Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2014 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
DELIBERA 6 febbraio 2014
Delibera della Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che individua la regione Abruzzo quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep. Atti n. 8/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 6 febbraio 2014,
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e, in particolare l'art. 2, comma 100, lettera a) che dispone la costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale Spa per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 18, comma 1, lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono individuate le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto l'atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le modalita' con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia prevista dall'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allegando una dettagliata relazione tecnica;
Vista la nota della regione Abruzzo che provvede a trasmettere, corredata dalla prescritta relazione tecnica, la deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2013 con la quale si chiede alla Conferenza di assumere l'iniziativa volta a limitare, nel territorio della Regione stessa, l'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o piu' province della regione, per le operazioni di importo fino a 100.000,00 euro, diramata in data 25 novembre 2013, prot. CSR P-4.23.2.12;
Considerato che la regione Abruzzo, con la delibera della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del Fondo e' estesa all'operativita' per portafogli di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 11 dicembre 2013, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e l'ANCI non hanno formulato osservazioni in merito alla richiesta della regione Abruzzo sopra indicata;
Considerato che il punto e' stato iscritto all'odg delle Sedute della Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014 non si sono tenute;
Visti gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il proprio nulla osta all'accoglimento della richiesta della regione Abruzzo;

Delibera
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuare la regione Abruzzo quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.
Roma, 6 febbraio 2014

Il Presidente: Delrio
Il Segretario: Marino
 
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