Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 febbraio 2014
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pesca di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 22 dicembre 2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. All'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 febbraio 2007 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per l'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. (CE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. «CSQA Certificazioni Srl» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pesca di Verona», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di scelta.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. «CSQA Certificazioni Srl» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pesca di Verona» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. «CSQA Certificazioni Srl» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pesca di Verona» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

1. «CSQA Certificazioni Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 14 febbraio 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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