Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25
Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorita' nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalita' con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorita' competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014;
Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorita' competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attivita' di verifica a livello nazionale;
Considerata la necessita' di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita;
Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attivita' loro affidate, e' necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attivita' di verifica della qualita' degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attivita' di verifica nei termini indicati dalla BCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia puo' avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attivita' sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarita', anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attivita' di vigilanza.
4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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