Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 dicembre 2013
Intervento per la promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'art. 1, comma 842 della predetta legge 296/06 e per interventi ad esse connessi e collegati e, in particolare, per gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, gli articoli 13 e 15 che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica rispettivamente gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che individua con riferimento ai progetti di innovazione industriali le seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilita' sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy e tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e turistiche;
Vista la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con cui il CIPE ha approvato l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007.2013 e la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013 (nel seguito "POI Energie"), approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 19 dicembre 2012, n. C(2012)9719 final;
Viste, in particolare, le linee di attivita' 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", 1.2 "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca ed all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili", 2.1 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialita' collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti" del suddetto POI Energie, che prevedono interventi a sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", pubblicato nella G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Considerata l'esigenza di promuovere investimenti diretti al miglioramento competitivo delle imprese localizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, anche attraverso la riduzione dei consumi energetici;
Ritenuto opportuno predisporre un intervento agevolativo complementare con le altre programmazioni nazionali e regionali e i cui risultati attesi siano conformi con le priorita' indicate dalla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
c) "Regolamento de minimis": il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale", la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
e) "Regioni dell'Obiettivo Convergenza": le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
f) "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilita' sia del soggetto proponente o dei componenti della propria compagine sociale o consortile;
g) "energia primaria": l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione. Rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie prime assimilabili;
h) "risparmio energetico": la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
 
Allegato 1

(art. 5, comma 1)

Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni
per i programmi riferiti alle attivita' di produzione
e distribuzione di energia elettrica
e di calore per autoconsumo

I programmi d'investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi: siano di proprieta' dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita'; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
 
Allegato 2

(art. 5, comma 3)

Elenco delle attivita' economiche escluse dalle agevolazioni
(Classificazione ATECO 2007)

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
F - Costruzioni (con l'esclusione delle attivita' ammissibili di cui al codice 41.1 "Sviluppo di progetti immobiliari")
H - Trasporto e magazzinaggio (con l'esclusione delle attivita' ammissibili di cui al codice 52 "Magazzinaggio ed attivita' di supporto ai trasporti")
K - Attivita' finanziarie ed assicurative
L - Attivita' immobiliari
T - Attivita' di famiglie e convivenze
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Restano valide le esclusioni specifiche previste dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui all'art. 5, comma 4, del presente decreto.
 
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese localizzate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza funzionali al rafforzamento della relativa competitivita' complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
 
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse del POI Energie destinate al finanziamento, nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, dei programmi d'investimento di cui all'art. 5.
2. L'onere per la concessione delle agevolazioni e' posto a carico dei fondi rotativi gia' attivati dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito "Soggetto gestore") nell'ambito del POI Energie e destinati all'attuazione delle misure agevolative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse.
3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.
4. Nell'ambito della riserva di cui al comma 3 e' istituita una sotto-riserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.
5. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energie, il Ministero provvede bimestralmente a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie imputate nelle riserve di cui ai commi 3 e 4 e a rendere ulteriormente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di societa';
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
 
Art. 5
Programmi ammissibili

1. I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all'interno di un'unita' produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 ed avere ad oggetto una o piu' delle seguenti tipologie di interventi:
a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attivita' economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
d) installazione, per sola finalita' di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1.
2. Il programma d'investimento proposto e' illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato che attesti la capacita' del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere - a parita' di capacita' produttiva nominale - un risparmio energetico pari ad almeno il 10% rispetto ai consumi di energia primaria. La stessa dichiarazione potra', in alternativa, essere rilasciata dai produttori dei macchinari e/o degli impianti previsti all'interno del piano di investimento. Per le opere edili, l'impresa deve produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, da cui si evinca la relazione funzionale delle stesse opere con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche modalita' attraverso cui le predette attestazioni e relazioni devono essere prodotte.
3. Gli interventi devono essere riferiti allo svolgimento di attivita' economiche (secondo la classificazione ATECO 2007) diverse da quelle riportate nell'allegato n. 2.
4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di investimento devono:
a) riguardare un'unita' produttiva localizzata nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;
b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
d) prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 11. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalita' del cosiddetto "contratto chiavi in mano".
 
Art. 6
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), al 40 per cento dell'investimento ammesso;
b) macchinari, impianti e attrezzature;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attivita' svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma.
2. Limitatamente alle sole imprese di piccola e media dimensione sono ammissibili anche le spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell'unita' produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonche' gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono:
a) essere conformi alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in merito all'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007 - 2013;
b) essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e con le modalita' che saranno individuate dal Ministero con una successivo provvedimento a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;
c) qualora riferite a immobilizzazioni immateriali, essere sostenute esclusivamente da imprese di piccole e medie dimensioni;
d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni;
e) essere capitalizzate e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni;
f) essere mantenute nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso;
g) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
4. Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.
5. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
 
Art. 7
Agevolazioni concedibili

1. Nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' concesso un finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento. Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sia decorso il periodo di validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e non sia stata ancora approvata la carta valida per il successivo periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e successive modifiche e integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del predetto Regolamento (CE) 1998/2006.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma d'investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse e' rideterminato dal Ministero a conclusione del programma d'investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.
5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), ad eccezione di quelle concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012.
 
Art. 8
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresi', in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione tecnica del programma d'investimento;
b) piano d'investimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9 e degli indicatori relativi ai criteri di cui al comma 9 del presente articolo. Tale dichiarazione e' rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o in mancanza da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
d) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, individuando eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella di cui al comma 3.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, anche con riferimento alle sole risorse finanziarie non riservate a specifiche categorie di imprese, e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 3 e 4, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui al comma 9, lettera a). In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.
6. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero siano rese disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 5, il Ministero con decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.
7. Al fine di garantire che le risorse di cui all'art. 3, comma 1, siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energie, il Ministero successivamente al 30 giugno 2014 potra' procedere, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo e sulla base dei fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni, ad una riprogrammazione delle risorse stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione delle domande che sara' comunicata con un avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero procede, in primo luogo, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e alla valutazione, secondo le modalita' indicate all'art. 9, della solidita' economico-patrimoniale dell'impresa proponente, con particolare riferimento alla capacita' dell'impresa di rimborsare il finanziamento agevolato. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
9. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilita' sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:
a) caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo;
b) fattibilita' tecnica e sostenibilita' economico-finanziaria del programma. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) fattibilita' tecnica del programma, da valutare sulla base della puntuale definizione dei beni di investimento proposti. A tal fine, per "puntuale definizione" degli investimenti si intendono i beni, gli impianti e/o i lavori per i quali siano stati forniti unitamente alla domanda di agevolazione idonei preventivi di spesa;
2) sostenibilita' del programma, da determinare sulla base della:
- incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi;
- incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, determinata sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
c) qualita' della proposta. Tale criterio e' valutato sulla base del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti.
10. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 9 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.
11. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie previste o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione la cui validita' rimane subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma 12. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, con l'indicazione del piano di ammortamento e delle ulteriori condizioni previste per il rimborso dell'agevolazione concessa, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalita' di informazione e pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca.
12. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. L'impresa beneficiaria e', inoltre, tenuta, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a inserire, sulla piattaforma informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, gli ordini di acquisto relativi ai beni, lavori e servizi previsti dal programma d'investimento, corredati della relativa conferma d'ordine, e a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma d'investimento di cui all'art. 6, comma 3, lettera b). La conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore deve contenere l'indicazione dell'importo del costo del bene e l'attestazione che la fornitura avverra' nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati nel provvedimento di concessione.
 
Art. 9
Capacita' di restituzione del finanziamento agevolato

1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 8, comma 8, per determinare l'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare la capacita' dell'impresa richiedente di rimborsare il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, la seguente relazione: Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)
dove: "Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti; "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7; "N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.
 
Art. 10
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma d'investimento per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.
2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, e non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015.
3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
4. La prima quota di agevolazioni, per un ammontare pari al 20 per cento del finanziamento complessivo, puo' essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.
5. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate nei commi 3 e 4, le singole quote delle agevolazioni concesse possono essere erogate in anticipazione, secondo modalita' stabile con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula da parte del Ministero di una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Ministero e della quota a carico della stessa impresa beneficiaria.
6. I beni relativi alla richiesta di agevolazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma d'investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che puo' coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori adempimenti in merito alle modalita' di informazione e pubblicita' dell'intervento, comprese quelle relative alla predetta targhetta, sono specificate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 11. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene sono indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonche' gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene.
7. I titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "POI Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro ...... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, etc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi - Efficienza energetica ex DM 23 luglio 2009".
8. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la vigenza e la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata, gli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, e i beni previsti dal programma d'investimento;
d) determinare l'importo della quota di contributo finanziario da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
e) erogare, per le richieste di erogazione per le quali l'attivita' di verifica si e' conclusa con esito positivo, la quota di contributo finanziario sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 3, lettera b). Per le richieste di erogazione per le quali le attivita' di verifica si sono concluse con esito negativo, il Soggetto gestore comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 11
Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, e' tenuta a:
a) aprire un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma d' investimento presso una delle banche che saranno individuate con successivo provvedimento dal Ministero;
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi alle spese rendicontate per cinque anni successivi al completamento del programma d'investimento;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni ed i monitoraggi disposti dal Ministero, nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero e/o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.
2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicita' delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62, e 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 6, 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicita', i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalita' allo scopo comunicate dal Ministero, che il programma d'investimento agevolato e' stato realizzato con il concorso di risorse del FESR e a informare il pubblico circa l'agevolazione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie saranno inoltre inclusi nell'elenco dei beneficiari dei rispettivi programmi operativi, riportante la denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
 
Art. 12
Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. A conclusione del programma d'investimento, il Ministero effettua un controllo, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma agevolato.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
3. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.
 
Art. 13
Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita' o agli ordini di acquisto presentati ai sensi dell'art. 8, comma 12, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa.
2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.
 
Art. 14
Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5;
d) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera d);
e) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 6, comma 3, lettera f);
f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;
g) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso;
h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 758
 
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