Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 febbraio 2014
Iscrizione di una varieta' ortiva nel relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varieta' vegetale nel rispettivo Registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nel Registro delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varieta' ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base", "sementi certificate" o controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

===================================================================== | | | | |Responsabile della | | | | Codice | Lista | conservazione in | | Specie | Varieta' | SIAN | Registro | purezza | +===========+===========+==========+============+===================+ | | | | |United Genetics | | Anguria | Tahiti | 3291 |A |Italia S.p.A. | +-----------+-----------+----------+------------+-------------------+

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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