Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 febbraio 2014
Sostituzione del commissario liquidatore della «La Biscegliese societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Bisceglie.


IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
della direzione generale per le piccole
e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero dello sviluppo economico), con il quale la societa' «La Biscegliese societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Bisceglie (BA), e' stata sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.) e il dott. Giuseppe Buttaro ne e' stato nominato commissario liquidatore;
Considerato che il dott. Giuseppe Buttaro non ha ottemperato diligentemente agli obblighi previsti dalla legge fallimentare e non ha prodotto alcuna documentazione a seguito della comunicazione prot. 112703 del 4 luglio 2013, di avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare e art. 7 e 8 della legge n. 241/90;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, C.F. CTTMTT62C30L447U, con studio in Piazza Tricarico n. 8 - 71029 Troia (FG), e' nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa «La Biscegliese societa' cooperativa a r.l.» con sede in Bisceglie (BA), gia' sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.), con precedente decreto ministeriale 1° marzo 2001, in sostituzione del dott. Giuseppe Buttaro.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: di Napoli
 
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