Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2013
Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo, per l'anno 2014.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;
Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con il quale sono state stabilite le nuove procedure e modalita' per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visti i decreti ministeriali n. 8809 del 20 aprile 2011, n. 26540 del 13 dicembre 2011, n. 16603 del 25 luglio 2012 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalita' e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto il proprio decreto 31 gennaio 2013 n. 1934, registrato alla Corte dei conti 1° marzo 2013, registro 2, foglio 224, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2013;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Viste le richieste delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Viste le proposte pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;
Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria;
Ritenuto altresi' opportuno indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.
 
Art. 3

1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. La copertura assicurativa dovra' comprendere almeno tre avversita' atmosferiche, elencate all'art. 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.
3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche coprono l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2 Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie gia' ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine puo' essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.
5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'art. 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche: le piogge alluvionali, i danni alle produzioni sottostanti causate dal crollo delle strutture di protezione.
6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'art. 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
9. Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale.
10. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai punti 2 e 3 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento ricadente nello stesso territorio comunale;
12. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantita' unitarie massime assicurabili.
Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.
 
Art. 4

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata; inoltre, al fine di agevolare le attivita' di gestione, monitoraggio e controllo del contributo di cui al successivo art. 5, le eventuali coperture integrative non agevolate, legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, devono riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate.
2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999.
3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.
 
Art. 5

1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio, sara' contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo' essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.
4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) Polizze con soglia di danno:
Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio con tre avversita': fino al 65% della spesa ammessa;
Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio con almeno quattro avversita': fino al 70% della spesa ammessa;
Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa;
Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversita' o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);
Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa;
Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);
b) Polizze senza soglia di danno:
Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa;
Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa;
Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/necessita' di macellazione con inidoneita' al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.
 
Art. 6

Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro i seguenti termini dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa:
Colture a ciclo autunno primaverile: 31 marzo;
Colture permanenti: 31 marzo;
Colture a ciclo primaverile: 30 maggio;
Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio;
Colture a ciclo autunno invernale: 31 ottobre.
 
Art. 7

Con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire le nuove disposizioni sulla gestione dei rischi e delle crisi derivanti dall'applicazione della riforma della Politica agricola comunitaria, periodo di programmazione 2014 - 2020) e del conseguente aggiornamento delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 4
 
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