Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2013
Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Vista la direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 maggio 2011, n. 10346 e dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2011, n. 27417, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto l'art. 36, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge del 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012;
Visto, in particolare, il comma 7-quater, il quale prescrive che «nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili»;
Visto l'art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-quater dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Ritenuto necessario modificare per maggiore chiarezza applicativa lo standard 5.2 «introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua»;
Ritenuto altresi' di dover aggiornare i riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;
D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 17 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'Allegato 1 e 2 del decreto ministeriale del 22 dicembre
2009, n. 30125, e ss.mm.ii.

Gli atti B9 e B11 vengono sostituiti dagli atti B9 e B11 allegati al presente decreto.
Lo standard 5.2 viene sostituito dallo standard 5.2. allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli impegni contenuti negli allegati al presente decreto si applicano a partire dall'anno 2014.
Roma, 10 dicembre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 443
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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