Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22
Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede le procedure, i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B della legge medesima;
Visto l'Allegato B della predetta legge che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, la citata direttiva 2011/77/UE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica dell'articolo 75
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2011/77/UE (Direttiva del parlamento
europeo e del consiglio che modifica la direttiva
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
d'autore e di alcuni diritti connessi) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 ottobre 2011, n. L 265.
- La direttiva 2006/116/CE (Direttiva del parlamento
europeo e del consiglio concernente la durata di protezione
del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.
- L'art. 1, comma 1, della legge n. 96 del 6 agosto
2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
(Omissis).».
- L'allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi'
recita:
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- La legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n.
633, per la protezione del diritto di autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.
- La legge 20 giugno 1978, n. 399,(Ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche) e' pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 agosto
1978, n. 214.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, (Norme a favore
delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro.) e' pubblicata nella
Gazzetta. Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n.
63, cosi' recita:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- L'art. 52 del decreto legislativo del 30 luglio1999,
n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, cosi'
recita:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
- L'art. 10 del decreto legislativo del 30 luglio 1999
n. 303( Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre
1999, n. 205, cosi' recita:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7.
8.
9.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi
dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400
del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.».
- L'art. 2 del decreto legge del 26 aprile 2005, n. 63
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, cosi' recita:
«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18
agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e
le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le
seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei ministri».
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- La legge 25 giugno 2005 n. 109 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore.
Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in
materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
25 giugno 2005, n. 146.
- L'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, cosi' recita:
«Art. 30 (Dipartimento per l'informazione e
l'editoria). - 1. Il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e' la struttura di supporto al Presidente che
opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle
attivita' di comunicazione istituzionale, alla promozione
delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti
editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla
tutela del diritto d'autore.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in
materia di attivita' di comunicazione istituzionale;
pubblicita' e documentazione istituzionale, informazione,
anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie
di stampa ed informazione e con il concessionario del
servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla
comunicazione diretta al pubblico sulle attivita' della
Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la
concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei
lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno
all'editoria; cura le attivita' istruttorie relative alla
concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti
e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti
attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e
di contrasto alla pirateria digitale e multimediale;
svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti,
compiti di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (nuovo IMAIE).
3. Presso il Dipartimento e' istituito l'Osservatorio
per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art.
8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera
la segreteria del Comitato per la tutela della proprieta'
intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto
2000, n. 248.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre
Uffici e non piu' di sei servizi.».
 
Art. 2
Inserimento degli articoli 84-bis e 84-ter
alla legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 84, sono inseriti i seguenti:
«Art. 84-bis. - Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.
L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui e' versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le societa' di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle societa' di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non e' detratto alcun pagamento anticipato ne' alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.
Art. 84-ter. - Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, puo' recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.
Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma puo' essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.
Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralita' di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu' degli artisti, interpreti o esecutori, l'Autorita' giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.».
 
Art. 3
Modifica dell'articolo 85
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;
b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.».
 
Art. 4
Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonche' gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtu' delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.
 
Art. 5
Misure transitorie sui contratti di trasferimento
o cessione dei diritti sul fonogramma

1. Salvo che il contratto disponga diversamente, un contratto di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in base alla normativa vigente alla data del 31 ottobre 2013, l'artista, interprete o esecutore non sarebbe piu' protetto.
2. I contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati dalle Parti a vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon fine, puo' promuoversi la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Note all'art. 5:
- L'art. 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
gia' citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 194-bis. - La richiesta di conciliazione di cui
all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta
dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata al
comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma
secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente
le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento
della richiesta.
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la
parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta
osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per
il tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente
della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione formula una proposta per la definizione della
controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche
d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di
conciliazione.
Il giudice che rileva che non e' stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui
ai precedenti commi o che la domanda giudiziale e' stata
promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni
dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato
quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo
puo' essere riassunto entro il termine perentorio di 180
giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui
all'art. 308 del codice di procedura civile.».
 
Art. 6
Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Bray, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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