Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 febbraio 2014
Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 14 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2012, relativo alla designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sale Marino di Trapani» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2011;
Visto il regolamento (UE) n. 1175 della Commissione del 7 dicembre 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 14 marzo 2012;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. Alla «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani», con sede in Trapani, corso Italia n. 26, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 14 marzo 2012 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' rinnovata la designazione quale autorita' pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1175 della Commissione del 7 dicembre 2012.
 
Art. 2

1. La presente designazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sale Marino di Trapani», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Sale Marino di Trapani» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Sale Marino di Trapani» a richiesta del consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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