Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 2 agosto 2013
Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 49/1987, art. 7). (Delibera n. 56/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna;
Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste, nonche' la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;
Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013, prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;
Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in materia di concessione dei citati crediti agevolati;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;
Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 92 (G.U. n. 45/2010), come integrata dalla successiva delibera 3 agosto 2011, n. 70 (G.U. n. 174/2012), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987;
Vista la delibera 16 dicembre 2009, n. 164, con la quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, in applicazione della predetta delibera CIPE n. 92/2009, ha disciplinato la procedura per l'istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi del richiamato art. 7 della legge n. 49/1987;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro degli affari esteri, ricevuta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 2013, con la quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato una proposta di delibera concernente il nuovo regolamento per il riconoscimento e l'applicazione delle agevolazioni di cui al sopracitato art. 7 della legge n. 49/1987, proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha espresso il proprio parere favorevole in data 27 giugno 2013;
Considerato che, rispetto al precedente regolamento adottato con le sopracitate delibere n. 92/2009 e n. 70/2011, la proposta in esame prevede l'introduzione di alcune innovazioni tese a rendere maggiormente fruibile e a rilanciare lo strumento agevolativo in questione;
Considerato in particolare che la proposta in esame prevede a tal fine l'ampliamento - in linea con quanto gia' stabilito dal Comitato direzionale del MAE nel corso del 2012 - della platea dei Paesi eleggibili, con inclusione dei Paesi a reddito medio-basso (cosiddetti «lower middle income countries»); l'ampliamento dei settori eleggibili, con inclusione del settore industriale finora escluso; l'aumento da 5 a 10 milioni di euro dell'importo finanziabile per ogni singola iniziativa; la possibilita' di finanziare anche apporti in natura (attraverso beni tangibili) nella misura massima del 20% del finanziamento, con la previsione di conferimento attraverso apporti in contanti per la parte rimanente;
Considerato altresi' che il nuovo regolamento di cui alla proposta in esame, conferma l'orientamento all'impiego delle agevolazioni per il sostegno di iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di sviluppo umano e ambientale, favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo sviluppo e anche a iniziative di micro finanza;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota DIPE n. 3227-P del 1° agosto 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;
Ritenuto di dover accogliere la proposta in esame concernente l'adozione di un nuovo regolamento esecutivo per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987;

Delibera:

In applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 69/2013 richiamato in premessa, relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, e' approvato il seguente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato da questo Comitato con le citate delibere n. 92/2009 e n. 70/2011.
1. Programmazione finanziaria e geografica
1.1 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 devono mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacita' aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attivita' realizzate nel quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.
1.2 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 sono accessibili alle imprese italiane che intendono realizzare imprese miste nei seguenti Paesi:
a) Paesi HIPC, Paesi PMA e Paesi annualmente individuati dalla banca Mondiale come «lower middle income countries»;
b) Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri, sulla base dei documenti relativi alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida.
1.3 I crediti agevolati sono finanziati con le risorse disponibili sul sottoconto del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, al netto della quota del medesimo Fondo rotativo eventualmente destinata alla costituzione del Fondo di garanzia di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 69/2013. In base al grado effettivo di utilizzo di detto strumento, su proposta della DGCS, il Comitato direzionale e' delegato a spostare eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti dal suddetto sottoconto dedicato all'art. 7 della legge n. 49/1987 (crediti agevolati a favore delle imprese italiane per il parziale finanziamento delle imprese miste nei PVS) a quello dedicato alle operazioni di cui all'art. 6 della medesima legge n. 49/1987.
2. Requisiti oggettivi
2.1 I finanziamenti di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 potranno essere concessi alle imprese italiane esclusivamente per:
2.1.1 la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;
2.1.2 aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.
2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati.
2.2.1 L'impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:
2.2.1.1, industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di trasformazione dei loro prodotti;
2.2.1.2, artigianato;
2.2.1.3, servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
2.2.1.4, microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
2.2.1.5, tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
2.2.1.6, fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali;
2.2.1.7, formazione professionale ed educazione.
2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della societa' mista, ma prima del conferimento di capitale alla societa' mista da parte dell'impresa italiana.
2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano o dei soci italiani richiedente/i il finanziamento nell'impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale (o dei soci locali) nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.
2.2.4 L'iniziativa non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dall'agevolazione.
3. Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente
3.1 Il credito agevolato puo' essere chiesto solo da imprese registrate in Italia.
3.2 L'impresa richiedente deve essere attiva da almeno tre anni nello stesso settore di attivita' dell'impresa mista.
3.3 L'impresa richiedente deve possedere i requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. Condizioni finanziarie
4.1 Il credito agevolato non puo' superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non puo' essere superiore a 10.000.000 di euro. Il credito agevolato puo' finanziare conferimenti in denaro e in natura. Eventuali conferimenti in natura devono avere carattere tangibile e la loro quota non puo' in ogni caso superare il 20% dell'apporto complessivo. La DGCS ne valuta la congruita', sulla cui base viene calcolato l'ammontare del finanziamento agevolato.
4.2 Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni.
4.3 Se prima della scadenza del credito l'impresa italiana disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, deve darne comunicazione al MAE e al gestore del Fondo rotativo, rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scenda al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo.
4.4 Se una o piu' imprese italiane richiedono piu' crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai punti precedenti.
4.5 Il finanziamento viene erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente. Eventuali anticipazioni del finanziamento sono ammesse fino a un massimo del 70% e devono essere garantite attraverso garanzie bancarie. La restante quota deve comunque essere coperta da idonea garanzia.
4.6 Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e' convertito in euro dal Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entrata in vigore e abrogazioni
5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo emanera' le istruzioni attuative di quanto previsto dal presente regolamento, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo Comitato con la delibera n. 164/2009 richiamata in premessa.
5.2 La presente delibera entrera' effettivamente in vigore a conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1. Contestualmente sara' da considerarsi abrogata la precedente delibera di questo Comitato n. 92/2009, come integrata dalla successiva delibera n. 70/2011.
Roma, 2 agosto 2013

Il Presidente: Letta Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 488
 
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