Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 27 gennaio 2014
Comparto Gas - Valutazione di idoneita' dell'Accordo in materia di sciopero, del 4 dicembre 2013, tra la societa' Ecos S.r.l. e le segreterie territoriali di Livorno delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riguardante il personale a bordo del rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno, adibito allo stoccaggio ed alla rigassificazione di gas naturale liquido (pos. 2732/13). (Delibera n. 14/43).


LA COMMISSIONE

Premesso che:
la Societa' Ecos S.r.l. esercita attivita' di imbarco del GNL da nave gasiera, rigassificazione di gas naturale liquido a bordo e trasmissione del GNL alla rete nazionale di distribuzione del gas, mediante il rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno;
in data 4 dicembre 2013, la Societa' Ecos S.r.l. e le Segreterie territoriali di Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un Accordo sull'assetto degli impianti e, conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale a bordo del rigassificatore FSRU Toscana;
con nota del 10 dicembre 2013, la Societa' Ecos S.r.l. ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, per il prescritto giudizio di idoneita';
con nota del 10 gennaio 2014, la Commissione ha inviato tale documento alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281, del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro un termine di 10 giorni per la trasmissione dello stesso;
entro il termine predetto, non e' pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che:
1) l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
2) l'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati;
3) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, questa Commissione "valuta ... l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati";
4) il campo di applicazione dell'Accordo del 4 dicembre 2013 e' individuato nell'attivita' svolta dal personale dipendente della Societa' Ecos S.r.l., a bordo del rigassificatore FSRU Toscana;
5) l'articolo 1 di tale Accordo prevede l'attivazione di un'apposita procedura di raffreddamento, da svolgere dinanzi all'Azienda preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero. Alle parti sociali, tuttavia, e' lasciata la possibilita' di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa, prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
6) l'articolo 2 dell'Accordo del 4 dicembre 2013 prevede che lo sciopero debba essere proclamato nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni e che il documento di proclamazione sia trasmesso all'Azienda, al Prefetto di Livorno ed alla competente Capitaneria di Porto;
7) l'articolo 3 stabilisce che la durata di ciascuna azione di sciopero non possa essere inferiore ad un'ora, ne' superiore a dieci ore, e debba essere collocata all'interno del turno di lavoro 7.00 - 19.00;
8) l'articolo 4 del predetto Accordo individua i requisiti formali dell'atto di proclamazione, richiamandosi ai principi espressi dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
9) l'articolo 5 individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi;
10) l'articolo 6 del predetto Accordo prevede che tra un'azione di sciopero e la successiva intercorra un intervallo minimo di almeno 15 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente. L'articolo 7, invece, vieta le proclamazioni plurime;
11) il predetto Accordo individua adeguatamente, all'articolo 7, le modalita' di revoca e/o sospensione degli scioperi gia' proclamati;
12) le parti firmatarie, in un'ottica volta alla salvaguardia della continuita' del servizio e della sicurezza del sistema nei confronti di tutti gli utenti, compresi i lavoratori, hanno determinato le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero (articolo 9), nonche' il contingente del personale da esonerare dall'astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (articolo 10);
Rilevato che l'Accordo del 4 dicembre 2013 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Valuta idoneo
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale a bordo del rigassificatore FSRU Toscana, sottoscritto, in data 4 dicembre 2013, tra la Societa' Ecos S.r.l. e le Segreterie territoriali di Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Dispone
la trasmissione della presente delibera alla Societa' Ecos S.r.l., alle Segreterie territoriali di Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Livorno, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2014

Il Presidente: Alesse
 
Allegato

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