Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 febbraio 2014
Integrazioni e rettifiche al decreto 5 novembre 2013 relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE.
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare, l'art. 18, commi da 8 a 8-sexies;
Visto che il comma 8-ter, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;
Vista la tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali a tutte le regioni, ad eccezione della regione Puglia per la quale era in corso un contenzioso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono stati conferiti poteri derogatori ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, per gli interventi di cui alla normativa di riferimento;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e, in particolare, l'art. 6, comma 3, a fronte del quale, per le regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie di cui all'art. 18, comma 8-quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014;
Viste le circolari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 settembre 2013, n. 18801/Gab e 8 ottobre 2013, n. 10509;
Vista la nota 30 ottobre 2013, prot. n. 637, con la quale l'assessore al diritto allo studio e alla formazione della Regione Puglia ha comunicato che il tribunale amministrativo regionale di Lecce, con decreto monocratico del 18 ottobre 2013, n. 505, ha disposto la sospensione della graduatoria predisposta dalla Regione medesima ai sensi del predetto art. 18, comma 8-ter;
Vista la successiva nota 16 dicembre 2013, prot. n. 733, con la quale lo stesso Assessore al diritto allo studio e alla formazione, evidenziato il rigetto da parte del Tribunale amministrativo regionale competente, delle istanze di sospensiva, chiede di considerare revocata la sospensione temporanea e di procedere all'assegnazione delle risorse, facenti capo alla Regione Puglia, a favore degli enti locali aventi titolo, come utilmente collocati nella graduatoria regionale riapprovata con determinazione dirigenziale 16 dicembre 2013, n. 261, allegata alla nota medesima;
Vista la citata graduatoria predisposta, dalla Regione Puglia e da essa approvata con la citata determinazione n. 261 del 16 dicembre 2013 e inoltrata al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 733 di pari data;
Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 570 del 24 gennaio 2014, con la quale la stessa regione attesta la rispondenza degli interventi inseriti in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e finalita' richiesti dalla stessa;
Ribadito come, a fronte della complessiva normativa di riferimento, non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto gli interventi gia' conclusi o comunque gia' in corso di esecuzione alla data di emanazione dello stesso e che, pertanto, ove erroneamente compresi nella graduatoria regionale, gli stessi non saranno presi in considerazione, con conseguente scorrimento della graduatoria medesima;
Vista l'intesa istituzionale raggiunta nella conferenza unificata del 1° agosto 2013 (Rep. atti 84/LU);
Vista inoltre la nota 21 novembre 2013, prot. n. PG/2013/290298, con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede la correzione di alcuni errori materiali e inesattezze riguardanti la denominazione delle localita' o delle scuole comprese nella Tabella 5, allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906;
Vista altresi', la nota 13 novembre 2013, prot. n. 32672/13, con la quale la Regione Molise chiede che all'intervento relativo al Convitto Nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 906 del 2013, sia correttamente assegnato l'importo di € 98.000,00 in luogo di quello, erroneamente in essa riportato, pari ad € 96.000,00, con contestuale e conseguente eliminazione del finanziamento di € 2.000,00 a favore del Comune di Ielsi posizionato al n. 18 della graduatoria medesima;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, la quota di euro 12.000.000,00, assegnata alla regione Puglia sulla base della tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito della somma complessiva di euro 150.000.000 diretta alla realizzazione delle iniziative contemplate dall'art. 18, commi 8-ter e 8-quater del medesimo decreto-legge, e' assegnata sulla base della graduatoria approvata dalla regione Puglia, agli enti locali di cui all'allegata tabella A, costituente parte integrante del presente provvedimento, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali medesimi.
2. L'assegnazione e' effettuata sulla base della graduatoria e, comunque, entro il limite massimo dell'importo previsto per la Regione Puglia dalla tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Qualora la Regione abbia inserito nella propria graduatoria interventi che superano in tutto o in parte l'importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede comunque all'assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli Enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonche' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.
 
Art. 3

1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli Enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
 
Art. 4

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
 
Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014 adottato ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.
 
Art. 6

1. La Tabella B allegata al presente decreto sostituisce la Tabella 5 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, ai fini della correzione di errori materiali e inesattezze afferenti alla denominazione delle localita' o delle scuole gia' comprese nella citata Tabella 5.
2. All'intervento relativo al convitto nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013 n. 906, e' assegnato l'importo di € 98.000,00, in luogo di quello erroneamente in essa riportato pari ad € 96.000,00. E' conseguentemente annullato il finanziamento di € 2.000,00 relativo al Comune di Ielsi, collocato al 18° posto della tabella medesima.
Roma, 19 febbraio 2014

Il Ministro: Carrozza
 
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