamento»;
art. 30, comma 9, lettera c): «rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei dipartimenti aderenti alla scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del consiglio della scuola, secondo modalita' stabilite dal regolamento di Ateneo, purche' sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito regolamento».
 
Art. 2

Le modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II» di cui all'art. 1 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Napoli, 14 febbraio 2014

Il Rettore: Marrelli
 
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